Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 225 |
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23; Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla "riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3, relativo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 novembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive; Tenuto conto della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Organizzazione
1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente: "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di: a) promuovere le politiche per la competitivita' internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali; b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese; c) promuovere la concorrenza; d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitivita'; e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo. 2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati: a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti; b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi; c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore; d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale; e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo. 2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio. 2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.". "Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) competitivita': politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attivita' produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualita'; b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attivita' informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione; collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attivita' produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attivita' di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita' promozionali in ambito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero; c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti, rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorita' internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro, svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di competenza. 2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attivita': redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitivita' del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio- economici della cooperazione. 3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.". "Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'art. 28. 2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.". - Il testo dell'art. 1, commi 10 e 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164) (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e' il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente ". "23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.". - Il testo dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277, S.O., e' il seguente: "98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa"; b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dal-l'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive"; c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.". - Il testo dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente: "404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3, e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.". - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, e' il seguente: "Art. 2 (Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali). - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: (omissis); c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonche' degli organismi inutili;". - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, abrogato dal presente decreto, reca "Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante "Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998, n. 58. - L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, abrogato dal presente decreto, recava: "Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante "Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, concernente "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2005, n. 284. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, recante "Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n. 152. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, "Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2007, n. 259.
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| Art. 2 Dipartimenti
1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e si articola nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per la competitivita'; b) Dipartimento per la regolazione del mercato; c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. 2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica. 3. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti, puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attivita' informatiche e di informazione istituzionale, nonche' in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale di cui all'articolo 12 ed in materia di coordinamento operativo delle attivita' ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale di cui all'articolo 10.
Nota all'art. 2: Per il testo degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3 Direzioni generali del Dipartimento per la competitivita'
1. Al Dipartimento per la competitivita' e' attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attivita' imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi. 2. Il Dipartimento per la competitivita' e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la politica industriale; b) Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali; c) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi. 3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale. |
| Art. 4 Direzione generale per la politica industriale
1. La Direzione generale per la politica industriale si articola in 18 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificita' delle politiche settoriali, nei seguenti ambiti: a) politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale, anche attraverso la definizione e progettazione di programmi strategici di rilievo nazionale volti al rafforzamento strutturale del sistema produttivo e al potenziamento delle capacita' innovative; b) politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici; c) collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; d) politiche per i distretti industriali e sistemi di piccole e medie imprese; e) politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpite da crisi; f) politiche di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nei settori produttivi; g) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e l'Unione europea e agli altri organismi internazionali; h) collaborazione industriale internazionale nei settori aero-spaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e relativi interventi di sostegno; i) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi e per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; l) azioni per la creazione di nuove imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza d'impresa; m) partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi di competenza del Ministero; n) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo industriale, ivi inclusi i relativi aiuti; o) attivita' di regolazione delle crisi aziendali, promozione di misure per la prevenzione dell'insolvenza e gestione delle procedure concorsuali conservative delle grandi imprese commerciali insolventi; p) attivita' di gestione del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi; q) politiche per il sostegno e la promozione delle attivita' di produzione del made in Italy, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale e, per quanto attiene i prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' supporto tecnico all'attivita' dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; r) attivita' connessa al funzionamento del Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; s) promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale; t) promozione e assistenza per interventi in Paesi terzi di interesse per la politica di competitivita' nazionale; u) attivita' di monitoraggio sull'andamento dei settori produttivi; v) attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonche' direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' effettuate da organismi pubblici e privati sulla base di convenzioni o di norme nella materia di competenza della Direzione generale; z) vigilanza sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili; aa) trattazione per i profili di competenza delle problematiche connesse alle produzioni industriali nel settore alimentare e relativa attivita' di vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA); bb) attivita' inerenti il Sistema di notifica elettronica interattiva degli aiuti di Stato. 2. Presso la Direzione generale per la politica industriale opera il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Note all'articolo 4: - Il testo dell'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O., e' il seguente: "Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN). 2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e' autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante "Norme in materia di attivita' produttive.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117, e' il seguente: "Art. 3. (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.".
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| Art. 5 Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali
1. La Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali si articola in 19 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione degli strumenti di sostegno alle imprese volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitivita'; b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione, per la ricerca applicata e le alte tecnologie e gestione dei relativi interventi; c) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, ivi compresi i contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto; d) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese e per il sostegno alla finanza di impresa; e) gestione dei restanti strumenti • di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero; f) partecipazione per quanto di competenza agli accordi di programma quadro e raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalita'; g) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi in raccordo con le altre Direzioni generali; h) elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle funzioni di incentivazione alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio; i) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni; l) attivita' concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese affidate al Ministero in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni; m) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea; n) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di Stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese; o) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea; p) altre azioni a sostegno delle attivita' produttive. 2. I compiti di cui al comma 1, lettere h), l) ed o), nonche' quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) ed e), all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), ed all'articolo 18, comma 5, sono svolti in raccordo con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O. supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 1. (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.".
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| Art. 6 Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
1. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie si articola in 24 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale, e provvedimenti ad essa inerenti; b) rapporti con le organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, recepimento e attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo dell'energia; c) liberalizzazione dei mercati dell'energia e promozione della concorrenza, tutela dell'economicita' e della sicurezza nella produzione e conversione dell'energia, definizione di indirizzi e priorita' per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e minerario; d) indirizzi e priorita', per la programmazione, lo sviluppo e la gestione delle reti nazionali di trasporto dell'energia e determinazioni in materia di esportazione, importazione e vendita dell'energia; e) indirizzi e direttive alle societa' di gestione delle reti nazionali di trasmissione e trasporto, di gestione del mercato, all'acquirente unico, alla societa' di gestione degli impianti nucleari e rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas; f) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dei combustibili alternativi, promozione di progetti pilota e determinazione degli obiettivi e dei programmi nazionali per l'uso razionale dell'energia, anche in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; g) partecipazione ai programmi energetici per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; promozione di programmi nazionali di educazione e informazione sull'energia, la sua produzione e usi efficienti; h) autorizzazione alla costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche nazionali, d'intesa con la regione interessata e nel rispetto del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e determinazioni in materia di deroga al principio di accesso dei terzi nell'accesso alle infrastrutture energetiche; i) promozione di intese con le regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nonche' in materia di sviluppo dei servizi energetici locali e, anche in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di risparmio energetico e fonti rinnovabili; l) strategie di ricerca, sviluppo tecnologico e promozione dell'innovazione e competitivita' nei settori dell'energia e delle risorse minerarie; m) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di intesa con le regioni interessate; n) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, per la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; o) monitoraggio della capacita' di raffinazione, di lavorazione e di trasporto di oli minerali e controllo sulle condizioni di accesso alla logistica dei prodotti petroliferi; p) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie; q) gestione dei materiali nucleari e rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale e relativi rapporti in ambito comunitario e con le organizzazioni internazionali e i Paesi esteri; r) vigilanza su enti strumentali statali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nel settore dell'energia; s) rapporti con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel settore dell'energia; t) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza, provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico; u) sperimentazioni e controlli su minerali energetici e in materia mineraria e petrografica; v) riconoscimento della idoneita' di prodotti esplodenti per uso estrattivo. 2. Presso la Direzione generale per l'energia e delle risorse minerarie opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
Note all'art. 6: - Il testo del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 22, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.".
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| Art. 7 Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche specifiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, nel rispetto delle competenze regionali; b) iniziative di competenza per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese; c) attivita' inerenti la tematica della responsabilita' sociale delle imprese, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero della solidarieta' sociale; d) vigilanza e adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti degli enti cooperativi, degli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile, delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; e) vigilanza ed adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei consorzi agrari e delle banche di credito cooperativo; f) provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell'autorita' e di gestione commissariale degli enti cooperativi; g) politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della mutualita', in collaborazione con le altre amministrazioni competenti; h) studi sulla cooperazione e sulla mutualita'; i) rapporti con gli organismi europei e internazionali; l) tenuta dell'Albo nazionale delle societa' cooperative e di quello delle societa' cooperative edilizie e di abitazione e dei loro consorzi; m) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative; n) vigilanza sull'Istituto di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di Roma; o) rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sul territorio degli enti cooperativi.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 2517 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2517 (Enti mutualistici). - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa". - Il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente".
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| Art. 8. Direzioni generali del Dipartimento per la regolazione del mercato
1. Al Dipartimento per la regolazione del mercato e' attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le attivita' di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprieta' industriale. 2. Il Dipartimento per la regolazione del mercato e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la concorrenza e i consumatori; b) Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica; c) Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; d) Direzione generale per i servizi interni. 3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale. |
| Art. 9 Direzione generale per la concorrenza e i consumatori
1. La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori si articola in 14 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche di promozione delle corrette dinamiche del mercato e della concorrenza per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati; b) promozione e disciplina della concorrenza; c) coordinamento delle politiche per la concorrenza, anche per gli aspetti connessi alla regolamentazione di singoli settori economici e di categorie professionali, fatti salvi i compiti del CIPE; d) rapporti istituzionali con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, anche al fine di assicurarne il funzionamento; e) valutazione ed esame delle indagini e delle segnalazioni formulate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed istruttoria delle eventuali e conseguenti decisioni da assumere; f) confronto ed elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le regioni nel campo della regolazione dei mercati e delle attivita' economiche; g) cura delle relazioni istituzionali con gli organismi internazionali e le strutture dell'Unione europea competenti in materia di concorrenza; h) politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, con gli organismi internazionali e gli enti locali; i) attivita' inerenti l'Ufficio unico di collegamento nazionale per il coordinamento delle attivita' amministrative relative alla esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi economici dei consumatori e per i rapporti con l'Unione europea in attuazione del regolamento (CE) 2006/2004; l) vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati; m) utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; n) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi nei settori di competenza; o) attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); p) promozione della concorrenza nel settore commerciale e dei servizi e segreteria dell'Osservatorio nazionale del commercio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; q) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa; r) politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.a.); s) coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; t) riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero nelle materie di competenza.
Note all'art. 9: - Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 27 ottobre 2004, n. 2006 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori"), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale Unione europea 9 dicembre 2004, n. L 364. Entrato in vigore il 29 dicembre 2004. - Il testo dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'autorita' garante della concorrenza e del mercato). 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 6. (Programmazione della rete distributiva). - 1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale; f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione; g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive. 2. Le regioni, entro il termine di cui ai comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'. 3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche; b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei; c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e artigianali; d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari. 4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo. 6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali".
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| Art. 10 Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
1. La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina normativa, attivita' amministrativa e, nei casi previsti, di vigilanza inerenti la sicurezza, e la qualita' e l'etichettatura dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori, che non ricadono nelle materie di competenza specifica di altre amministrazioni, in coordinamento con le competenti Direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene i prodotti agroalimentari; b) coordinamento delle attivita' amministrative di informazione previste dal titolo I della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e rapporti con l'Unione europea in materia di sicurezza generale dei prodotti; c) attivita' inerenti la metrologia legale, determinazione del tempo e metalli preziosi; d) indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e relativi rapporti con le camere di commercio; e) controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio; f) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione; g) vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sulla tenuta del registro delle imprese, nonche' vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e altre attivita' connesse al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresa l'attivita' regolativa; h) tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; i) contenzioso e attivita' di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l) attivita' di controllo connesse alla sicurezza degli impianti industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro e di quelli di competenza di altre amministrazioni ai sensi dei decreti legislativi 17 agosto 1999, n. 334, e 21 settembre 2005, n. 238; m) vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova e degli organismi notificati presso l'Unione europea; n) politiche di normalizzazione e regolamentazione tecnica, rapporti con l'Unione europea e connesse competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero; o) predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti di spettanza del Ministero; p) partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; q) attivita' di coordinamento operativo di attivita' ispettive e di controllo svolte da altri uffici del Ministero.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.), e' il seguente: "Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. 2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attivita' produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al registro, nonche' di connessione infolinatica tra le diverse sezioni del sito. 4. Il registro e' pubblicato su uno o piu' siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. 5. Del registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229". - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O. - Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 271, S.O.
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| Art. 11 Direzione generale per la proprieta' industriale Ufficio italiano brevetti e marchi
1. La Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che succede in tutti i rapporti giuridici all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, e' ufficio di livello dirigenziale generale, si articola in 10 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della proprieta' industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario ed internazionale, fatti salvi i compiti della competente Direzione generale del Ministero del commercio internazionale; b) rilascio dei brevetti nazionali e delle privative per nuove varieta' vegetali; c) rilascio delle registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori; d) deposito delle domande di brevetto europeo e tenuta del Registro italiano dei brevetti europei e del Registro dei brevetti comunitari; e) deposito delle domande internazionali ai sensi del Trattato Patent Cooperation Treaty e di registrazione dei marchi nazionali e attivita' connesse; f) rilascio dei certificati di protezione complementare relativi a prodotti medicinali e fitosanitari; g) registrazione dei modelli e dei disegni industriali; h) registrazione dei marchi di impresa nazionali; i) attivita' inerenti la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra ed adempimenti conseguenti; l) deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti; m) tutela internazionale e registrazione internazionale delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti industriali e dell'artigianato secondo l'Accordo di Lisbona; n) procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali ed internazionali; o) supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del citato Codice della proprieta' industriale; p) relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia di proprieta' industriale; q) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettali; r) promozione della cultura, anche attraverso l'effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni, e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole e medie imprese e le aree sottoutilizzate; s) supporto tecnico in materia di proprieta' industriale all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.), e' il seguente: "Art. 223 (Compiti). - 1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro. 3. L'ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori compiti: a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica; b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale; c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo; d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali; e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito. 4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.".
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| Art. 12 Direzione generale per i servizi interni
1. La Direzione generale per i servizi interni si articola in 11 uffici di livello dirigenziale non generale e cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata o a strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche per gli altri Dipartimenti. 2. In particolare la Direzione, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, svolge le seguenti funzioni: a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero; e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunita'; f) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione sindacale decentrata; g) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari; h) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero; i) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi; l) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonche' piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni; m) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici; n) politiche del personale per le pari opportunita'; o) attivita' di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza; p) relazioni esterne e rapporti con l'utenza; q) attivita' di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 17, comma 1 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: "Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita".
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| Art. 13 Direzioni generali del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, e' competente in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'attivita' di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della societa' "Agenzia nazionale per 1'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale studi e statistiche; b) Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari; c) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma; d) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 4. Per specifiche esigenze di consulenza, studio ricerca e coordinamento nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, tenuto conto dell'istituzione di un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 1, commi 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente: "460. La societa' Sviluppo Italia S.p.a. assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale. 461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 9007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse. 462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali". 463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 5, le parole: "‹, regionali e locali" sono soppresse; b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento"; c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Societa'"; d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4.- - 1. La societa' presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere."". - Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE", a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, e' il seguente: "5. E' istituito il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del nucleo e' attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta dal nucleo.".
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| Art. 14 Direzione generale studi e statistiche
1. La Direzione generale studi e statistiche si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero in materia di studi e statistiche sullo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, anche per profili comuni alle competenze degli altri Dipartimenti nei seguenti ambiti: a) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle tendenze economico-sociali, e relative previsioni, inclusa l'integrazione con il quadro macroeconomico nazionale; b) informazione statistica, analisi e comunicazione sui conti pubblici e sui flussi finanziari territoriali; c) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione territoriale; d) sviluppo di applicazioni informatiche e realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione georeferenziata della distribuzione territoriale dei fenomeni; e) studi tematici sui fattori strutturali e di competitivita' del sistema produttivo nazionale e territoriale, sulla concorrenza e sui mercati; f) analisi delle risorse potenziali dei territori ai fini delle politiche per lo sviluppo locale; g) programmazione e previsione della spesa pubblica in conto capitale a livello territoriale; h) proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e territoriale; i) coordinamento per la redazione dei documenti di programmazione, incluse le funzioni dipartimentali dirette alla predisposizione della relazione del Ministro al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche in collaborazione con altre Amministrazioni; l) analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; m) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale; n) organizzazione e gestione della biblioteca, conservazione e diffusione delle documentazioni dipartimentali e promozione di attivita' seminariali.
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente: "15. (Presentazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica). - (Omissis). Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.".
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| Art. 15 Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari
1. La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, curando anche i relativi rapporti con l'Unione europea e le amministrazioni interessate, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario; b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale; c) istruttoria e partecipazione all'attivita' negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione; d) istruttoria e partecipazione all'attivita' negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE; e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti; f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali; g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati; i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari; l) promozione e attuazione di progetti di gemellaggio istituzionale promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di adesione e Paesi terzi.
Nota all'art. 15 - Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato che istituisce la Comunita' europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002, e' il seguente: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; (Omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;".
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| Art. 16 Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma
1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate; b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate; c) attivita' preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese; d) attivita' preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attivita' istruttorie degli organi di gestione, nonche' la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi; e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro; f) promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, e di linee di intervento di sistemi territoriali in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale e regionale; g) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo territoriale. |
| Art. 17 Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale
1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) in coerenza con le linee di programmazione strategica e nel quadro della politica regionale unitaria, iniziative, proposte e coordinamento in materia di programmazione e gestione delle risorse destinate ad interventi finanziati a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289; b) istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate; c) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione, anche derivante da norme in fase di formulazione; connesse attivita' durante la successiva fase di approvazione delle norme; d) gestione e monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289; e) attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche attraverso la eventuale costituzione di una banca dati degli interventi su base territoriale finanziati con risorse pubbliche ordinarie e aggiuntive; f) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale; attivita' del Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT); g) organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificita' e fatte salve le competenze di gestione unificata della Direzione generale per i servizi interni; h) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento degli interventi di informatizzazione.
Note all'art. 17: - Il testo degli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., e' il seguente: "Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico. 2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate. 3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive. 4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo. 5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del. CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.". "Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree) - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. l1. Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; "1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria". 12. Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; "3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE"). 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.". - Il testo dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O., e' il seguente: "Art. 5 (Intese istituzionali di programma). - 1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata "Intesa istituzionale di programma", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997. 2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'"Intesa" iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari. 3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un piu' elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse. 4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma. 5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al comma 1. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. 7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.".
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| Art. 18 Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero. 2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, egualmente ripartiti fra le due unita', compresi i due responsabili, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile, cui si applicano, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le vigenti disposizioni sulla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in quanto compatibili. I componenti sono scelti, nel rispetto della clausola di genere, fra esperti nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale delle unita', per il settore di competenza, anche appartenenti ad altri Paesi del-l'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attivita' di studio e ricerca ovvero in esperienze professionali pertinenti nelle pubbliche amministrazioni, in enti o organismi pubblici, nonche' negli organismi internazionali o nel settore privato. I responsabili delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse. 3. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale, sulla base dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento. 4. L'unita' di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti gia' previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1 999, n. 144, al fine di contribuire a migliorare le decisioni di investimento pubblico, fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo, socio economico e territoriale, in particolare sulla loro rispondenza agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilita' economico-finanziaria delle iniziative, sulla loro compatibilita' e convenienza rispetto ad altre soluzioni, sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate; elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale; promuove e coordina le attivita' inerenti alla produzione dei conti pubblici territoriali; sulla base della pratica della valutazione fornisce supporto alle attivita' di programmazione nell'ambito dei compiti assegnati al Dipartimento. 5. L'Unita' di verifica degli investimenti pubblici verifica e da' impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, all'osservanza delle relative previsioni di spesa, raccogliendo ed elaborando a tal fine informazioni statistiche e integrando le banche dati disponibili; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Fondi strutturali). I componenti del-l'Unita' di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. 6. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che puo' anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi. 7. Resta salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Note all'art. 18: - Il testo degli articoli 1, 5, comma l, e 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1986, n. 878, recante "Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1986, n. 295, e' il seguente: "Art. 1 (Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, e' disciplinato dalle norme della presente legge. 2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresi' le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresi' alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome. 3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.". "Art. 5 (Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.". "Art. 9 (Nucleo ispettivo). - 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'art. 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.". - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda la nota all'art. 5. - Il testo del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, recante "Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e' sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 31 luglio 2006, n. L 210. - Per il testo al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 19 Uffici di livello dirigenziale non generale
1. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, cosi' come individuati numericamente negli articoli da 3 a 17, sono definiti, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede inoltre alle eventuali successive modifiche ed integrazioni di tali compiti ed alle eventuali variazioni compensative della ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale fra i diversi uffici dirigenziali generali, fermo restando il loro numero complessivo ridotto a 164 unita' o posti di funzione, ivi compresi 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto l988, n. 400, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.".
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| Art. 20 Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del Ministero sono determinate dalla allegata tabella A. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia, ivi individuate con una riduzione pari rispettivamente al 10 per cento ed al 5 per cento, costituiscono limite per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali. Per il personale confluito nel Ministero sono fatti salvi, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, limitatamente alle vacanze organiche riferibili alla quota di personale confluito, gli effetti dei processi di riqualificazione ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento presso il Ministero di provenienza. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
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| Art. 21 Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive. 2. Sono abrogati l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, si vedano le note alle premesse. - L'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, abrogato dal precedente decreto cosi' recita: "Art. 7 (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).".
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| Art. 22 Disposizioni finali
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attivita' produttive, ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico, il riferimento si intende compiuto, rispettivamente, al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 201
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: "5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.".
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| Tabella A (prevista dall'articolo 20, comma 1) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Dotazione organica complessiva Dotazione organica complessiva -- Dirigenti 1ª fascia 20 Dirigenti 2ª fascia 164 Totale dirigenti 184
Area funzionale C - posizione economica C3 316 Area funzionale C - posizione economica C2 383 Area funzionale C - posizione economica C1 468 Area funzionale B - posizione economica B3 308 Area funzionale B - posizione economica B2 309 Area funzionale B - posizione economica B1 123 Area funzionale A - posizione economica A1 52
Totale aree funzionali 1.959 Totale complessivo 2.143 |
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