Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2007
Determinazione dei costi fissi medi unitari ai fini della definizione della rendita idroelettrica per la societa' AGSM Verona S.p.A., ai sensi dell'articolo 35, comma 35.4, della deliberazione n. 228/01. (Deliberazione n. 274/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 ottobre 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 maggio 1999, n. 61/1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 232/2000 (di seguito: deliberazione n. 232/00);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2005, n. 73/05.
Visti:
la lettera della societa' AGSM Verona S.p.A. del 23 marzo 2001, protocollo Autorita' n. 5417, del 26 marzo 2001 (di seguito: lettera del 23 marzo 2001);
la nota dell'Autorita' alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 23 maggio 2003, prot. PB/M03/1444/ea;
la nota dell'Autorita' alla Cassa del 25 giugno 2003, prot. PB/M03/1830/ea;
la comunicazione della Cassa del 23 ottobre 2003, protocollo Autorita' n. 28360, del 28 ottobre 2003;
la comunicazione dell'Autorita' alla societa' AGSM Verona S.p.A. del 15 febbraio 2007, prot. GB/M07/683/ELT/MRT/mc (di seguito: comunicazione dell'Autorita' del 15 febbraio 2007);
la lettera della societa' AGSM Verona S.p.A del 14 giugno 2007, protocollo Autorita' n. 014778, del 18 giugno 2007 (di seguito: lettera del 14 giugno 2007).
Considerato che:
l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000 ha incluso, tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico, la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici (di seguito: rendita idroelettrica) prevedendo che, al fine di compensare anche solo parzialmente gli altri oneri generali di sistema, i titolari di unita' di produzione idroelettriche e geotermoelettriche siano obbligati a versare una parte della maggior valorizzazione ottenuta da tali unita' in seguito alla liberalizzazione del settore elettrico;
l'art. 35, comma 35.2 del Testo integrato ha definito le modalita' generali per la determinazione della rendita idroelettrica;
l'art. 35, comma 35.5 del Testo integrato prevede che, in deroga alle modalita' generali per la determinazione della rendita idroelettrica di cui al precedente alinea, con riferimento a specifici impianti il soggetto giuridico che ne ha la disponibilita' ha facolta' di richiedere la rideterminazione della rendita idroelettrica, presentando apposita domanda;
la domanda di rideterminazione di cui al precedente alinea deve contenere, tra le altre, informazioni relative agli anni dal 1997 al 1999 relativamente al livello dei costi operativi diretti dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base delle aliquote economico tecniche, e al livello del valore netto contabile dell'impianto;
l'art. 35, comma 35.6 del Testo integrato stabilisce che, ai fini della rideterminazione della rendita idroelettrica, l'Autorita' determina i costi fissi medi unitari dell'impianto tenendo conto dei costi operativi diretti dell'impianto, di una remunerazione del capitale investito calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto e di una quota di costi comuni attribuibili all'impianto, espressa in termini percentuali rispetto al livello dei costi operativi diretti;
la legge n. 83/03 ha modificato il decreto 26 gennaio 2006 prevedendo il venire meno dell'applicazione della rendita idroelettrica a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, conseguentemente, la determinazione dei costi fissi medi unitari di cui al precedente alinea deve riferirsi esclusivamente all'unico anno di applicazione della metodologia sopra evidenziata, ovvero l'anno 2001;
la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001 di cui alla deliberazione n. 73/05 ai fini della quantificazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
la previsione sul calcolo della rendita idroelettrica di cui alla legge n. 83/03, la definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001 di cui alla deliberazione n. 73/05 nonche' le decisioni del Consiglio di Stato n. 5257/02, 6361/05, 5258/02, 6362/05 e 6173/05 hanno fatto venire meno gli elementi di incertezza pre-esistenti in tema di quantificazione definitiva della rendita idroelettrica e hanno, di conseguenza, reso possibile la rideterminazione della rendita idroelettrica per i soggetti che ne hanno fatto richiesta.
Considerato, inoltre, che:
con lettera del 23 marzo 2001 la societa' AGSM Verona S.p.A. ha fatto richiesta di rideterminazione della rendita idroelettrica con riferimento alla centrale idroelettrica di Tombetta, allegando a tale lettera la documentazione necessaria ai fini della medesima rideterminazione;
con comunicazione dell'Autorita' del 15 febbraio 2007 sono state richieste ulteriori informazioni al fine di verificare i dati riportati nella richiesta di rideterminazione nonche' di integrarli con ulteriori dati, utili alla definizione della quota dei costi comuni attribuibili a ciascun impianto;
con lettera del 14 giugno 2007 la societa' AGSM Verona S.p.A. ha inviato all'Autorita' l'ulteriore documentazione richiesta con comunicazione di cui al precedente alinea;
dall'analisi della documentazione emerge che l'impianto oggetto di rideterminazione e' di proprieta' del Consorzio Canale Industriale Giulio Camuzzoni di cui la societa' AGSM Verona S.p.A detiene dal 1° gennaio 1999 una quota pari al 75,00126%.
Ritenuto che:
i costi operativi diretti dell'impianto debbano corrispondere ai costi afferenti la gestione industriale ed operativa dell'impresa, tipicamente costituiti da costi materiali, per servizi e altre risorse esterne, manodopera e ammortamenti, di diretta imputazione contabile all'oggetto di riferimento;
la diretta imputazione contabile all'impianto di produzione oggetto della richiesta di rideterminazione debba essere desunta attraverso un sistema di contabilita' industriale che preveda l'utilizzo di opportuni oggetti contabili (centri di costo, ordini interni, ecc.) che permettano l'imputazione specifica ed univoca dei costi di natura operativa agli impianti oggetto di domanda e che sia opportuna la presenza di adeguate evidenze circa l'attendibilita' di tale sistema nonche' di un riscontro circa la quadratura dei costi di contabilita' industriale con la contabilita' generale utilizzata ai fini del bilancio di esercizio;
sia opportuno che i costi operativi diretti riportati nella richiesta di rideterminazione siano confrontati con i costi operativi diretti degli anni successivi e con quelli risultanti da uno o piu' anni, in particolare con quelli del 2001, dai conti annuali separati redatti secondo le modalita' previste dalle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;
sia necessario definire un meccanismo di aggiornamento del livello dei costi operativi diretti dell'impianto al fine di riportare i livelli determinati sulla base dei costi relativi agli anni dal 1997 al 1999 all'anno 2001, prevedendo che il livello dei costi operativi diretti di ciascun anno considerato sia aggiornato applicando, per il periodo trascorso tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno 2001, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito ai dodici mesi precedenti ed un tasso di riduzione annuale dei costi pari al 4%;
il tasso di remunerazione del capitale investito, calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto, debba essere fissato pari ad un livello del 7.9%, coerentemente con il tasso di rendimento del capitale investito netto utilizzato dall'Autorita' ai fini della determinazione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso con riferimento al periodo antecedente alla operativita' del sistema delle offerte;
sia opportuno determinare la quota dei costi comuni attribuibile a ciascun impianto come incidenza media per gli anni dal 2000 al 2003 dei costi operativi dei servizi comuni, al netto di qualsiasi componente di natura finanziaria, fiscale e straordinaria, sui costi operativi dell'attivita' di produzione elettrica risultanti dai conti annuali separati redatti secondo le deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01 prima dell'imputazione di quelli relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
nel caso della societa' AGSM Verona S.p.A. poiche' l'unica attivita' del Consorzio che possiede l'impianto di Tombetta e' riferibile all'impianto medesimo, il livello dei costi operativi diretti e il capitale investito netto sono desumibili dai bilanci e dai libri cespiti del Consorzio stesso e non esiste alcun costo indiretto da attribuire;
il livello dei costi fissi medi unitari sia calcolato dalla Cassa sulla base delle informazioni circa la quantita' di energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di rideterminazione nell'anno 2001 utilizzate dalla medesima Cassa ai fini della determinazione della rendita idroelettrica a titolo di acconto per la societa' AGSM Verona S.p.A.;
Delibera:
Art. 1.
1. Di determinare il livello dei costi fissi dell'impianto di Tombetta pari a 1,52 milioni di euro;
2. Di disporre che la Cassa provveda alla determinazione del livello dei costi fissi medi unitari di cui all'art. 35, comma 35.6 del Testo integrato come rapporto tra il livello dei costi fissi di cui al precedente alinea e la quantita' di energia elettrica prodotta da ciascun impianto nell'anno 2001;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal momento della sua pubblicazione;
4. Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla societa' AGSM Verona S.p.A..
Milano, 29 ottobre 2007
Il presidente: Ortis
 
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