Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 15 ottobre 2007 |
Determinazione della tariffa di trasporto del gas naturale della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2007, n. 205/2007. (Deliberazione n. 260/07). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 15 ottobre 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/2004 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2007, n. 205/2007 (di seguito: deliberazione n. 205/07). Considerato che: nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attivita' di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto; il vincolo sui ricavi previsto nella proposta tariffaria presentata dalla societa' Metanodotto Alpino S.r.l. presentava valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/04 determinava, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle localita' di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento; con deliberazione n. 205/07, l'Autorita', al fine di evitare il prodursi della suddetta conseguenza incongruente e in assenza di un accordo tra l'impresa di trasporto e l'impresa di distribuzione, ha provveduto a riproporzionare i vincoli riconosciuti per l'attivita' di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili e ha provvisoriamente determinato d'ufficio i ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino S.r.l. in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 166/05, sino a comunicazione da parte della societa' di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione; con nota del 3 agosto 2007 (prot. EF/M07/3560/lj) gli uffici dell'Autorita' hanno richiesto di comunicare i termini del sopra menzionato accordo con l'impresa di distribuzione entro il 15 settembre 2007; con comunicazione del 14 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 24698 del 17 settembre 2007) la societa' Metanodotto Alpino S.r.l. ha riproposto le medesime osservazioni ritenute non rilevanti ai fini della deliberazione n. 205/07 e non ha fornito alcuna evidenza di avvenuto accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi; e che conseguentemente, con successiva nota del 25 settembre 2007 (prot. EF/M07/4355/lj), gli uffici dell'Autorita', rilevando la non pertinenza delle predette osservazioni, e preso atto della mancata comunicazione del sopra richiamato accordo, hanno comunicato alla societa' le risultanze istruttorie che prospettavano la determinazione definitiva della tariffa di trasporto, confermando i valori individuati con la deliberazione n. 205/07. Ritenuto che: sia necessario provvedere alla determinazione definitiva dei ricavi di riferimento e del corrispettivo specifico d'impresa per il trasporto su rete regionale per l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino S.r.l., confermando i valori individuati con la deliberazione n. 205/07 Delibera: 1. di provvedere alla determinazione definitiva dei ricavi di riferimento e del corrispettivo specifico d'impresa per il trasporto su rete regionale per l'anno termico 2007-2008 per la societa' Metanodotto Alpino S.r.l., confermando i valori individuati con la deliberazione n. 205/07; 2. di notificare alle societa' Carbotrade S.p.A., con sede legale in via Sottoripa n. 7, int. 10-12 - 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in via Nazario Sauro n. 33 - 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in via Bardonecchia n. 5 - 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona industriale - 86039 Termoli (Campobasso), Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, SGI S.p.A., con sede legale in via del Lauro n. 7 - 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento; 3. di trasmettere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento; 4. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. Milano, 15 ottobre 2007 Il Presidente: Ortis |
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