Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 ottobre 2007 |
Cambiamento della ragione sociale da «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali - DI.VA.P.R.A.» a «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale; Visto il decreto di riconoscimento al «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali DI.VA.P.R.A.» dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari protocollo n. 38259 del 1° dicembre 2004; Vista la nota protocollo n. 271/2005 del 17 novembre 2005 con la quale il centro in questione comunica il cambiamento della ragione sociale da «Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali DI.VA.P.R.A.» a «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova»; Decreta: Art. 1. 1. Il centro «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova», con sede legale in Grugliasco (Torino), via Leonardo Da Vinci, 44, mantiene il riconoscimento ottenuto con il decreto ministeriale protocollo n. 38259 del 1° dicembre 2004 dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree non agricole; colture arboree; colture erbacee; colture forestali; colture medicinali ed aromatiche; colture ornamentali; colture orticole; concia sementi; conservazione post-raccolta; diserbo; entomologia; nematologia; patologia vegetale; zoologia agraria; vertebrati dannosi; lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali. 2. Il riconoscimento ufficiale di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995). |
| Art. 2. 1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 2. Il centro «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 3. 1. Il riconoscimento di cui al precedente art. 1, comma 1, ha validita' fino alla data del 5 maggio 2008. 2. Il centro «Centro di competenza per l'innovazione in campo agro-ambientale Agroinnova», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nonche' il pagamento delle tariffe in vigore. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2007 Il direttore generale: La Torre |
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