Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 novembre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Szostek Anna Ewelina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Szostek Anna Ewelina, nata a Opole (Polonia) il 16 giugno 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di «Dyplom Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Opolski w Opolu» a Opole (Polonia) nel giugno 2006; Considerato che detto titolo e' attualmente di per se' abilitante all'esercizio della professione in Polonia, come attestato da certificazione dell'autorita' competente polacca; Considerato infine che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 13 settembre 2007; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, non e' necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Szostek Anna Ewelina, nata a Opole (Polonia) il 16 giugno 1980, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 21 novembre 2007 Il direttore generale: Papa |
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