Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007
Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia. (Ordinanza n. 3632).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia»;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, con cui, al fine della realizzazione e del completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonche' di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle citta' di preminente rilievo per il processo di Unita' d'Italia, tali da assicurare la completa diffusione e testimonianza del messaggio di identita' ed unita' nazionale proprio delle celebrazioni, e' stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, alla costituzione del comitato dei garanti, con le modalita' e per i compiti ivi indicati;
Considerato che la struttura di missione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, nelle funzioni di supporto operativo del citato Comitato dei Ministri, garantisce l'obiettivo prioritario di dare adeguata e tempestiva attuazione al programma generale degli interventi connessi alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Considerato che per il raggiungimento del sopra descritto obiettivo e' necessario che la struttura di missione operi per quanto attiene agli interventi infrastrutturali in tutte le fasi previste dalla normativa vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche senza soluzione di continuita' ed entro la fine dell'anno 2010, e per quanto riguarda il campo delle manifestazioni attui, a partire dal 2008 un programma degli eventi si' da assicurare un'adeguata diffusione dei messaggi di identita' ed unita' nazionale propri del solenne anniversario dell'Unita' d'Italia;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Vista la nota del 16 novembre 2007 della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
Dispone:
Art. 1.
1. E' costituito il Comitato dei garanti per la celebrazione del grande evento «150 anni dell'Unita' d'Italia», come previsto dall'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 159/2007, cui e' demandato il compito di verifica e di monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unita' nazionale, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comitato dei Ministri, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile e del 15 giugno 2007 ed anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' cosi' composto:
Carlo Azeglio Ciampi Presidente del Comitato

Giovanni Allevi Componente

Ludina Barzini Componente

Vittorio Bo Componente

Roberto Bolle Componente

Marta Boneschi Componente

Pietrangelo Buttafuoco Componente

Giovanni Conso Componente

Valeria Della Valle Componente

Llouis Godart Componente

Ugo Gregoretti Componente

Gianni Letta Componente

Claudio Magris Componente

Dacia Maraini Componente

Francesco Margiotta Broglio Componente

Gianfelice Rocca Componente

Roberto Saviano Componente

Gustavo Zagrebelsky Componente
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione degli interventi da realizzarsi nelle citta' di Firenze e di Reggio Calabria sono nominati Commissari delegati, rispettivamente per i lavori di realizzazione del nuovo auditorium di Firenze l'ing. Fabio De Santis e per i lavori di restauro del Museo Nazionale di Reggio Calabria l'ing. Enrico Bentivoglio.
 
Art. 3.
1. La Struttura di missione denominata «Struttura di missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unita' nazionale», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, e' integrata, in ragione degli obiettivi da conseguire, con due unita' di livello dirigenziale non generale e con due unita' aventi qualifica funzionale di fascia A, anche estranei alla pubblica amministrazione.
2. Il personale non dirigenziale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, puo' essere reperito anche da altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 4.
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, gli interventi finalizzati alle Celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. L'eventuale ricorso alla Conferenza di servizi afferente agli interventi sopra citati, si attiva mediante convocazione della stessa entro sette giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 
Art. 5.
1. Per quanto compreso nella pianificazione degli interventi connessi al «grande evento» «Celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia», i commissari delegati di cui all'art. 1 della presente ordinanza, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, nella qualita' di responsabile della struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, provvedono:
ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni pubbliche e private, anche avviando ogni rapporto con enti ed organizzazioni pubblici e privati, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e 15 giugno 2007 citati in premessa;
ad adottare, in raccordo con le amministrazioni comunali competenti, determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonche', ove occorra, approvazioni del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti;
ad espletare, ove richiesto, ogni necessaria attivita', in raccordo con tutti i soggetti interessati, finalizzata alla valorizzazione e alla vendita delle aree e degli immobili individuati dagli enti locali e correlati alla realizzazione degli interventi.
 
Art. 6.
1. Ai componenti il Comitato dei garanti di cui all'art. 1 nonche' ai commissari delegati e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attivita' suddetta a valere sulle risorse di cui al capitolo 856 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 7.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e' autorizzata la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, delle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, in tema di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonche' alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 21;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Titolo III Capi I e IV, Titolo IV Capo III, Titolo VI Capi I e III;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 19, 24, 35 e 36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, 19, 22-bis, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 4, 6, Titolo II Capi I, II e III, Titolo III Capi I, II e III;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 10, 11, 32, 33, 48, 68, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 112, 118, 122, 127, 128 e 132, art. 1 decreto legislativo n. 113 del 2007.
Gli oneri di cui alla presente ordinanza sono a carico delle risorse di cui all'art. 36 del decreto-legge n. 159 del 2007.
 
Art. 8.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
 
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