Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2007
Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino «misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007;
Visto il documento di consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - atto n. 35/2007, pubblicato il 2 agosto 2007, recante orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 207/2007, trasmessa con nota del 2 ottobre 2007, prot. AO/M07/4607, recante la proposta in ordine alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 125/2007;
Considerati gli esiti della consultazione effettuata, in data 18 ottobre 2007, con le associazioni degli operatori di settore e i soggetti istituzionali interessati;
Considerato che la direttiva 2003/54/CE individua il «fornitore di ultima istanza» come strumento a disposizione degli Stati membri per garantire la continuita' del servizio a clienti temporaneamente sprovvisti di un fornitore e che il servizio in parola risulta essere svolto nella maggior parte degli Stati membri dal distributore presente nella specifica area territoriale;
Considerato che il ricorso a procedure concorsuali, prescelto dal legislatore italiano, consente di contemperare le citate esigenze di tutela dei clienti, sotto il profilo della qualita' del servizio e della garanzia della fornitura, con quelle di tutela della concorrenza, tenuto conto dell'assetto della distribuzione elettrica sul territorio nazionale;
Considerato che le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia devono essere definite, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, per diverse aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei consumatori al mercato libero;
Considerato che, alla data di emanazione del presente decreto, non sono ancora compiutamente definite le modalita' per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura, con particolare riferimento ai casi di morosita' da parte dei clienti finali, ivi compresi i clienti in salvaguardia;
Ritenuto opportuno individuare, ai fini della tutela della concorrenza, condizioni e requisiti che favoriscano la piu' ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, anche attraverso criteri che consentano l'individuazione di aree di ampiezza inferiore a quanto proposto;
Ritenuto che, in relazione alla diversa ampiezza delle aree territoriale, sia possibile prevedere l'attribuzione del servizio ad un unico esercente di area, superando cosi' anche le difficolta' connesse all'assegnazione a ciascun esercente dei punti di prelievo da servire;
Tenuto conto che l'individuazione delle dimensioni delle aree territoriali risponde anche all'esigenza di contenimento dei costi del servizio e che il criterio della omogeneita' del numero dei punti di prelievo di cui alla proposta possa considerare in alternativa l'omogeneita' rispetto ai consumi, in modo da favorire una maggiore partecipazione alle gare attraverso la riduzione del rischio nella formulazione dell'offerta;
Ritenuto che nella determinazione del corrispettivo da riconoscere all'esercente sia preferibile sommare al valore dell'energia i costi non direttamente funzione di prezzo, in tal modo rendendo anche indipendente la remunerazione dalla capacita' previsionale di mercato;
Ritenuto necessario, ai fini della tutela del cliente finale, che l'esercente il servizio di salvaguardia sia selezionato tra soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza e capacita' tecnico-economica di svolgere il servizio stesso;
Ritenuto opportuno che la gestione delle procedure concorsuali sia affidata ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto indipendente dai soggetti operanti nelle attivita' di produzione e vendita di energia elettrica;
Ritenuto opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per gli esercenti il servizio di salvaguardia, risultanti in esito alle procedure concorsuali aggiudicatari in un'area territoriale, nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti riforniti sia molto piccolo e tale da non garantire la copertura dei costi fissi di commercializzazione;
Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' del servizio in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali e del trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti la salvaguardia ai nuovi esercenti aggiudicatari in esito alle medesime procedure;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 le modalita' e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che abbiano diritto.
2. La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali e' stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia e' erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, per il primo periodo di applicazione.
 
Art. 2.
Criteri per l'avvio del servizio di salvaguardia
1. Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio di salvaguardia sono definite secondo i seguenti criteri, per tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e di contenimento dei costi:
a) il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
b) ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti ad una medesima zona oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a piu' zone, come definite dal Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato;
c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti ad una o piu' regioni.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato e della numerosita' dei clienti attesi in regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi del comma 1 possono essere diverse con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
3. L'Autorita' individua le aree territoriali di cui al comma 1 e definisce le modalita', i tempi e i criteri per la messa a disposizione, da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti partecipanti alle procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata nei dodici (12) mesi precedenti, aggregando i clienti serviti nella salvaguardia e per i quali non sia stato ancora comunicato il recesso dal servizio di salvaguardia alla fine del mese precedente all'effettuazione delle gare, per gruppi di categorie omogenee.
 
Art. 3.
Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali
per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia
1. Acquirente Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
2. L'Autorita', entro il 31 dicembre 2007, definisce le modalita' per l'organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisce tra l'altro:
a) il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;
b) i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacita' tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;
c) le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformita' dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare;
d) le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali devono presentare offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, rispetto al quale sono disposti a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata.
4. Acquirente Unico, in esito alle procedure concorsuali in ciascuna area territoriale, determina una graduatoria dei partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del parametro offerto e individua quale esercente il servizio di salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria.
5. Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell'area territoriale e' svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorita', dagli esercenti il servizio di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.
 
Art. 4.
Corrispettivi applicati all'energia elettrica
prelevata dal cliente in salvaguardia
1. All'esercente il servizio di salvaguardia e' riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra:
a) la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese;
b) la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006.
2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia e' tenuto a riconoscere all'esercente il servizio di salvaguardia nell'area territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1.
3. Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se positivo, corrispondente alla differenza tra:
a) un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali complessivamente sostenuti; e
b) il prodotto tra:
i) il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; e
ii) un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.
4. L'Autorita' definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo e definisce le modalita' di copertura del relativo onere a carico all'utenza in salvaguardia.
 
Art. 5.
Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia
1. Ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia e' tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3.
2. L'esercente la salvaguardia e' tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalita' di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio e a comunicare al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente:
la data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di salvaguardia;
i riferimenti necessari per l'individuazione dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia;
le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio;
l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente finale puo' rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
 
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo modalita' e tempi individuati dall'Autorita'.
2. Le imprese distributrici comunicano tempestivamente all'esercente interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente.
3. In prima applicazione, al fine di assicurare la continuita' della fornitura del servizio, i soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali provvedono all'erogazione del servizio di salvaguardia dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.
4. Ferme restando disposizioni in materia emanate dall'Autorita', sono fatti salvi i crediti vantati dagli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia nei confronti dei clienti dell'area territoriale alla data di subentro dell'esercente aggiudicatario in esito alle procedure concorsuali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2007
Il Ministro: Bersani
 
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