IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; Vista la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento; Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha introdotto disposizioni in materia di gestioni aeroportuali; Visto il codice della navigazione, come rivisto dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151; Visto l'atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale del 12 dicembre 2006 che tra l'altro, riconosce il ruolo attivo di indirizzo e di controllo del Governo quale azione necessaria per garantire lo sviluppo del sistema ed il recupero del ritardo che oggi si registra nei confronti degli altri Paesi concorrenti dell'Unione europea e la necessita' di ridisegnare la catena del valore nella filiera del trasporto aereo, al fine di ridistribuire in modo equilibrato compiti e risorse tra i vari attori e di provvedere alla classificazione degli aeroporti con l'attribuzione a ciascuno di essi della valenza nazionale, regionale o locale e della connessa specializzazione funzionale; Tenuto conto che l'ENAC, nel corso dell'attivita' istruttoria di propria competenza in applicazione del decreto ministeriale n. 521/1997 e della circolare n. 12479 AC/1999, ha rappresentato alcune difficolta' tecniche in relazione all'esame delle previsioni di traffico e dei piani di investimento e dei piani economico-finanziari presentati da societa' che gestiscono aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri nella media degli ultimi due anni o interessati da sola aviazione generale; Considerato che detti aeroporti rispondono ad una esigenza di interesse generale, in quanto garantiscono collegamenti regionali, anche con zone ad alta vocazione turistica talora solo stagionale, sono base operativa per attivita' funzionali alla protezione civile, alla salvaguardia del territorio, alla didattica e diffusione del volo, allo sviluppo delle attivita' di lavoro aereo e di costruzioni aeronautiche; Ravvisata la opportunita' in relazione alla realta' economico-sociale nella quale operano detti aeroporti, di fornire all'ENAC indicazioni tecniche tese a snellire la procedura di cui alla circolare n. 12479/AC; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata; Vista la comunicazione 2005/C 312/01 della Comunita' europea in tema di finanziamento degli aeroporti e aiuti pubblici; Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Emana la seguente direttiva: Affidamento della gestione totale di aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale 1. I soggetti titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, che hanno presentato istanza, ai sensi del decreto ministeriale n. 521/1997, per la concessione della gestione totale di aeroporti interessati da un traffico fino a 250.000 passeggeri, determinato sulla base della media accertata nell'ultimo biennio, o da sola aviazione generale presentano all'ENAC un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, elaborati secondo principi di prudenza con riferimento agli schemi di cui alla circolare ministeriale n. 12479/AC del 20 ottobre 1999, tenendo conto della consolidata scarsa movimentazione e dell'alta sensibilita' a fenomeni estemporanei. 2. L'ENAC, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti, senza ulteriori oneri per lo Stato, accerta preliminarmente il possesso da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 521/1997 e l'avvenuto ripianamento delle perdite conseguite nell'ultimo bilancio di esercizio. L'istruttoria condotta sui programmi d'intervento verifica che: gli investimenti previsti assicurino il mantenimento in operativita' e sicurezza dell'aeroporto e siano coerenti con la caratterizzazione funzionale e la vocazione territoriale dell'aeroporto stesso; il piano economico-finanziario, tendente all'equilibrio, persegua obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' della gestione, evidenziando il possesso da parte delle societa', sino al raggiungimento del predetto equilibrio, di un patrimonio netto atto ad assicurare, oltre al capitale sociale previsto dalle vigenti disposizioni, un adeguato apporto delle fonti di finanziamento necessarie a garantire l'attuazione degli investimenti previsti. 3. Con il decreto di affidamento del Ministro dei trasporti di concerto con gli altri Ministri interessati, viene determinato il periodo di durata della concessione, rilasciata fino ad un massimo di venti anni in relazione alle valutazioni formulate con riferimento al programma di intervento di cui al comma 2 ed alla tipologia dell'aeroporto. Il periodo di durata della concessione e' soggetto a revisione quadriennale in relazione all'attuazione del programma di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione del piano degli investimenti e al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento. 4. Le convenzioni devono prevedere una specifica procedura per la contestazione degli addebiti nonche' le ipotesi di decadenza dalle concessioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione stessa. Qualora l'ENAC, accerti la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti, fissando un termine certo e ragionevole per le controdeduzioni. All'esito della fase istruttoria, l'ENAC determina, in contraddittorio con la controparte, le azioni correttive ed i relativi tempi e modalita' attuative rispetto ai rilievi evidenziati. Trascorso inutilmente il tempo previsto per la completa attuazione delle misure correttive, l'ENAC puo' ingiungere al concessionario il pagamento di penali, con provvedimento motivato. L'importo minimo e massimo di dette penali e' definito in termini percentuali rispetto al canone concessorio, da un minimo del 5% ad un massimo del 50%, con maggiorazioni nei casi di recidiva. Dell'avvio e dello svolgimento del presente iter procedimentale, l'ENAC informera' costantemente il Ministero dei trasporti. Resta comunque fermo l'obbligo della societa' concessionaria ad attuare le azioni correttive. 5. L'ENAC, all'atto della presentazione del bilancio societario, effettua annualmente specifici monitoraggi in ordine al rispetto di tutti gli impegni assunti dal gestore, anche con riferimento al corretto stato manutentivo dei singoli beni affidati. In tale ambito verifica, altresi', l'andamento del traffico, ai fini di quanto previsto al successivo punto 8. 6. All'atto della sottoscrizione della convenzione per l'affidamento della gestione totale aeroportuale il capitale sociale minimo, previsto dal decreto ministeriale n. 521/1997, come integrato dal novellato art. 2327 del Codice civile, deve risultare interamente versato. 7. L'atto costitutivo delle societa' di gestione degli aeroporti di cui al precedente punto 1 deve riportare espressamente l'impegno a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi. 8. Al superamento della soglia dei 250.000 passeggeri, determinata sulla base della media del volume accertato nell'ultimo biennio, la societa' puo' presentare all'ENAC un programma d'intervento comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, redatti conformemente agli schemi allegati alla circolare n. 12479AC/1999, che vengono valutati ai fini della durata della concessione, nel limite massimo di 40 anni, comprensivo del periodo gia' fruito. In caso contrario, l'ENAC assumera' i provvedimenti operativi per limitare la capacita' aeroportuale. Roma, 12 settembre 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 191 |