Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 20 novembre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Jakus Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio 1966, cittadina croata, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 d decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di «Inzenjer kemijske tehnologije» conseguito in Croazia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplorami Inzenjer kemijske tehnologie» presso l'«Kemijsko Tehnoloski fakultetu Splitu» il 19 novembre 2004; Considerato che in Croazia la professione di chimico e' regolamentata e che il titolo in possesso dell'istante e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della stessa, come da dichiarazione di valore del Consolato d'Italia a Spalato; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 dicembre 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'Albo dei chimici e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territori dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Prato in data 4 marzo 2005, con scadenza il 17 febbraio 2007 per motivi familiari, rinnovato in formato elettronico in data 12 gennaio 2007 con scadenza il 17 febbraio 2009; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Jakus Vesna, nata a Vrsac (Croazia) il 24 febbraio 1966, cittadina croata, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Chimici», e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 20 novembre 2007 Il direttore generale: Papa |
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