Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 30 novembre 2007
Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta in agricoltura - anno 2007, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta in agricoltura - anno 2007.
1.1 E' approvato il modello d'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007 (Mod. IIA), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007.
1.2 Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che intendono beneficiare per l'anno 2007 del credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1.3 Il modello d'istanza di cui al punto 1.1 e' composto dal frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza, e dal quadro A, contenente i dati relativi all'investimento agevolabile e al credito d'imposta richiesto
2. Reperibilita' del modello.
2.1 Il modello di cui al punto 1.1 e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
2.2 Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3 Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
2.4 E' consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformita' grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
3. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza.
3.1 L'istanza di al punto 1. e' presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.2 L'istanza di al punto 1., redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, e' presentata a partire dal 17 dicembre 2007.
3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «CREDITAGRICOLTURA», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
3.4 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3, nonche' copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.
3.5 Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.
Motivazioni.
L'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, del credito d'imposta di cui al comma 271 del medesimo articolo ed ha disposto che lo stesso si applichi con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002 e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
Il credito d'imposta previsto dal comma 271 della predetta legge n. 296 del 2006 e' riconosciuto alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea (Trattato UE), ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo alla «attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007», ha disposto che, per l'anno 2007, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per la realizzazione di investimenti, secondo le tipologie determinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.
Inoltre, il citato decreto ha stabilito che possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti relativi a domande presentate e istruite favorevolmente dall'ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi ed ha previsto un limite massimo di accesso al credito d'imposta, fissando detto limite, per l'anno 2007, in euro 200.000 per ciascun imprenditore.
Il medesimo decreto ha stabilito all'art. 1, comma 3, che le domande per l'attribuzione del credito d'imposta devono essere presentate all'Agenzia delle entrate, demandando alla medesima Agenzia la definizione delle modalita' di approvazione e dei termini di presentazione delle domande stesse.
Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, e' emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007 (Mod. IIA), con le relative istruzioni.
In relazione alle modalita' di approvazione delle istanze anzidette, il presente provvedimento, in conformita' al disposto dell'art. 11, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rinvia ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1-ter, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato «CREDITAGRICOLTURA», che sara' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Il termine iniziale di presentazione delle predette istanze, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, viene stabilito a decorrere dal 17 dicembre 2007, in considerazione dei tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica di tali istanze.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007.
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2007
Il direttore: Romano
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 35 <----
 
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