Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 novembre 2007 |
Autorizzazione, all'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI», abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da quindici a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita' Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il proprio decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» e' stato abilitato ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unita' e per l'intero corso a 80 unita'; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007 trasmessa con nota n. 404 del 5 settembre 2007; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 16 novembre 2007; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 20 maggio 2002, nella sede principale di Roma, Corso Trieste, 67, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 novembre 2007 Il direttore generale: Masia |
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