Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2007, n. 227
Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica» con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, stabilendo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, le modalita' di utilizzazione del «Fondo»;
Visto l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti;
Visto l'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il prelevamento di 42 milioni di euro dalla dotazione iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;
Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al comma medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, che da' attuazione al citato articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e che il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed, in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della Comunita' europea, in data 4 giugno 2007;
Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalita' e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) per catene logistiche: l'insieme della capacita' di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 108 e 105 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario n. 302 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005,
e' il seguente:
«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge
1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
denominato "Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
«105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e'
autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro.».
- La legge 1° marzo 2005, n. 32 recante: «Delega al
Governo per il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il testo dell'art. 1, commi 916, 920 e 1223 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
e' il seguente:
«916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie
del Fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la
realizzazione e il completamento di strutture logistiche
intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gia'
previsti dai piani regionali trasporti.».
«920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata,
per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato l'importo di
42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per essere destinato alla misura prevista
all'art. 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente
comma entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.».
«1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 87 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee 24 dicembre 2002, n. C 325/37 e' il
seguente:
«Art. 87. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, e' il seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio 2007 recante: «Disciplina delle modalita' con cui
e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', concernente determinati aiuti di Stato,
dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui
all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2007, n. 160.
- Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300 recante: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa -
(pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47), e' il seguente:
«8. Le somme stanziate dall'art. 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il
31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere versate in entrata nell'anno successivo,
ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'art. 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato
entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108
e' interamente destinato alle finalita' di cui all'art. 1,
comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81 recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
2007, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2007, n. 190, e' il
seguente:
Art. 12 (Misure in materia di autotrasporto merci). -
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da
attuarsi con il regolamento previsto dall'art. 6, comma 8,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono
essere concesse sia mediante contributi diretti, sia
mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le
modalita' da stabilire con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli
autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un
credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da
compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle
Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e' effettuato ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo
2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
definire con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le predette somme sono
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, al Fondo di cui all'art. 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo
riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' essere
destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma 920,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui
all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e' prorogato al 30 settembre 2007.».
- Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del
22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art.
93 del trattato CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 marzo 1999, n. L 83.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 108, della legge n.
266/2005, dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 300
del 2006 e dell'art. 1, comma 916 della legge n. 296 del
2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Ripartizione percentuale del fondo

1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, e' destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unita' di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).
2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attivita' di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:
a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;
b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonche' le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;
c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica;
d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;
e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;
f) iniziative per la formazione del personale.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensita' fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro:
40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, e' acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilita' finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.
 
Art. 3.
Finanziamenti

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono concesse mediante contributi.
2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, e' il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Soppresso)».



 
Art. 4.

Procedura di richiesta dei benefici - Istanze

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e modalita' per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.



Nota all'art. 4:
- Per il testo del comma 1223, dell'art. 1, della legge
n. 296/2006 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5. Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, e' istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4.
2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovra' attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilita' dell'impresa.
 
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti 28 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 241
 
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