Gazzetta n. 283 del 5 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 ottobre 2007 |
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori(AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante; Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 2006 recante «linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE» ed in particolare l'art. 6, comma 2 che prevede la definizione delle procedure di attuazione tramite apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 19, da emanarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 2007;
Decreta:
Art. 1. E' approvato il manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le procedure di attuazione del decreto del 5 maggio 2006, concernente «Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE, di cui all'art. 8, comma 15 della legge 1° agosto 2003, n. 200». |
| Art. 2. Il presente decreto trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle D'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statuarie, assicurando, comunque, l'interconnessione con il sistema nazionale. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro
Il Ministro della salute Turco
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2007 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 foglio n. 114 |
| Allegato
MANUALE OPERATIVO
per la gestione della
ANAGRAFE degli EQUIDI (Procedure di attuazione del Decreto 5 maggio 2006)
1 Obiettivo
Il Decreto Interministeriale 5 maggio 2006, di seguito decreto, determina le modalita' e le procedure operative per la gestione dell'anagrafe degli equidi ed individua il soggetto responsabile nella figura dell'UNIRE, ai sensi dell'art. 8 comma 15 della legge 200/2003. In particolare vengono previsti la realizzazione e l'aggiornamento di una Banca Dati Nazionale degli equidi, di seguito BDE (art. 2, comma 2 lett. e), nonche' vengono individuati i soggetti responsabili del funzionamento del sistema (art. 2, comma 3).
In attuazione dell'articolo 6, comma 2 del predetto decreto, il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione degli animali degli equidi sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale formata dai dati relativi alle delle strutture che detengono equidi ed ai capi in esse presenti.
Come sottolineato all'articolo 6 del decreto, la BDE informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; in tal senso il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi.
Per raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari ad ottenere la piena operativita' della BDE ai sensi dell'art. 8, comma 15 della legge n. 200/2003 e successive modifiche, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento.
Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del presente documento; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, bensi' restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.
Le modalita' di alimentazione della BDE saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli, sempre in modalita' in linea e secondo specifiche tecniche fissate dall'UNIRE, e pubblicate sul sito dell'anagrafe degli equidi.
L'UNIRE pubblica inoltre, sullo stesso sito, l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco verra' aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalita', ovvero all'aggiornamento di funzionalita' esistenti.
L'UNIRE assicura, infine, attraverso l'esposizione di appositi servizi web, la cooperazione applicativa con la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della Salute, nonche' con tutte le Regioni e le Province Autonome dotate di autonomo nodo applicativo.
2 Misure di sicurezza utilizzate
I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti, oltre che dall'adozione del protocollo HTTPS, dall'utilizzo di transazioni informatiche che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo del 23 gennaio 2002 n. 10 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", sono autenticate mediante il certificato elettronico dell'operatore abilitato.
I responsabili del funzionamento del sistema (titolari degli stabilimenti di macellazione, Servizi Veterinari delle aziende sanitarie locali, AIA, Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza, APA, UNIRE, AGEA, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, che hanno titolo ad operare per l'alimentazione dell'anagrafe nazionale degli equidi, sono tenuti ad utilizzare un certificato elettronico conforme alle specifiche della carta nazionale dei servizi cosi come definita dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
3 Procedura di accreditamento
I soggetti di cui sopra autorizzati ad alimentare direttamente la BDE devono richiedere una carta nazionale dei servizi per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dall'UNIRE in ambiente Internet relativamente alle funzionalita' di loro competenza.
Per tutti gli interessati vengono organizzati dall'UNIRE appositi incontri di formazione.
4 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.
Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare dall'UNIRE un ruolo specifico che gli consente di svolgere determinate funzioni di aggiornamento della BDE informatizzata in modo autonomo. Per l'alimentazione della BDE l'UNIRE mettera' a disposizione un applicativo web in ambiente Internet e, contestualmente, esporra' in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettivita) i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con l'esistente sistema informatizzato dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della salute, con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico. Al Ministero della salute e' consentito accedere alla BDE per:
- fornire all'UNIRE, tramite il Centro Servizi Nazionale (CSN) presso l'IZS Abruzzo e Molise, la sequenza numerica univoca dei codici identificativi da inserire, in modo non piu' alterabile, sui transponder degli equidi da identificare. La sequenza numerica da utilizzare e' specificata in allegato 4, punto 1; - consultare i dati relativi alle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, i loro registri di carico e scarico, le movimentazioni, le macellazioni degli equidi ed i controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL su tali strutture. Al titolare dello stabilimento di macellazione e' consentito accedere alla BDE per:
- registrare i dati relativi agli equidi macellati di cui all'art. 10 del decreto. Alla ditta fornitrice di transponder elettronici e' consentito accedere alla BDE per:
- registrare per ciascun ordinativo l'elenco dei transponder elettronici prodotti. Al Servizio Veterinario dell'ASL e' consentito accedere alla BDE per:
- registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc); - registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari delle attivita' espletate in tali strutture; - registrare i controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione, effettuati dal Servizio Veterinario sulle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, con le eventuali irregolarita' rilevate e sanzioni comminate; - consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo detengono equidi, direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE; - consultare le movimentazioni degli equidi direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE; - consultare i dati di macellazione direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE; - estrarre dati aggregati secondo quanto specificato al punto 35. All'AGEA e' consentito accedere alla BDE per:
- consultare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc), direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE; - registrare i controlli, previsti dal sistema integrato di gestione e controllo effettuati dall'AGEA sulle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi, con le eventuali irregolarita' rilevate e sanzioni comminate; - consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE. Alle ANA, all'AIA e all'UNIRE che gestiscono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, i libri genealogici di razza equina e i registri anagrafici e' consentito accedere alla BDE, relativamente agli allevamenti iscritti al libro genealogico di razza o ai registri anagrafici di competenza, per:
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi; - registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali presenti in una struttura; - registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide, ovvero il codice del registro anagrafico; - provvedere agli adempimenti di identificazione previsti dall'art. 8, commi 2 e 3; - provvedere al rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto; - registrare le informazioni di cui agli articoli 8 comma 4, 9 e 13 del decreto. Alle APA, (tra cui rientrano anche analoghe associazioni allevatori di primo grado AIPA e ARA, di seguito anch'esse chiamate, per semplicita', APA), e' consentito accedere alla BDE, relativamente agli equidi non registrati, per:
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi; - registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali; - provvedere agli adempimenti di identificazione previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto; - provvedere al rilascio del passaporto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto; - registrare le informazioni di cui agli articoli 8 comma 4, 9 e 13 del decreto. Alle Regioni e Province Autonome e' consentito accedere alla BDE per:
- provvedere allo scarico dei dati di competenza. - estrarre dati aggregati secondo quanto specificato al punto 34.
5 Fruibilita' dei dati registrati in BDE
Possono accedere alle informazioni contenute in BDE tutti i soggetti che ne hanno interesse, ai sensi della legge 241/90, nonche' tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche.
L'UNIRE mettera' a disposizione l'applicativo informatizzato in ambiente internet, per l'interrogazione dei dati richiesti ed esporra' i relativi servizi web.
Per poter interrogare i dati registrati in BDE, tutti gli altri soggetti non abilitati alla sua alimentazione devono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita autorizzazione, motivando tale richiesta.
A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potra' essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti dovranno dotarsi di apposito certificato di autenticazione.
6 Assistenza per la consultazione della BDE
L'UNIRE mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti, in particolare assicura un'adeguata attivita' di formazione e garantisce la disponibilita' di un call center dotato di numero verde.
7 Registrazione aziende e allevamenti equidi
Si richiama la generale distinzione tra i tre diversi soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), ed f) del decreto: il titolare dell'azienda, il proprietario dell'allevamento ed il detentore responsabile degli animali:
- Il titolare dell'azienda e' la persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda. Nel caso in cui non eserciti direttamente anche l'attivita' di conduzione, il titolare dell'azienda puo' delegare per iscritto, nelle forme di legge, le proprie funzioni e responsabilita' al conduttore dell'azienda medesima. Il proprietario dell'allevamento e' il proprietario degli equidi. Nel caso di multiproprieta' di uno stesso equide, una delle persone fisiche o giuridiche proprietaria e' individuata, ai soli fini della BDE, dai comproprietari come proprietario del soggetto. Nel caso di affido di un equide (affitto, affidamento, comodato ecc.) l'affidatario, se non detentore, non e' interlocutore della banca dati; - Il detentore e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, dell'equide. Il detentore puo' essere delegato dal proprietario degli animali ad assolvere in sua vece agli obblighi che derivano al proprietario dall'osservanza del decreto.
Ciascuna azienda in cui e' presente anche un solo equide deve essere registrata presso il Servizio Veterinario competente; per azienda si intende qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di fattorie all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi.
L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attivita' propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe degli equidi.
Il titolare dell'azienda e' tenuto a richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita', l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal prefisso IT, seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
- codice ISTAT del Comune in cui e' ubicata (tre caratteri); - sigla automobilistica della Provincia (due caratteri); - numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).
Qualora l'azienda richiedente sia gia' stata codificata nell'ambito di altre anagrafi zootecniche, essa viene identificata in BDE con lo stesso codice gia' assegnato, integrato con la codifica degli equidi. Il titolare dell'azienda e' tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai propri dati anagrafici.
Ogni azienda e' tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico (all. 1) degli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati, separatamente per ogni proprietario, tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.). Tale registro puo' essere tenuto sia su supporto cartaceo, che in formato elettronico.
L'eventuale applicativo gestionale, utilizzato in azienda, che consente l'archiviazione elettronica del registro di carico e scarico , deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'autorita' competente.
I Servizi Veterinari delle ASL assegnano e registrano in BDE i codici identificativi di:
- stalle di sosta del commerciante, mercati, ovvero fiere ed esposizioni nelle quali si verifichino compravendite di equidi; - stazioni di monta e di inseminazione artificiale, centri di produzione materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento di germoplasma ove transitino equidi; - maneggi ed ippodromi.
I Servizi Veterinari delle ASL registrano, assieme ai codici identificativi di tali strutture, anche la tipologia delle stesse opportunamente codificata.
I titolari delle predette strutture, sia che si tratti di persona fisica che giuridica, devono indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare medesimo.
In caso di strutture nelle quali siano tenuti equidi appartenenti a diversi proprietari, deve essere mantenuto ed aggiornato un unico registro di carico e scarico cartaceo o informatico, con l'indicazione del proprietario o dei proprietari (anche se proprietari di un solo equide). La responsabilita' della registrazione e' del proprietario dell'equide o del detentore qualora delegato dal proprietario.
8 Segnalazione di apertura di nuova azienda
Il titolare dell'azienda, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita', richiede al Servizio Veterinario di competenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo di registrazione aziendale, che gli sia assegnato il codice aziendale, qualora non sia stato gia' attribuito.
Il Servizio Veterinario, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del titolare dell'azienda, provvede a:
- registrare gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune; - registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolare dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune; - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica; - assegnare il codice aziendale, ove non sia stato gia' attribuito.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di richiesta di registrazione, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso, con l'indicazione del codice aziendale assegnato. Il Servizio Veterinario, entro dieci giorni lavorativi, deve provvedere ad inserire nella BDE la nuova azienda.
Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario.
Aggiornamento dei codici aziendali
Responsabile della comunicazione: titolare dell'azienda. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.
Registrazione codice aziendale
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice aziendale non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata l'azienda deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDE; - Il Codice Fiscale del titolare dell'azienda deve essere valido; - gli estremi anagrafici dell'azienda devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, localita/vocabolo, ecc., Comune e Provincia; - gli estremi anagrafici del titolare dell'azienda - persona fisica o giuridica - se noti, devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, localita/vocabolo, ecc., Comune e Provincia; - le coordinate geografiche dell'azienda, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) WGS84, ovvero nel formato Gauss-Boaga, ovvero nel formato UTM; - gli identificativi catastali della struttura, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
Post condizioni:
- registrazione del nuovo codice aziendale in BDE; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Registrazione subunita' aziendali (allevamenti)
Considerato che gli allevamenti si identificano con il codice aziendale della struttura e il codice fiscale del proprietario degli equidi ne consegue che l'elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e giuridiche ai quali in una certa data sono collegati equidi, rappresenta l'elenco degli allevamenti presenti in quella data in una determinata azienda. Inoltre, le relazioni tra ciascun codice fiscale ed i codici azienda o viceversa definiscono univocamente e rispettivamente la distribuzione degli equidi di un unico proprietario tra diverse aziende, e la distribuzione degli equidi tenuti in un'azienda tra i diversi proprietari. Lo stesso vale per quanto riguarda i codici fiscali dei detentori e le relazioni proprietari-detentori. Ne deriva che la registrazione degli allevamenti e' soddisfatta dalla corretta registrazione dei passaggi di proprieta' degli equidi.
9 Comunicazione variazioni dati aziendali
Il titolare di una azienda in cui sono tenuti o allevati equidi deve comunicare al Servizio Veterinario di competenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo di variazione dati aziendali, qualunque variazione dei propri dati e di quelli delle aziende per cui ha gia' ricevuto i relativi codici aziendali, entro sette giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda e del suo titolare e, in particolare provvede a:
- registrare gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune; - registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolare dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune; - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso.
Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali, deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDE, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.
Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario.
Aggiornamento dati aziendali
Responsabile della comunicazione: il titolare dell'azienda. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice dell'azienda deve essere presente in BDE; - il codice della specie allevata deve essere valido; - il codice fiscale del titolare deve essere valido; - gli estremi anagrafici dell'azienda devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico,ecc., numero civico, CAP, localita/vocabolo, ecc., e Comune e Provincia; - gli estremi anagrafici e codice fiscale del titolare dell'azienda - persona fisica o giuridica - devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico,ecc., numero civico, CAP, localita/vocabolo, ecc., e Comune e Provincia; - il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), se noti, devono essere indicati in BDE. Post condizioni:
- storicizzazione in BDE della situazione preesistente; - aggiornamento dei dati aziendali in BDE; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
10 Comunicazione cessazione attivita' di un'azienda
Il titolare dell'azienda deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare la cessazione dell'attivita' di allevamento e/o di custodia di animali della specie equina e consegnare, compilato in ogni sua parte, l'apposito modulo di cessazione attivita', indicando la data di cessazione dell'attivita' medesima.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi anagrafici e fiscali dell'azienda e del titolare (proprietario o legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica).
Lo stesso Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso e provvede ad aggiornare, entro dieci giorni lavorativi, le informazioni relative all'azienda nella BDE.
Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario.
Aggiornamento della BDE
Responsabile della comunicazione: il titolare dell' azienda. Soggetto deputato alla registrazione in RDE: Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il codice dell'azienda deve essere presente in BDE; - la data di chiusura dell'azienda deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'azienda medesima e non posteriore alla data di registrazione in BDE; - in BDE non devono risultare equidi tenuti nell'azienda alla data della cessazione di quest'ultima. Post condizioni:
- storicizzazione in BDE della situazione preesistente; - aggiornamento dell'azienda in BDE; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
11 Iscrizione degli equidi in anagrafe
Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 ed identificati in conformita' alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione, saranno considerati entrambi identificati in conformita' con il decreto (anche nel caso di animali gia' identificati ed importati da paese aderente alla UE). L'UNIRE, l'AIA e le ANA provvederanno ad inserire nella BDE il numero di identificazione ed ogni altro dato utile degli equidi registrati.
Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento, secondo quanto previsto dal decreto seguendo le procedure contenute nel presente manuale.
Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i 7 mesi di eta' e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre, prima dell'identificazione del puledro, il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorita' competente.
In deroga a quanto precedentemente specificato non e' necessario procedere all'identificazione di equidi che costituiscono popolazioni definite che vivono in condizioni selvatiche o allo stato brado, in specifiche aree indicate dalle autorita' competenti, a condizione che questi stessi equidi non siano movimentati al di fuori di tali aree.
Solo dopo che l'equide e' stato inserito in anagrafe nazionale e' possibile all'APA o AIA o ANA o UNIRE rilasciare il relativo passaporto, senza il quale non sara' possibile procedere all'eventuale spostamento dell'animale.
Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di eta' e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi, e' sufficiente che l'allevatore compili e consegni alla APA competente la dichiarazione, riportata nell'allegato 2, trattenendo una copia per se.
Nel caso in cui l'importazione temporanea di un equide registrato sia trasformata in importazione definitiva, in conformita' con l'articolo 19 (iii) della direttiva 90/426/CEE, l'animale sara' identificato in conformita' al presente decreto prima di essere ammesso per la libera circolazione.
Il sistema informatico della BDE, all'atto della stampa del passaporto, assegna in automatico un numero univoco che corrisponde al numero di passaporto ed e' dotato di un sistema di sicurezza.
La BDE, infine, per tutti gli enti autorizzati, espone i servizi web necessari per ottenere gli estremi anagrafici del singolo equide, la tracciabilita' dei suoi spostamenti sino alla macellazione, l'elenco degli animali presenti in una determinata azienda, l'insieme dei controlli effettuati dalle competenti autorita' sulle strutture che detengono equidi, sugli stabilimenti di macellazione nonche' sugli equidi stessi.
12 Registrazione in BDE della situazione esistente
Gli equidi in vita presenti negli allevamenti italiani alla data dell'attivazione della BDE, se gia' correttamente identificati in conformita' alle decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, devono essere registrati nella BDE. A questo scopo il proprietario degli animali compila un apposito modulo come di seguito specificato:
- inserisce il codice dell'azienda in cui e' tenuto l'equide; - inserisce il codice identificativo del transponder gia' impiantato (se presente); - inserisce il codice di identificazione attribuito dall'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione ai sensi della decisione 2000/68/CE; - inserisce il codice del Paese ove e' stato rilasciato il passaporto; - inserisce la denominazione dell'organizzazione o associazione che ha rilasciato il passaporto o altro documento di identificazione; - inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio ovvero la lettera F se femmina; - inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno; - inserisce, nello spazio assegnato, gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del proprietario; - inserisce la destinazione finale dell'equide; - inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno; - appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.
La scheda e' trasmessa all'AIA o APA o ANA o UNIRE, entro i tre mesi dall'attivazione della BDE, affinche' queste possano provvedere all'inserimento in BDE entro il mese successivo.
Nel caso in cui le informazioni siano contenute in un archivio informatizzato dell'organizzazione o associazione che ha rilasciato il documento di identificazione, le stesse saranno trasferite secondo modalita' concordate con l'UNIRE.
Modalita' operativa: recupero situazione esistente
Responsabile della comunicazione: il proprietario degli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AIA o APA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- il proprietario che comunica la presenza dell'equide deve risultare presente in BDE, ovvero viene registrato contestualmente; - l'azienda in cui e' tenuto l'equide deve risultare presente in BDE; - almeno l'anno di nascita dell'equide deve essere valido, nel caso non si sia a conoscenza del giorno e mese di nascita, per convenzione, si indichera' il 1° gennaio dell'anno di nascita; - l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione (passaporto) dell'equide deve essere presente tra quelli codificati; - il sesso dell'equide deve essere presente tra quelli codificati.
Post condizioni:
- registrazione dell'anagrafica dell'equide in BDE; - registrazione del movimento di ingresso nell'azienda dell'equide.
Per gli equidi identificati prima del 1.1.2007, secondo la decisione 93/623/CEE, e non identificati con transponder, la BDE produrra' un nuovo numero di passaporto che verra' apposto con etichetta autoadesiva sul passaporto originale. 11 medesimo numero verra' utilizzato come codice identificativo dell'equide in BDE.
13 Iscrizione degli equidi nati in Italia
Il proprietario al fine di identificare correttamente gli animali nati in Italia, invia la denuncia di nascita (all 3) all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'evento, assieme alla dichiarazione di destinazione finale dell'equide, previa acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale. Nelle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 283/2004, la materia della riproduzione animale e' autonomamente regolamentata. Nei casi di mancanza giustificata di CIF lo stesso e' sostituito dall'autocertificazione da parte del proprietario.
L'identificazione dell'equide viene effettuata tramite l'inoculazione di un transponder ad opera di un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza. L'inoculazione deve essere praticata per via parenterale e in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio del collo a livello dell'area del legamento nucale dell'animale con modalita' tali da non compromettere il benessere dell'animale e da non incrementare il rischio di migrazione del transponder stesso. Dopo l'inoculazione del transponder il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato deve compilare la scheda identificativa precompilata come segue:
- inserisce il codice identificativo del transponder inoculato; - inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio, ovvero la lettera F se femmina; - inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno; - inserisce la data di inoculo del transponder elettronico nella forma giorno/mese/anno; - inserisce, nello spazio assegnato, i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario; - inserisce il codice dell'azienda in cui il puledro viene identificato; - inserisce il codice del libro genealogico e del registro anagrafico di appartenenza; - inserisce la destinazione finale dell'equide; - inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno; - appone la firma nell'apposito spazio riservato; - fa apporre la propria firma nell'apposito spazio al proprietario o al detentore delegato.
Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, affinche' queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE. Modalita' operativa: iscrizione dell'equide nato in Italia
Responsabile della denuncia di nascita : il proprietario dell'equide o il detentore delegato. Responsabile della identificazione dell'equide: APA o AIA o ANA o UNIRE tramite il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- l'azienda in cui viene identificato il puledro deve risultare presente in BDE; - il transponder elettronico utilizzato per l'identificazione dell'equide nato in stalla deve essere presente nella serie dei transponder elettronici assegnati all'APA o AIA o ANA o UNIRE; - la data di nascita dell'equide deve essere valida; - la data di apposizione del transponder elettronico deve essere valida e non antecedente la data di nascita dell' equide; - il libro genealogico o il registro anagrafico dell'equide deve essere presente tra quelli codificati; - il sesso del equide deve essere presente tra quelli codificati; - la data di comunicazione della nascita all'APA, o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di nascita dell'equide.
Post condizioni:
- registrazione dell'anagrafica dell'equide in BDE; - registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento di identificazione dell'equide; - aggiornamento in BDE come assegnato e non piu' utilizzabile del transponder elettronico impiegato come identificativo; - segnalazione del nulla osta alla stampa del passaporto.
14 (ex 15) Comunicazione avvenuta iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti ed equidi
Le ANA e l'AIA di cui alla Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, e l'UNIRE, registrano in BDE:
- Il codice del libro genealogico o del registro anagrafico; - Il codice di iscrizione del singolo equide al predetto libro genealogico o registro anagrafico.
Responsabile della comunicazione: ANA, AIA e UNIRE. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AIA, ANA e UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- L'equide di cui si comunica il codice di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico deve essere gia' registrato in BDE; - Il codice del libro genealogico o del registro anagrafico deve essere tra quelli codificati.
Post condizioni:
- storicizzazione in BDE della situazione preesistente; - aggiornamento dell'anagrafica dell'equide in BDE; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
15 (ex 16)Identificazione e registrazione dei puledri mediante transponder e codice UELN
15.1 Transponder
I transponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un "Codice transponder" elettronico a 64 bit. La struttura del "Codice transponder" a 64 bit e' riportata nell'allegato n. 4 unitamente alle caratteristiche tecniche che devono possedere tali identificativi.
Il fornitore di transponder, individuato dall'UNIRE a seguito di apposita gara d'appalto ad evidenza pubblica, provvede a consegnare alla medesima UNIRE, all'AIA, alle ANA e alle APA il materiale secondo le indicazioni che riceve dall'UNIRE stessa.
La BDE deve consentire la registrazione di eventuali codici di transponder di diverso formato utilizzati per l'identificazione di equidi prima del 1.1.2007. In particolare i codici del transponder esadecimali (dieci caratteri alfanumerici). Il codice transponder identifica univocamente l'equide e deve essere utilizzato per ogni comunicazione ufficiale (certificati, rapporti di prove, ecc) che riguarda il segnalamento dell'equide cui si riferisce.
15.2 Lettori di transponder (Transceiver)
Da un punto di vista operativo in Italia sono in libero commercio, oltre ai lettori di transponder (transceiver) cosiddetti ISO compatibili, anche lettori definiti "FULL-ISO" cioe' in grado di funzionare sia sulla base dei due protocolli 1SO (HDX e FDX-B) che sulla base del protocollo Destron (versione FECAVA - FDX-A). La necessita' di utilizzare anche lettori cosiddetti FULL-ISO deriva dall'esigenza di dover leggere anche i transponders di vecchia generazione che si prevede possano restare in circolazione ancora per un considerevole lasso di tempo.
Per le caratteristiche tecniche dei lettori o transceivers si rimanda a quanto dettagliato nell'allegato 4.
15.3 Codice UELN
A ciascun puledro iscritto ad un libro genealogico o registro anagrafico viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnera' per tutta la vita: si tratta del "Numero a Vita Universale Equino" (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente l'equide a livello mondiale e non puo' essere cambiato per alcun motivo.
Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel quale e' registrato l'equide: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE- Cavallo da Sella e' 380007, quello per l'UNIRE- Trottatore e' 380008, ecc). Alcuni Data Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIRE-Puro sangue inglese; AIA-Lipizzano; ecc.) e sono invitati a provvedere quanto prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.
Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un equide all'interno del proprio Data Base di riferimento. Pertanto, il numero massimo di equidi identificabili all'interno di uno stesso Data Base e' pari ad un miliardo (10 "esponente"9).
Tuttavia, ogni organizzazione responsabile della tenuta di un Base Dati puo' organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio la L.I.F. (Lipizzan International Federation) ha proposto che le organizzazioni aderenti inseriscano nei propri codici UELN, dopo le tre cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base Dati, il sesso (una cifra), la linea paterna (una cifra), purezza/incrocio (una cifra) ed infine il numero individuale (6 cifre). In questo esempio, ogni organizzazione puo' codificare fino al massimo di un milione di animali. Pertanto, ogni organizzazione e' libera di utilizzare i propri codici UELN come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specifica riduce il numero di equidi univocamente identificabili.
In ogni caso, il codice UELN compare su tutti i documenti ufficiali del equide.
16 Richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici
Richiesta dei transponder elettronici
Responsabile della richiesta da inoltrare all'UNIRE: la stessa UNIRE e l'AIA per tutti gli altri equidi. Soggetto deputato alla registrazione dei transponder elettronici in BDE: l'UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della richiesta:
- il numero di transponder elettronici richiesti deve essere coerente con il fabbisogno annuale.
Post condizioni:
- registrazione della richiesta di transponder elettronici in BDE; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Validazione delle richieste di transponder elettronici e generazione dei codici
Responsabile della validazione: l'UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della validazione:
- la richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici deve essere presente in BDE.
Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'autorizzazione dell'UNIRE a far produrre i transponder elettronici con attribuzione delle sequenze di codici da riportare sui transponder elettronici (attivazione magazzino virtuale); - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Conferma dell'avvenuta produzione dei transponder elettronici
Responsabile della comunicazione in BDE: il fornitore dei transponder. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il fornitore dei transponder
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- la richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici da parte degli Uffici dell'UNIRE cui e' demandata la gestione dei libri genealogici di competenza dell'Ente medesimo, o dell'AIA, approvata dalla medesima UNIRE, deve essere presente in BDE; - la data di produzione dei transponder elettronici deve essere valida e non antecedente la data di approvazione, da parte dell'UNIRE, della richiesta ad essa pervenuta; - I codici dei transponder elettronici assegnati devono essere gia' presenti in BDE in carico al magazzino virtuale UNIRE distintamente per destinatario (AIA o UNIRE).
Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'avvenuta produzione dei transponder elettronici autorizzati; - aggiornamento del magazzino virtuale dell'UNIRE con la registrazione dei codici dei nuovi microchip prodotti; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. Assegnazione transponder elettronici alle singole ANA e APA da parte dell'AIA
Responsabile delle assegnazioni: l'AIA Soggetto deputato alla conferma di assegnazione dei lotti di transponder elettronici in BDE: l'AIA
Pre condizioni per la positiva conclusione dell'assegnazione:
- le APA e le ANA devono essere accreditate in BDE. Le seconde devono essere tenutarie di un libro genealogico o un registro anagrafico riconosciuto; - la data di assegnazione dei transponder elettronici deve essere successiva alla data di produzione; - i transponder elettronici assegnati devono essere gia' presente in BDE ed in carico all'AIA.
Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'avvenuta assegnazione; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Le ANA possono scegliere se gestire in proprio l'attivita' di identificazione, con propri veterinari o altre persone in possesso di equivalente qualifica incaricati, oppure se operare attraverso gli uffici provinciali presso le APA. In quest'ultimo caso, per evitare confusioni, l'AIA non potra' consegnare i transponder alle ANA interessate ma solamente alle APA.
17 Richiesta di transponder elettronici per reidentificazione
Nel caso in cui il transponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile, si puo' procedere a reidentificare l'animale con un nuovo transponder. Va garantito il collegamento in BDE con il codice identificativo precedente.
18 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea
Il proprietario di un equide acquistato ed introdotto da un Paese dell'Unione Europea ha l'obbligo di comunicare all'UNIRE o ANA o AIA o APA, in ragione della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta della iscrizione in anagrafe dell'animale attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale stesso nello scambio e copia del modello di provenienza.
I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano gli identificativi e i passaporti originari e quindi, salvo che non sia richiesto da altre norme, non e' necessario impiantare loro un nuovo trasponder. L'UNIRE o l'AIA o l'APA o L'ANA devono provvedere, entro 30 giorni, all'iscrizione dell'animale in BDE.
L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente identificato in un Paese UE.
Nei casi in cui non sia necessario procedere ad una nuova identificazione dell'equide, il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa che contiene almeno le seguenti informazioni ove applicabili:
- il codice identificativo del transponder rilevato; - inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio ovvero la lettera F se femmina; - inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione); - inserisce la data di ingresso in azienda nella forma giorno/mese/anno; - barra la casella "Paesi Membri UE"; - inserisce il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali); - inserisce nello spazio assegnato i dati identificativi ed il codice fiscale del proprietario dell' equide; - inserisce il codice aziendale in cui si trova l'equide al momento della sua registrazione; - inserisce la destinazione finale dell'equide; - inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno; - appone la propria firma nell'apposito spazio.
Lo stesso proprietario trasmette, entro sette giorni dallo scambio, la predetta scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinche' queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE.
L'incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza, deve verificare in ogni caso la presenza sull'animale di dispositivo elettronico di identificazione e la sua corrispondenza alla documentazione.
Nel caso di impianto di un transponder o della necessita' di aggiornare il passaporto, le procedure da seguire sono del tutto analoghe a quelle previste per l'importazione di equidi da Paesi Terzi (Punto 19). L'AIA o l'APA o l'ANA o l'UNIRE stampano il nuovo passaporto allegando il precedente e rendendoli solidali fra loro. Il proprietario provvede ad aggiornare il registro di carico e scarico ed a compilare la dichiarazione di destinazione finale dell'equide.
Non occorre registrare in BDE gli animali scambiati con Paesi UE nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i termini fissati dalla normativa vigente. Modalita' operativa: iscrizione di capi scambiati con Paesi UE
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'AIA o APA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'azienda di destinazione dell'equide deve risultare presente in BDE; - dati anagrafici ed il codice fiscale del proprietario risultino in BDE; - il codice Paese UE deve essere presente in BDE; - la data di nascita dell'equide deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda; - il sesso dell' equide deve essere presente tra quelli codificati; - la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di ingresso in allevamento.
Post condizioni:
- registrazione dell'anagrafica dell' equide in BDE; - registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento/proprietario di importazione dell'equide; - registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale nuovo transponder impiantato come assegnato e non piu' utilizzabile ; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Le modalita' per la comunicazione di iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti e di equidi sono descritte al punto 14.
19 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi
Si premette che gli equidi importati da paesi terzi devono essere identificati mediante transponder qualora non ne siano gia' dotati.
Il proprietario di un equide acquistato ed importato da Paese Terzo e' tenuto a comunicare, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta di identificazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione della rispettiva competenza.
Nei casi in cui l'equide sia gia' dotato di transponder il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa che contiene almeno le seguenti informazioni ove applicabili:
- il codice identificativo del transponder rilevato; - inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equino maschio, ovvero la lettera F se femmina; - inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione); - inserisce la data di ingresso in azienda nella forma giorno/mese/anno; - barra la casella "Paesi Terzi"; - inserisce il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali); - inserisce nello spazio assegnato i dati identificativi ed il codice fiscale del proprietario dell'equide; - inserisce il codice aziendale in cui si trova l'equide al momento della sua registrazione; - inserisce la destinazione finale dell'equide; - inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno; - appone la propria filma nell'apposito spazio.
Lo stesso proprietario trasmette, entro sette giorni dallo scambio, la predetta scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinche' queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE.
L'incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza, deve verificare in ogni caso la presenza sull'animale di dispositivo elettronico di identificazione e la sua corrispondenza alla documentazione.
Viceversa nel caso in cui l'incaricato accerti l'assenza di un transponder o la sua permanente illeggibilita', il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, provvede, entro i trenta giorni successivi, e comunque prima che l'equide lasci l'azienda, a identificare l'animale mediante transponder elettronico.
Lo stesso veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, dopo aver inoculato il transponder sul lato sinistro del terzo medio del collo, a livello dell'area del legamento nucale dell'animale, ritira il passaporto dell'equide, rilasciato dal paese di esportazione, e compila la scheda identificativa sopra descritta integrandola con i seguenti dati:
- il codice del transponder impiantato; - la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno; - la propria firma nell'apposito spazio.
Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, insieme al passaporto originario ritirato, affinche' queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE ed a emettere un nuovo passaporto, se l'equide ne fosse privo, o ad unire in maniera solidale a quello originario, o a convalidare il passaporto originario, se conforme alla normativa europea.
Non occorre registrare in BDE gli animali importati da Paesi Terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i termini fissati dalla normativa vigente. Modalita' operativa: iscrizione dell' equide importato da Paese terzo
Responsabile della comunicazione: il proprietario degli animali. Responsabile della identificazione dell 'equide: AIA o APA o ANA o UNIRE tramite veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'AIA o APA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'azienda in cui viene identificato l'equide deve risultare aperta in BDE; - il proprietario che ha importato l'equide deve risultare presente in BDE; - il transponder eventualmente utilizzato per l'identificazione dell'equide importato da Paese Terzo deve essere presente nella serie dei transponder elettronici assegnati all'ente responsabile dell'identificazione; - la data di nascita dell'equide deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda; - la data dell'inoculazione del transponder deve essere valida e non antecedente la data di ingresso dell'equide in azienda; - il codice precedente assegnato all'equide nel Paese di origine va riportato in BDE; - il sesso dell'equide deve essere presente tra quelli codificati; - la dichiarazione di destinazione finale dell'equide deve essere presente; - il Paese Terzo da cui proviene l'animale deve essere codificato in BDE e non appartenere alla Unione Europea; - la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di ingresso dell'equide in azienda.
Post condizioni:
- registrazione dell'anagrafica del equide in BDE; - registrazione del movimento di ingresso nell'azienda in cui si trova l'equide; - aggiornamento in BDE come assegnato e non piu' utilizzabile del transponder impiegato come identificativo; - segnalazione della eventuale necessita' di provvedere alla stampa del passaporto; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Le modalita' per la comunicazione di iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti e di equidi sono descritte al punto 14.
20 Stampa del passaporto
Dopo la ricezione della scheda identificativa dell'equide nato in Italia o in tutti i casi in cui si rende necessario stampare un passaporto, l'APA o AIA o ANA o UNIRE provvede entro trenta giorni a:
- acquisire per i nati in Italia il certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale. Nelle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 283/2004, la materia della riproduzione animale e' autonomamente regolamentata. Nei casi di mancanza giustificata di CIF lo stesso e' sostituito dall'autocertificazione da parte del proprietario; - inserire i dati nella BDE; - stampare ed inviare il passaporto al proprietario; - tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei sette mesi per una destinazione diversa da quella di un macello e non a seguito della madre; - conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale. Modalita' operativa: stampa del passaporto da parte dell'APA o AIA o ANA o UNIRE
Soggetto deputato alla stampa: l'APA o AIA o ANA o UNIRE ognuna per gli equidi di propria competenza.
I passaporti emessi dai diversi soggetti dovranno seguire uno schema generale, predisposto dall'UNIRE e conforme all'allegato 5, che assicuri uniformita' nelle parti previste dall'anagrafe e, se del caso, consenta la differenziazione nelle parti previste dai singoli libri genealogici e registri anagrafici. In BDE sono pubblicati i modelli di passaporto autorizzati.
Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- l'equide di cui si intende stampare il passaporto deve essere presente in BDE che deve aver dato il nulla osta alla stampa; - il passaporto dell'equide deve risultare come ancora non stampato.
Post condizioni:
- generazione in BDE di uno specifico codice di controllo, secondo un algoritmo definito centralmente, codice che deve essere riportato sul passaporto; - generazione in BDE del numero univoco del passaporto da riportare sullo stesso; - aggiornamento dell'avvenuta stampa del passaporto.
21 Movimentazione dei capi
In tutti i casi di movimentazione gli equidi devono essere scortati dal proprio passaporto oltre che dal documento di provenienza (Mod IV) ad eccezione dei casi in cui l'equide si trova: a) nei recinti o al pascolo, b) spostato a piedi nelle vicinanze del maneggio, c) se non svezzato purche' accompagnato dalla madre, d) nei casi di emergenza. Nel caso di spostamenti a piedi che non si concludano con il rientro entro la medesima giornata, l'equide deve essere scortato dal passaporto.
22 Movimentazione per compravendita
In caso di movimentazione per la vendita di un equide ad altro allevamento o struttura oltre al Mod. IV il proprietario cedente deve compilare e sottoscrivere, congiuntamente all'acquirente, il modulo di comunicazione di vendita (All. 6) che deve essere inviato entro 7 giorni dalla vendita stessa, a cura del cedente all'APA o AIA o ANA o UNIRE in ragione della rispettiva competenza.
Il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE aggiorna la BDE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando le informazioni presenti nella copia del modulo di comunicazione di vendita e riportando la data in cui ha ricevuto la documentazione. Nel caso in cui ai fini della compravendita l'equide transiti attraverso una stalla di sosta del commerciante o un centro di raccolta, ovvero una fiera, mercato o esposizione, la comunicazione della movimentazione per compravendita deve comprendere anche l'indicazione della struttura in cui e' transitato l'equide. Di tale informazione dovra' tenersi traccia in BDE.
Il vecchio ed il nuovo proprietario aggiornano entrambi i rispettivi registri di carico e scarico. Modalita' operativa: inserimento di uscita da un allevamento/proprietario e di ingresso in altro allevamento/proprietario
Responsabile della comunicazione di vendita: il proprietario che cede gli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della registrazione del passaggio di proprieta':
- il proprietario che cede l'animale deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide venduto; - l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente nell'azienda di partenza; - la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso; - l'azienda di destinazione deve essere presente in BDE; - la data di ingresso nel nuovo allevamento deve essere valida e deve essere successiva a quella di uscita dalla struttura cedente; - il proprietario che acquista l'equide deve essere presente in BDE alla data di ingresso del capo; - il motivo di uscita deve riportare "vendita ad altro proprietario di equide registrato in BDE"; - il motivo di ingresso deve riportare "acquisto da altro proprietario di equide registrato in BDE"; - la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non deve essere antecedente rispetto ad altri eventi quali: nascita, precedenti passaggi di proprieta'.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del passaggio di proprieta'; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE registrano sul passaporto dell'equide, nell'apposito spazio, gli estremi della nuova proprieta'.
23 Uscita dell'equide da una azienda italiana destinato ad uno stabilimento di macellazione ed effettiva macellazione dell'equide stesso.
23.1 Movimento in uscita verso stabilimento di macellazione.
Il proprietario di un equide destinato alla macellazione, o il detentore se delegato, e' tenuto a compilare il documento di provenienza (Mod. IV) degli animali in 4 copie.
Una copia del documento di provenienza rimane al proprietario che lo allega al registro di carico e scarico dopo aver scaricato l'animale dallo stesso registro, una copia e' destinata all'ASL di competenza per l'allevamento, una copia all'APA o AIA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, una copia con il relativo passaporto viene consegnata allo stabilimento di macellazione. APA o AIA o ANA o UNIRE, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedono ad aggiornare in BDE la movimentazione dell'uscita dell'equide verso il macello.
Fatto salvo il caso di puledri fino ai sette mesi di eta' provenienti dalla medesima azienda di nascita, per i quali e' sufficiente la compilazione dell'allegato 2, il responsabile dello stabilimento provvede alla verifica che l'equide sia munito del passaporto, che esso sia destinato al consumo umano, e che sia iscritto in BDE. In caso di esito negativo anche di uno solo di tali riscontri, il responsabile della stabilimento di macellazione segnala al piu' presto le circostanze all'APA o AIA o ANA o UNIRE, le quali provvederanno, se possibile, a regolarizzare la posizione dell'animale nel piu' breve tempo possibile e comunque prima che la carcassa lasci lo stabilimento di macellazione.
Modalita' operativa: inserimento di movimento in uscita verso stabilimento di macellazione
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato. Responsabile della registrazione in BDE: APA, AIA, ANA o UNIRE
Pre condizioni per la positiva conclusione del processo (per gli equidi fini a sette mesi di eta' valgono solo le condizioni applicabili):
- il proprietario che invia al macello l'equide deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide stesso; - l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente nell'azienda di partenza; - la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso; - il macello di destinazione deve essere presente in BDE; - il motivo di uscita deve riportare "uscita verso macello"; - l'equide oggetto di macellazione deve essere presente in BDE e deve riportare nell'attributo status il valore "vivo"; - l'equide deve risultare destinato al consumo umano.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del movimento di uscita dall'allevamento/proprietario specificato; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
23.2 Macellazione dell'equide
Una volta effettuata la macellazione o l'abbattimento degli equidi il gestore dello stabilimento provvedera', entro sette giorni, alla registrazione in BDE dei dati sui capi macellati od abbattuti presso il suo stabilimento nonche' al recupero ed allo smaltimento dei transponder elettronici degli animali macellati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
Responsabile della registrazione in BDE e dell'avvenuta macellazione: il responsabile dello stabilimento di macellazione.
Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:
- il proprietario o detentore che ha inviato l'equide al macello deve risultare registrato in BDE e essere proprietario o detentore dell'equide stesso; - l'equide oggetto di macellazione deve essere presente in BDE; - l'equide deve risultare destinato al consumo umano; - la data di macellazione deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il numero di macellazione attribuito alla carcassa puo' essere riportato; - se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di ordinanza sanitaria questo elemento deve essere riportato in BDE.
Post condizioni:
- aggiornamento dello status del capo: "macellato"; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Il veterinario ufficiale annulla il passaporto, con apposito timbro sulla prima pagina del passaporto stesso, che viene conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni. Per gli equidi iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, i passaporti annullati possono essere invece restituiti, su richiesta del proprietario, all'organizzazione che li ha emessi. In questo caso deve essere conservata una copia del frontespizio del passaporto presso lo stabilimento di macellazione per cinque anni.
Nel caso di equidi scambiati con Paesi UE o importati da Paesi Terzi al fine della loro macellazione sul territorio nazionale, il gestore dello stabilimento comunica entro sette giorni dalla macellazione gli estremi identificativi di ciascun capo come desunti dai documenti identificativi originali rilasciati dalle Autorita' del Paese di provenienza. Detti estremi identificativi vengono registrati nella banca dati dell'anagrafe.
24 Equidi destinati a Paesi UE o a Paesi Terzi
Tutti gli animali destinati a Paesi UE ed a Paesi Terzi devono essere identificati e accompagnati dal relativo passaporto.
Il proprietario che cede l'equide comunica, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione, alla APA o AIA o ANA o UNIRE a seconda delle rispettive competenze sugli equidi. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
- il codice identificativo del transponder dell'animale ceduto; - dati anagrafici e codice fiscale del proprietario; - data di cessione; - paese di destinazione; - il codice dell'azienda di uscita.
L'APA o AIA o l'ANA o l'UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza, aggiornano, entro 7 giorni, la BDE utilizzando le informazioni contenute nel modello ricevuto riportando la data di ricezione dello stesso. Modalita' operativa: aggiornamento
Responsabile della comunicazione: il proprietario o il detentore delegato dell'equide. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il proprietario che cede l'animale deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide venduto; - l'equide oggetto di scambio/esportazione deve essere presente nell'azienda di partenza; - la data di uscita dall'azienda deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso; - il paese di destinazione deve essere presente in BDE; - la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita; - il motivo di uscita deve riportare "Scambio verso Paese UE" o "Esportazione verso Paese terzo".
Post condizioni:
- registrazione in BDE del movimento di uscita dall'azienda e dall'allevamento/proprietario specificati; - aggiornamento dello status del equide valorizzandolo a "scambiato con Paese UE" o "ceduto a Paese Terzo"; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
25 Movimentazione temporanea
Per movimentazioni temporanee si intendono i trasferimenti di un equide da una struttura ad un'altra per periodi di tempo limitati e senza che intervenga un cambio di proprieta' dell'equide. Al termine della permanenza in queste strutture gli equidi transitano in altre strutture ovvero rientrano nella struttura di origine.
I responsabili di stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale, centri di produzione di materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento e magazzinaggio di materiale genetico o seminale rendono disponibili alla BDE, in modalita' informatizzata i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono contenere almeno l'identificativo dell'equide, l'azienda di provenienza, la data di ingresso nella struttura e la data di uscita dalla struttura, l'eventuale azienda di destinazione qualora diversa da quella di provenienza. La comunicazione di tali dati alla BDE, obbligatoria a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di pubblicazione del presente Manuale Operativo, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale.
I responsabili di maneggi ed ippodromi, rendono disponibili alla BDE in modalita' informatizzata i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono contenere almeno l'identificativo dell'equide, la data di ingresso nella struttura e la data di uscita dalla struttura. La comunicazione di tali dati alla BDE, obbligatoria a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di pubblicazione del presente Manuale Operativo, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale. Modalita' operativa: inserimento movimentazioni temporanee
Responsabile della comunicazione di movimentazione temporanea: il responsabile della struttura. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile della struttura.
E' consentito al responsabile della struttura dotarsi di una Carta nazionale di servizi per inserire i dati direttamente nella BDE per il trasferimento (upload) di tali dati. La stessa operazione puo' essere effettuata anche tramite APA .
Pre condizioni per la positiva conclusione della registrazione della movimentazione:
- la struttura di provenienza dell'animale deve risultare aperta in BDE; - l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente in BDE; - la data di ingresso nella struttura di accoglienza temporanea di cui al presente punto deve essere valida; - il motivo della movimentazione deve riportare "movimentazione temporanea"; - la struttura di accoglienza temporanea deve essere presente in BDE; - la data di uscita dalla struttura di accoglienza temporanea deve essere valida e posteriore alla data di ingresso nella struttura stessa.
Post condizioni:
- registrazione in BDE della movimentazione temporanea; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
26 Morte dell'equide.
In caso di morte, naturale o accidentale, od ancora per soppressione in seguito ad incidente di un equide, il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, comunica l'evento, entro sette giorni, all'APA o AIA o ANA o UNIRE compilando la dichiarazione di morte (all.7) e restituendo il passaporto dell'equide stesso.
E' compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalita' previste dalla normativa sanitaria in vigore (Reg. CE n. 1774/2002 e successive modifiche) ed allo smaltimento del transponder secondo la normativa vigente.
L'APA o l'AIA o ANA o UNIRE, in ragione della specifica competenza rispetto alla razza dell'equide, provvedono entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione (passaporto e denuncia), a registrare l'evento concernente l'equide nella BDE riportando la data dell' evento stesso. Modalita' operativa: aggiornamento per registrazione in BDE di equide morto
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:
- il proprietario che denuncia la morte dell'equide deve essere presente in BDE e proprietario dell'equide alla data della morte di quest'ultimo; - l'equide morto deve essere presente in BDE nell'azienda di competenza; - la data di morte deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell' evento; - la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di morte.
Post condizioni:
- registrazione in BDE della segnalazione di morte dell'equide del proprietario specificato; - aggiornamento in BDE dello status dell'equide con la definizione di "morto"; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
27 Sostituzione transponder elettronico mal funzionante
Nel caso in cui il dispositivo di identificazione elettronica (transponder) non sia piu' leggibile e' consentito procedere alla reidentificazione dell'animale con un nuovo dispositivo recante un codice identificativo diverso. In tal caso e' necessario provvedere a garantire il legame con la precedente identificazione. La mancata leggibilita' dovra' essere verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalita' sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all'utilizzo di un lettore "FULL ISO".
In caso in cui sia accertata l'illeggibilita' del transponder applicato all'equide e dopo l'accertamento dell'identita' dell'equide, si procede all'impianto di un nuovo transponder secondo le seguenti modalita':
- Il proprietario e' tenuto ad informare immediatamente l'APA o AIA o ANA o UNIRE; - L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza, inviano entro 15 giorni il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica per l'impianto di un nuovo transponder; - Il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato dai rispettivi organismi di riferimento, deve procedere al riconoscimento dell'equide attraverso il passaporto ed a compilare la scheda di impianto del nuovo transponder; - Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato applica il nuovo transponder ed inserisce nell'apposito spazio del passaporto l'etichetta autoadesiva riportante il nuovo codice identificativo del transponder.
La scheda di impianto di nuovo transponder elettronico contiene i seguenti dati:
- codice del transponder originale; - codice identificativo del nuovo transponder; - data di applicazione del nuovo transponder nella forma giorno/mese/anno; - firma del veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, nell'apposito spazio riservato; - firma del proprietario o del detentore se delegato nell'apposito spazio.
La scheda e' trasmessa dal veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, entro sette giorni dall'avvenuto nuovo impianto, all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinche' queste possano provvedere all'inserimento in BDE.
Responsabile della comunicazione di malfunzionamento: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato. Responsabile del reimpianto del transponder: l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE ognuna per gli equidi di rispettiva competenza attraverso il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'APA o AIA o ANA o UNIRE ognuna per gli equidi di rispettiva competenza.
Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:
- il proprietario dell'equide deve risultare conosciuto in BDE; - il codice identificativo dell'azienda in cui e' tenuto l'equide deve essere valido; - il codice identificativo del transponder originale deve essere presente in BDE; - il codice identificativo del nuovo transponder impiantato , deve essere presente in BDE nei lotti di transponder assegnati all'AIA o all'UNIRE in ragione delle specifiche competenze sulle razze; - la data di impianto del nuovo transponder elettronico deve essere valida e non antecedente la data di richiesta; - Post condizioni:registrazione in BDE del codice identificativo del nuovo transponder impiantato come assegnato e non piu' utilizzabile; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
28 Comunicazione furto o smarrimento di animali
28.1 Smarrimento e furto
In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario o il detentore se delegato: - comunica l'evento per iscritto (all. 7) all'AIA o all'APA o all'ANA o all'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze sugli equidi, entro sette giorni dell'evento stesso, allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide; - invia contemporaneamente il passaporto dell'equide smarrito o sottratto all'AIA o all'APA o all'ANA o all'UNIRE, che provvedono ad aggiornare la banca dati ed ad annullare il passaporto e conservarlo per almeno due anni; - proprietario o il detentore se delegato, entro sette giorni dall'evento, deve annotare sul registro di carico e scarico l'avvenuto smarrimento o furto; - l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE sulla base della documentazione presentata provvedono ad aggiornare la BDE, entro i successivi sette giorni, riportando la data in cui hanno ricevuto la documentazione stessa. Modalita' operativa: aggiornamento del furto/smarrimento dell'equide
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide od il detentore se delegato. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE.
Per ogni equide rubato/smarrito devono essere memorizzate in BDE le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del proprietario/detentore che denuncia il furto/smarrimento dell'equide; - il codice dell'azienda in cui era tenuto l'equide; il codice identificativo (il numero del passaporto per equidi senza transponder) o il codice del transponder, dell'equide rubato/smarrito; - la data del furto/smarrimento; - la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'azienda in cui e' avvenuto il furto/smarrimento deve risultare presente in BDE alla data del furto/smarrimento; - il proprietario deve risultare presente in BDE; - il codice identificativo dell'equide rubato/smarrito deve essere presente nell'azienda che effettua la denuncia; - la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del furto/smarrimento dell'equide del proprietario specificato; - aggiornamento in BDE dello status dell'equide con la definizione di: "rubato/smarrito"; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
28.2 Ritrovamento dell'equide
Nel caso di ritrovamento dell' equide il proprietario od il detentore se delegato e' tenuto a darne comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro sette giorni dall'evento, inviando la comunicazione di ritrovamento e unendo copia della denuncia alla autorita' di polizia.
L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze, ricevuta la comunicazione, inviano il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, presso l'azienda per la verifica della identificazione dell'equide e per compilare l'apposita scheda.
Successivamente alla verifica dell'identita', l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE provvedono:
- qualora l'identita' dell'equide, tramite la verifica del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso, sia accertata e corrisponda a quanto presente nella BDE, a rilasciare un nuovo documento d'identificazione (passaporto), sostitutivo di quello annullato al momento della denuncia, contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n°... e' un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°... " e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano"; - qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilita' del transponder, ovvero nel caso in cui l'animale risultasse essere stato identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, a identificare l'equide con l'applicazione di un nuovo transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sara' contrassegnato come "Secondo originale"e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano". Modalita' operativa: aggiornamento in BDE del ritrovamento dell'equide
Responsabile della comunicazione: il proprietario od il detentore degli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.
Per ogni equide ritrovato devono essere memorizzate le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del proprietario o del detentore che ha comunicato il ritrovamento; - il codice del transponder originale dell'equide ritrovato che deve essere stato precedentemente comunicato come smarrito/rubato; - la data del ritrovamento; - la data di comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE; - la data dell'eventuale reidentificazione; - l'eventuale nuovo codice di transponder applicato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il proprietario/detentore che ha comunicato il ritrovamento deve risultare presente in BDE alla data del ritrovamento; - il equide ritrovato deve essere in precedenza stato comunicato come rubato/smarrito; - la data del ritrovamento deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell' evento; - la data di comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del ritrovamento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del ritrovamento dell'equide; - registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale nuovo transponder impiantato come assegnato e non piu' utilizzabile; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
29 Comunicazione furto o smarrimento del passaporto
29.1 Furto o smarrimento
In caso di smarrimento o furto del passaporto il proprietario o il detentore delegato comunica l'evento per iscritto(all. 8) all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE, in ragione della rispettiva competenza sull'equide, entro sette giorni dall'evento stesso, allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide (per animali senza transponder) o il codice del transponder, nonche' gli estremi anagrafici e fiscali del medesimo proprietario/detentore dell'animale il cui passaporto e' stato rubato/smarrito.
Successivamente alla comunicazione, l'APA o AIA o ANA o UNIRE provvedono:
- qualora l'identita' dell'equide sia accertata sulla base della lettura del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso, a rilasciare un passaporto sostitutivo contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n° ... e' un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°..."; e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano"; - qualora l'animale e' identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, l'equide deve essere comunque identificato con l'applicazione di un transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sara' contrassegnato come "Secondo originale"e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".
Per ogni passaporto /rubato/smarrito devono essere memorizzate in BDE le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del proprietario o del detentore delegato che denuncia il furto/smarrimento del passaporto; - il codice identificativo dell'equide (per animale senza transponder) o il codice del transponder dell'equide; - il numero del passaporto rubato/smarrito; - la data del furto o smarrimento; - la data di notifica all'AIA o APA o ANA o UNIRE; - la data di eventuale reidentificazione dell'equide; - codice del transponder eventualmente applicato; - l'annullamento del numero e del passaporto originario; - la data di emissione del "Duplicato".
Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:
- il proprietario/detentore delegato che ha denunciato il furto/smarrimento deve risultare presente in BDE alla data del furto/smarrimento; - il numero del passaporto rubato/smarrito deve risultare rilasciato al proprietario indicato nella comunicazione del furto/smarrimento; - la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la data di notifica all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del furto/smarrimento passaporto nell'azienda specificata; - registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale transponder impiantato come assegnato e non piu' utilizzabile; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
29.2 Ritrovamento passaporto
Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario od il detentore delegato e' tenuto a darne comunicazione all'AIA o APA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro 7 giorni dall'evento, inviando contemporaneamente il passaporto ritrovato e copia della denuncia di ritrovamento resa all'autorita' di polizia.
L'APA o l'AIA o ANA o l'UNIRE annullano il passaporto ritrovato e lo conservano per cinque anni.
30 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda
I Servizi Veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi secondo i criteri e le modalita' definite dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDE.
I Servizi Veterinari sono tenuti sempre a firmare il registro di carico e scarico e apporvi la data ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni. Modalita' operativa: aggiornamento per la registrazione controlli espletati dai Servizi Veterinari nell'allevamento
Il Servizio Veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list predisposta dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.
Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.
Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'azienda in cui avviene il controllo deve risultare presente in BDE alla data del controllo; - il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica; - la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il codice del tipo dell'eventuale irregolarita/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella anomalie/irregolarita'; - la data in cui viene rilevata l'irregolarita' deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nella tabella di decodifica tipologia del provvedimento; - l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del controllo nell'allevamento specificato, dell'eventuale irregolarita' rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
31 Controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione
Negli stabilimenti di macellazione i Servizi Veterinari responsabili dell'ispezione e vigilanza, fermi restando gli accertamenti documentali e sanitari previsti per ogni animale inviato al macello dai Regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono controlli dettagliati per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli equidi.
Ogni volta che i controlli effettuati dal Servizio Veterinario nell'ambito delle proprie attivita' ispettiva al macello evidenziano irregolarita' nel sistema, le stesse sono immediatamente comunicate alla BDE e all'ASL territorialmente competente sull'azienda di provenienza dell'equide. L'ASL territorialmente competente sull'azienda di provenienza dell'equide provvedera' agli accertamenti del caso e all'applicazione di eventuali sanzioni.
Il Servizio Veterinario responsabile dell'ispezione e vigilanza presso ciascun stabilimento di macellazione, almeno ogni tre mesi o comunque con periodicita' tale da garantire un livello dei controlli adeguata alle capacita' operative del mattatoio, effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list predisposta dal Ministero della salute e registra la data e gli esiti del controllo in BDE anche se non si riscontrano infrazioni.
Le check list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni. Modalita' operativa: registrazione controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione
Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il macello in cui avviene il controllo deve risultare presente in BDE alla data del controllo; - la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente nella tabella "anomalie/irregolarita'"; - il codice della tipologia di provvedimento adottato, previsto dalla normativa, deve essere presente nella tabella di decodifica "tipologia del provvedimento"; - l'importo della eventuale sanzione comminata, deve essere previsto dalla normativa.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del controllo nello stabilimento di macellazione specificato; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
32 Controlli espletati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo
L'ALEA, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, interagisce con la BDE per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalita' nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico - RPU e Piani di Sviluppo Rurale- PSR), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.
Attraverso web services allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell' ambito del SIAN sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:
- notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria; - notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.
In particolare per ogni verifica devono essere indicati:
- il codice dell'allevamento/proprietario da sottopone a controllo; - l'anno della campagna a cui si riferisce il campione; - il tipo di campione; - la data del controllo; - l'esito del controllo; - la data in cui e' stata riscontrata l'eventuale irregolarita'; - la codifica del tipo di anomalia/irregolarita' in relazione ai parametri di portata, gravita' e durata previsti dal Reg. (CE) n. 796/04; - la tipologia dell'eventuale sanzione adottata; - al termine del procedimento amministrativo, l'importo dell'eventuale sanzione calcolata nell'ambito del sistema di condizionalita' applicato al regime di intervento interessato (RPU e/o PSR).
Responsabile della notifica: AGEA Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AGEA
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice dell'allevamento/proprietario indicato nel campione deve essere presente in BDE e l'allevamento/proprietario deve risultare presente in BDE alla data del controllo; - il tipo di campione deve essere presente nella tabella di decodifica "categoria di campione"; - l'allevamento/proprietario non sia stato interessato nel corso dell'anno da controlli eseguiti dai Servizi Veterinari; - il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente nella tabella "anomalie/irregolarita'"; - la data in cui e' stato effettato il controllo deve essere formalmente corretta; - la data in cui e' stata riscontrata l'irregolarita' deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la tipologia del provvedimento adottato deve essere previsto dalla normativa e presente nella tabella "provvedimenti/sanzioni"; - la data di chiusura del procedimento amministrativo deve essere valida e non deve essere posteriore alla registrazione dell'evento.
Post condizioni:
- registrazione in BDE del controllo effettuato e dell'eventuale irregolarita' riscontrata e provvedimento adottato; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
33 Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (CE) 1782/2003
Qualora sia accertata in un equide la presenza di residui di sostanze vietate a norma decreto legislativo 158/2006 e del regolamento CE n. 1950/2006, o di residui di sostanze autorizzate, ma utilizzate illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una sostanza o un prodotto non autorizzato o una sostanza o un prodotto autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario registra in BDE le seguenti informazioni:
1. Data riscontro irregolarita' o data esito positivo dell'analisi di prima istanza; 2. Tipologia di irregolarita' (che dovra' fare riferimento alle codifiche stabilite); 3. Data e esito eventuale esame di revisione. Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale presenza sostanze vietate
Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1782/2003
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario o UNIRE. Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il Servizio Veterinario o UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- l'allevamento in cui rilevata l'irregolarita' deve risultare aperto in BDE alla data del controllo; - l'irregolarita' rilevata deve essere prevista dalla normativa; - la tipologia di sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa; - l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa; - la data in cui viene rilevata l'esito sfavorevole all'analisi di prima istanza deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la data di revisione deve essere valida e non deve essere antecedente la data di esito sfavorevole all'analisi di prima istanza.
Post condizioni:
- registrazione in BDE dell'irregolarita' rilevata nell'allevamento specificato; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
34 Comunicazioni automatizzate di ritorno alle Regioni ed ai Servizi Veterinari
L'UNIRE, oltre ad esporre i web services utili al recupero delle informazioni presenti in BDE, mette a disposizione delle Regioni e dei Servizi Veterinari delle singole ASL interessate, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche ovvero a segnalazioni di variazioni di dati esistenti in BDE, nonche' fornisce, agli stessi Servizi Veterinari e Regioni, schemi operativi che consentano l'elaborazione dei dati.
A questo scopo le informazioni potranno essere fornite demandando la cooperazione applicativa a porte di dominio progettate secondo quanto previsto dal piano di e-government e seguendo il paradigma Publish & Subscribe.
L'UNIRE, configurandosi come pubblicatore, al verificarsi di un evento tra quelli pubblicati dal "publisher", lo comunichera' alle Regioni e/o alle ASL "subscribers" che si sono registrate per quell'evento.
35 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDE
L'UNIRE provvede a comunicare ai Servizi Veterinari, all'AIA alle APA, alle ANA, con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDE relativamente agli allevamenti di competenza.
Tali notifiche riguardano in particolare:
a) il codice fiscale del proprietario risulta formalmente errato; b) aziende che risultano non piu' presenti in BDE pur risultando ancora tenutarie in BDE di equidi vivi; c) capi che risultano essere movimentati in uscita ma per i quali, trascorso il periodo consentito per la comunicazione all'autorita' competente dello specifico evento dal decreto o dal presente manuale operativo, non e' pervenuta in BDE comunicazione di ingresso in altra struttura ovvero non risulta segnalata l'avvenuta macellazione, ovvero non risulta l'uscita dall'Italia verso Paesi UE o Paesi terzi; d) capi iscritti in BDE (nati in stalla ovvero importati) la cui comunicazione all'autorita' competente dello specifico evento e' avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo; e) capi movimentati in ingresso o uscita la cui comunicazione all'autorita' competente dello specifico evento e' avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo; f) capi macellati la cui comunicazione alla BDE dello specifico evento e' avvenuta oltre il lasso temporale previsto dal decreto o dal presente manuale operativo; g) capi le cui informazioni anagrafiche risultano in BDE incomplete o incongruenti con gli eventi notificati per tali animali; h) capi macellati che non risultano mai essere transitati nell'allevamento indicato dallo stabilimento di macellazione come azienda di ultima detenzione; i) capi macellati che non trovano ancora riscontro in BDE; j) capi movimentati in ingresso o in uscita da un allevamento sanzionato nel periodo in cui l'allevamento risulta bloccato.
Tali segnalazioni possono avvenire da parte del UNIRE attraverso comunicazioni via posta elettronica ovvero utilizzando il medesimo canale previsto per le comunicazioni di ritorno ai Servizi Veterinari di cui al punto precedente.
36 Variazioni da apportarsi alla BDE per comunicazioni errate
Il proprietario degli animali o il detentore se delegato, in caso di errata imputazione in BDE delle comunicazione relative agli eventi di cui e' responsabile, deve comunicare tali errori all'AIA, APA, ANA o UNIRE.
Nel caso le variazioni interessino animali gia' provvisti di passaporto sara' compito dell'AIA o APA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, provvedere a tale funzione, funzione che comprendera' anche la ristampa del passaporto.
In tal caso il proprietario o il detentore se delegato dovra' restituire all'AIA o APA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, il passaporto originario recante le informazioni errate.
Nel caso che il responsabile di macello comunichi per errore alla BDE l'avvenuta macellazione di un equide con codice diverso da quello reale deve provvedere alla sua correzione al piu' presto.
Nel caso che il proprietario o il detentore se delegato comunichi alla BDE per errore l'ingresso in allevamento di un equide provvisto di microchip diversa da quella reale deve provvedere alla sua correzione al piu' presto.
Tale prassi deve essere utilizzata anche nel caso di comunicazioni di movimentazioni di uscita qualora sia stata notificata per errore alla BDE la cessione di un equide identificato con un codice diverso da quello segnalato.
----> Vedere allegati da pag. 45 a pag. 66 <---- |
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