Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 29 novembre 2007, n. 224
Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Atto stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1628):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e
dal Ministro dello sviluppo economico (Bersani) il
13 giugno 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2007, con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e 25 luglio 2007;
4 e 17 ottobre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 25 ottobre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3193):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 5 novembre 2007, con
pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione l'8 e 14 novembre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2007.
 
Allegato

TESTO IN LINGUA ORIGINALE
----> Vedere immagini da pag. 6 a pag. 55 <----

CONFERENZA DIPLOMATICA 2000

ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE
SUL RILASCIO DEL BREVETTO EUROPEO
Traduzione non ufficiale
ARTICOLO PRIMO
MODIFICA DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO

La Convenzione sul brevetto europeo e' modificata come segue:
1. Il seguente nuovo articolo 4bis e' inserito dopo l'articolo 4:

Articolo 4 bis
Conferenza dei ministri degli Stati contraenti

Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni relative all'Organizzazione ed al sistema del brevetto
europeo.
2. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 11
Nomina dei dirigenti

(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' nominato dal
Consiglio d'amministrazione.

(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione,
avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) I membri delle camere di ricorso e della Grande Camera di ricorso, compresi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, avendo sentito il Presidente
dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare
sugli agenti di cui ai paragrafi 1 a 3 del presente articolo.

(5) Il Consiglio d'amministrazione puo', avendo sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, nominare in qualita' di membri della Grande Camera di ricorso dei giuristi appartenenti alle giurisdizioni nazionali o alle autorita' quasi giudiziarie degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro riunioni giudiziarie a livello nazionale Essi sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro
funzioni.
3. L'articolo 14 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 14
Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti,
delle domande di brevetto europeo e di altri atti

(1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il
francese, l'inglese ed il tedesco.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali oppure, se e' depositata in un'altra lingua, deve essere tradotta in una delle lingue ufficiali in conformita' al regolamento di esecuzione. Per tutta la durata della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione puo' essere resa conforme al testo della domanda come depositata. Se la traduzione richiesta non e' fatta pervenire nei termini, si considera
che la domanda e' ritirata.

(3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti presso il quale la domanda di brevetto europeo e' stata depositata o tradotta, deve essere utilizzata in quanto lingua della procedura, salvo se diversamente disposto dal regolamento di esecuzione, in tutte le
procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

(4) Le persone fisiche e giuridiche avente il proprio domicilio o sede in uno Stato contraente la cui lingua e' diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco in quanto lingua ufficiale, ed i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare in una lingua ufficiale di detto Stato dei documenti da produrre entro tempi prestabiliti. In ogni caso essi devono produrre una traduzione in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti in conformita' al regolamento di esecuzione. Se un documento che non e' incluso negli atti della domanda di brevetto europeo non e' prodotto nella lingua stabilita, o se una traduzione richiesta non e' presentata nei tempi prestabiliti, si considera che il documento non e' stato presentato.

(5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della
procedura.

(6) I fascicoli sul brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e comportano una traduzione delle rivendicazioni
nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio Europeo
dei brevetti:

a) Il Bollettino europeo dei brevetti;
b) La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti sono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso
d'incertezza, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.
4. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 16
Sezione di deposito

La sezione di deposito e' competente per l'esame delle domande di brevetto europeo al momento del deposito, e per quanto riguarda le
modalita' formali.
5. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 17
Divisioni di ricerca

Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di
ricerca europea.
6. L'articolo 18 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 18
Divisioni di esame

(1) Le divisioni di esame sono competenti per l'esame delle domande
di brevetto europeo.

(2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia l'istruzione della domanda di brevetto europeo e' in linea di massima affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale e' di competenza della stessa divisione di esame. Quando si ritenga che la natura della decisione lo richiede, la divisione di esame e' completata da un esaminatore giurista. In caso di ripartizione dei voti, e' predominante il voto del Presidente
della divisione di esame.
7. L'articolo 21 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 21
Commissioni di ricorso

(1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di
esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

(2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di
tre membri giuristi.

(3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame,
la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici ed un membro giurista, quando la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o il rilascio, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo, e quando e' stata adottata da una divisione di esame composta da almeno quattro membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi, quando la decisione e' stata presa da una divisione di esame composta da quattro membri o se
la camera di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;
c) tre membri giuristi negli altri casi.

(4) Trattandosi di un ricorso contro la decisione di una divisione di
opposizione, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici ed un membro giurista quando la decisione e'
stata presa da una divisione di opposizione composta da tre membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi quando la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del
ricorso lo esige.
8. L'articolo 22 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 22
Commissione ampliata di ricorso

(1) La commissione ampliata di ricorso e' competente a:

a) deliberare sulle questioni di diritto che le vengono sottoposte
dalle commissioni di ricorso; b) formulare pareri sulle questioni di diritto che le vengono sottoposte dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi
dell'articolo 112; c) deliberare sulle domande di revisione delle decisioni delle
commissioni di ricorso secondo l'articolo 112bis.

(2) Nelle procedure previste al paragrafo 1, capoversi a) e b), la commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. Nelle procedure previste al paragrafo 1, lettera c), la commissione ampliata di ricorso si compone di tre o cinque membri, come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte
le procedure, la presidenza e' esercitata da un membro giurista.
9. L'articolo 23 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 23
Indipendenza dei membri delle commissioni

(1) I membri della commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo di tempo essi non possono essere sollevati dalle loro funzioni, salvo per gravi motivi e se il Consiglio di amministrazione, su proposta della commissione ampliata di ricorso, prende una decisione in tal senso. Fatte salve le disposizioni della prima frase, il mandato dei membri delle commissioni di ricorso termina in caso di dimissioni o di quiescenza in conformita' allo
statuto dei funzionari dell'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) I membri delle camere non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o
della divisione giuridica.

(3) Nelle loro decisioni, i membri delle camere non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della
presente convenzione.

(4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della commissione ampliata di ricorso sono stabiliti in conformita' al regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio
d'amministrazione.
10. L'articolo 33 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 33
Competenza del Consiglio d'Amministrazione in taluni casi

(1) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza a modificare:

a) le norme della presente convenzione nella misura in cui fissano la
durata di un termine; b) le norme dalla seconda alla ottava parte, nonche' della decima parte della presente convenzione, per garantire la loro conformita' ad un trattato internazionale in materia di brevetti o con la
legislazione della Comunita' europea in materia di brevetti;
c) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza, in conformita' alla
presente convenzione, per stabilire e modificare:

a) il regolamento finanziario; b) lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il tariffario delle loro retribuzioni nonche' la natura e le regole per la concessione di
vantaggi accessori; c) il regolamento delle pensioni ed ogni aumento delle pensioni
esistenti corrispondente agli aumenti di stipendio;
d) il regolamento relativo alle tasse;
e) il suo regolamento interno.

(3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione ha competenza a decidere, qualora l'esperienza lo giustifichi, che, per alcune categorie di casi, le divisioni di esame si compongano di un solo esaminatore tecnico. Tale
decisione puo' essere rinviata.

(4) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare, e, fatta salva la sua approvazione, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o Organizzazioni intergovernative, nonche' con centri di documentazione istituiti in
virtu' di accordi conclusi con queste organizzazioni.

(5) Il Consiglio d'amministrazione non puo' prendere decisioni ai
sensi del paragrafo 1, capoverso b):

- per quanto riguarda un trattato internazionale, prima dell'entrata
in vigore di tale trattato; - per quanto concerne un atto legislativo della Comunita' europea, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo oppure, quando questo atto prevede un termine per la trasposizione, prima della scadenza di
tale termine.
11. L'articolo 35 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 35
Voti

(1) Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice
degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

(2) Richiedono la maggioranza dei tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, le decisioni che il Consiglio d'amministrazione ha competenza ad adottare in forza dell'articolo 7, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 33, paragrafi 1), capoversi a) e c) e 2 a 4, dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 46, dell'articolo 134bis, dell'articolo 149bis, paragrafo 2, dell'articolo 152, dell'articolo 153, paragrafo 7, dell'articolo 166 e dell'articolo
172.

(3) Richiedono l'unanimita' degli Stati contraenti votanti, le decisioni che il Consiglio d'amministrazione ha competenza ad adottare in forza dell'articolo 33, paragrafo 1, capoverso b). Il Consiglio d'amministrazione prende tutte queste decisioni solo se tutti gli Stati contraenti sono rappresentati. Una decisione adottata in forza dell'articolo 33, paragrafo 1, capoverso b) non ha effetto se uno Stato contraente dichiara, entro dodici mesi a decorrere dalla data della decisione, che esso non desidera essere vincolato da tale
decisione.

(4) L'astensione non e' considerata come voto.
12. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo. 37
Finanziamento del bilancio preventivo

Il bilancio preventivo dell'Organizzazione e' finanziato:

a) con le risorse proprie dell'Organizzazione; b) con i versamenti degli Stati contraenti a titolo delle tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei, riscosse in questi
Stati; c) eventualmente, con contributi finanziari straordinari degli Stati
contraenti;
d) se del caso con i proventi di cui all'articolo 146; e) se del caso, ed esclusivamente per le immobilizzazioni corporali, con prestiti contratti presso terzi e garantiti da terreni o da
edifici; f) se del caso, con fondi provenienti da terzi per progetti
specifici.
13. L'articolo 38 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 38
Risorse proprie dell'Organizzazione

Le risorse proprie dell'Organizzione comprendono:

a) Tutte le entrate provenienti da tasse e da altre fonti, nonche'
dalle riserve dell'Organizzazione; b) le risorse del Fondo di riserva pensionistico, quest'ultimo dovendo essere considerato in quanto patrimonio speciale dell'Organizzazione destinato a sostenere il regime delle pensioni
mediante la costituzione di riserve appropriate.
14. L'articolo 42 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 42
Bilancio preventivo

(1) Il bilancio preventivo dell'Organizzazione deve essere equilibrato. Esso sara' stabilito secondo i principi contabili generalmente ammessi, come definiti nel regolamento finanziario. Ove necessario, possono essere stabiliti bilanci preventivi rettificativi
o addizionali.

(2) Il bilancio preventivo e' espresso nell'unita' di conto stabilita
dal regolamento finanziario.
15. L'articolo 50 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 50
Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario determina in particolare:

a) Le modalita' relative alla compilazione ed all'esecuzione del
bilancio preventivo, nonche' alla resa ed alla verifica dei conti; b) le modalita' e la procedura secondo le quali i versamenti ed i contributi di cui all'articolo 37, nonche' gli anticipi previsti all'articolo 41 devono essere messi a disposizione
dell'Organizzazione da parte degli Stati contraenti; c) le regole e l'organizzazione del controllo e la responsabilita'
dei dirigenti e dei contabili;
d) i tassi d'interesse previsti agli articoli 39, 40 e 47; e) le modalita' di calcolo dei contributi da versare a titolo
dell'articolo 146; f) la composizione e le mansioni di una commissione del bilancio preventivo e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal
Consiglio d'amministrazione; g) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il
bilancio preventivo ed i rendiconto finanziari annuali.
16. L'articolo 51 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 51
Tasse

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' riscuotere tasse per ogni mansione o procedura ufficiale eseguita in forza della presente
convenzione.

(2) I termini per il pagamento di tasse diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione sono stabiliti nel regolamento di
esecuzione.

(3) Quando il regolamento di esecuzione impone il pagamento di una tassa, esso prevede altresi' le conseguenze del mancato pagamento nei
tempi stabiliti.

(4) Il regolamento relativo alle tasse stabilisce in particolare
l'ammontare delle tasse e le loro modalita' di riscossione.
17. L'articolo 52 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 52
Invenzioni brevettabili

(1) I brevetti europei sono rilasciati per qualsiasi invenzione in tutti i settori tecnologici, a condizione che tale invenzione sia nuova, che comporti un'attivita' inventiva, e che sia suscettibile di
un'applicazione industriale.

(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1, in
particolare:

a) le scoperte, nonche' le teorie scientifiche ed i metodi
matematici;
b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi nell'esercizio di attivita' intellettuali in materia di gioco o nel settore delle attivita'
economiche nonche' i programmi di computer;
d) le presentazioni di informazioni.

(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilita' degli elementi che enumera solo la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo
concernono uno solo di questi elementi, considerato in quanto tale.
18. L'articolo 53 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 53
Eccezioni alla brevettabilita'

I brevetti europei non sono rilasciati per:

a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume, tale contraddizione non potendo essere dedotta per il solo fatto che la loro utilizzazione e' vietata in tutti o in molti Stati contraenti da una disposizione
legale o regolamentare; b) le varieta' vegetali o le razze animali, nonche' i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai
prodotti ottenuti mediante questi procedimenti; c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, ne' per i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale, tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti, soprattutto sostanze o composizioni,
per l'attuazione di uno di questi metodi.
19. L'articolo 54 e' sostituito dal testo seguente:

Articolo 54
Novita'

(1) Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato
della tecnica.

(2) Per stato della tecnica s'intende tutto quanto e' stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale,
un'utilizzazione o ogni altro mezzo.

(3) Si considera incluso nello stato della tecnica anche il contenuto delle domande di brevetto europeo che sono state depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella menzionata al paragrafo 2 e che sono state pubblicate solo in questa data o ad una data
posteriore.

(4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione compresa nello stato della tecnica per la realizzazione di un metodo di cui all'articolo 53, capoverso c) a patto che la loro utilizzazione per uno qualsiasi di questi metodi,
non sia compresa nello stato della tecnica.

(5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in qualsiasi metodo di cui all'articolo 53, capoverso c), a patto che tale utilizzazione non sia compresa nello
stato della tecnica.
20. L'articolo 60 e' sotituito dal seguente testo:

Articolo 60
Diritto al brevetto europeo

(1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore e' un impiegato, il diritto al brevetto europeo e' definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato esercita la sua attivita' principale; se lo Stato sul cui territorio ha luogo l'attivita' principale non puo' essere determinato, il diritto applicabile e' quello dello Stato sul cui territorio ha sede lo stabilimento del datore di lavoro di cui il
lavoratore e' dipendente.

(2) Se piu' persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo spetta alla persona che ha depositato la domanda di brevetto europeo avente la data di deposito piu' vecchia, fermo restando che questa prima domanda sia
stata pubblicata.

(3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, si considera che il richiedente e' abilitato ad esercitare il diritto al
brevetto europeo.
21. L'articolo 61 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 61
Domanda di brevetto europeo
depositata da una persona non abilitata

(1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto ad una persona diversa dal richiedente il diritto ad ottenere il brevetto europeo, questa persona puo', in conformita' al regolamento di
esecuzione:

a) continuare, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda di brevetto europeo, rilevando a suo carico la domanda; b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la stessa
invenzione, oppure;
c) chiedere il rigetto della domanda di brevetto europeo.

(2) L'articolo 76, paragrafo 1 e' applicabile ad ogni nuova domanda di brevetto europeo depositata ai sensi del paragrafo 1, capoverso
b).
22. L'articolo 65 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 65
Traduzione del brevetto europeo

(1) Ogni Stato contraente puo' prescrivere, quando il brevetto europeo rilasciato, mantenuto in vigore come modificato, o limitato dall'Ufficio europeo dei brevetti non e' redatto in una delle sue lingue ufficiali, che il titolare del brevetto fornisca al suo servizio centrale della proprieta' industriale una traduzione del brevetto quale rilasciato, modificato o limitato in una delle sue lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se questo Stato ha imposto l'uso di una determinata lingua ufficiale, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere prodotta entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, nel Bollettino europeo dei brevetti, della menzione del rilascio del brevetto europeo o del suo mantenimento come modificato, o della sua limitazione, a meno che lo
Stato in questione non conceda un termine piu' lungo.

(2) Ogni Stato contraente che ha adottato disposizioni ai sensi del paragrafo 1 puo' prescrivere che il titolare del brevetto provveda a pagare in tutto o in parte, entro un termine stabilito da questo
Stato, le spese di pubblicazione della traduzione.

(3) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, se le disposizioni adottate ai sensi del paragrafi 1 e 2 non vengono rispettate, il brevetto europeo, sia, sin dall'inizio, considerato senza effetto in
questo Stato.
23. L'articolo 67 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 67
Diritti conferiti dalla domanda
di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

(1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo garantisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione
prevista all'articolo 64.

(2) Ciascuno Stato contraente puo' prevedere che la domanda di brevetto europeo non garantisca la protezione di cui all'articolo 64. Tuttavia, la protezione attinente alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non puo' essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato annette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. In ogni caso, ciascuno Stato contraente deve almeno prevedere che a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere una indennita' ragionevole, stabilita secondo le circostanze, da qualsiasi persona la quale abbia sfruttato, in tale Stato contraente, l'invenzione che e' oggetto della domanda di brevetto europeo in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la sua responsabilita' se si
trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale.

(3) Ciascuno Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura, puo' prevedere che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia garantita solo a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni, sia in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente, sia nella misura in cui lo Stato in questione ha imposto l'uso di una determinata
lingua ufficiale in questa ultima lingua:

a) e' stata resa accessibile al pubblico nelle condizioni previste
dalla sua legislazione nazionale, oppure; b) e' stata consegnata alla persona che utilizza, in questo Stato,
l'invenzione che e' oggetto della domanda di brevetto europeo.

(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati annullati e non avvenuti quando la richiesta di brevetto europeo e' stata ritirata, o quando si ritiene che e' stata ritirata o che e' stata respinta in forza di una decisione passata in giudicato. Altrettanto dicasi per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui
designazione e' stata ritirata o che si ritiene sia stata ritirata.
24. L'articolo 68 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 68
Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo, nonche' il brevetto europeo che ne discende, sono considerati sin dall'inizio non produttivi degli effetti previsti agli articoli 64 e 67, qualora il brevetto sia stato revocato o limitato nel corso di una procedura di opposizione, di
limitazione o di annullamento.
25. L'articolo 69 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 69
Portata della protezione

(1) La portata della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo e' determinata dalle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione ed i disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.

(2) Per il periodo che intercorre fino al rilascio del brevetto europeo, la portata della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo e' determinata dalle rivendicazioni contenute nella domanda quale pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di opposizione, di limitazione o di annullamento determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di
un'estensione.
26. L'articolo 70 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 70
Testo della domanda di brevetto europeo
o del brevetto europeo facente fede

(1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura , e' il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti ed in
tutti gli Stati contraenti.

(2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo e' stata depositata in una lingua che non e' una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, questo testo costituisce la domanda come
depositata, ai sensi della presente convenzione.

(3) Ogni Stato contraente puo' prevedere che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come disposto nella presente convenzione, sia considerata in tale Stato come essendo il testo facente fede, tranne i casi di azioni per nullita', se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da tale
domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.

(4) Ogni Stato contraente che stabilisce una disposizione in
applicazione del paragrafo 3:

a) deve consentire al richiedente o al titolare del brevetto di produrre una traduzione riveduta della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. Tale traduzione riveduta non ha effetti giuridici fintanto che le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2 e dell'articolo 67,
paragrafo 3 non sono state adempiute; b) puo' prevedere che colui il quale, in questo Stato, abbia iniziato in buona fede ad utilizzare un' invenzione o abbia fatto preparativi effettivi e seri a tal fine senza che tale utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale possa, dopo che la traduzione riveduta abbia prodotto i suoi effetti, continuare a titolo gratuito l'utilizzazione
di quest'ultima nella sua azienda o per i bisogni della stessa.
27. L'articolo 75 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 75
Deposito della domanda di brevetto europeo

(1) La domanda di brevetto europeo puo' essere depositata:

a) sia presso l'Ufficio europeo dei brevetti; b) sia, se la legislazione dello Stato contraente lo permette, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, presso il servizio centrale della proprieta' industriale o degli altri servizi competenti di detto Stato. Ogni domanda in tal modo depositata ha gli stessi effetti come se fosse stata depositata alla stessa data presso
l'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Il paragrafo 1 non puo' ostacolare l'applicazione delle disposizioni legislative o regolamentari le quali, in uno Stato
contraente:

a) disciplinano le invenzioni che, in ragione del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza un'autorizzazione preliminare delle autorita' competenti dello Stato in causa, oppure; b) prescrivono che qualsiasi domanda di brevetto debba inizialmente essere depositata presso un'autorita' nazionale, o subordinano ad un'autorizzazione preliminare il deposito diretto presso un'altra
autorita'.
28. L'articolo 76 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 76
Domande divisionali europee

(1) Ogni domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti in conformita' al regolamento di esecuzione. Essa puo' essere depositata solo per gli elementi che non si estendono al di la' del contenuto della domanda anteriore quale depositata; ove tale esigenza sia soddisfatta, la domanda divisionale si considera depositata alla data di deposito della domanda anteriore ed essa beneficia di un diritto
di priorita'.

(2) Tutti gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore al momento del deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo
sono considerati come designati nella domanda divisionale.
29. L'articolo 77 e' sostituito dal seguente testo:
Articolo 77
Trasmissione delle domande di brevetto europeo

(1) Il servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso tale servizio o presso ogni altro servizio competente di questo Stato, in conformita' al regolamento di
esecuzione.

(2) Ogni domanda di brevetto europeo il cui oggetto e' segreto, non
e' trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti.

(3) Ogni domanda di brevetto europeo che non viene trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti nei termini, si considera ritirata.
30. L'articolo 76 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 78
Condizioni cui la domanda di brevetto europeo deve attenersi

(1) La domanda di brevetto europeo deve contenere:

a) una richiesta per il rilascio di un brevetto europeo;
b) una descrizione dell'invenzione;
c) una o piu' rivendicazioni;
d) i disegni cui la descrizione o le rivendicazioni si riferiscono; e) un sunto, e deve soddisfare alle condizione previste dal
regolamento di esecuzione.

(2) La domanda di brevetto europeo da' luogo al pagamento della tassa di deposito e della tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o la tassa di ricerca non sono state pagate nei termini, si considera che
la domanda e' ritirata.
31. L'articolo 79 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 79
Designazione degli Stati Contraenti

(1) Tutti gli Stati contraenti parti della presente convenzione all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo si considerano designati nella richiesta per il rilascio del brevetto
europeo.

(2) La designazione di uno Stato contraente puo' dar luogo al
pagamento di una tassa di designazione.

(3) La designazione di uno Stato contraente puo' essere ritirata in
qualsiasi momento fino al rilascio del brevetto europeo.
32. L'articolo 80 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 80
Data di deposito

La data di deposito di una domanda di brevetto europeo e' quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono
soddisfatte.
33. L'articolo 86 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 86
Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo

(1) Le tasse annuali devono, in conformita' al regolamento di esecuzione, essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti per ogni domanda di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dalla data di deposito della domanda, e per ciascuno degli anni successivi. Se una tassa annuale non e' stata pagata nei
termini, si ritiene che la domanda e' ritirata.

(2) Nessuna tassa annuale e' esigibile dopo il pagamento di quella che deve essere pagata per l'anno in cui e' pubblicata la menzione
del rilascio del brevetto europeo.
34. L'articolo 87 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 87
Diritto di priorita'

(1) La persona che ha regolarmente depositato in o per:

a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprieta' industriale oppure;
b) un membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita' o di certificato di utilita', oppure il suo avente causa, beneficia per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la stessa invenzione, di un diritto di priorita' per un periodo di
dodici mesi a decorrere dalla data di deposito della prima domanda.

(2) Si riconosce come generatore del diritto di priorita' ogni deposito avente valore di regolare deposito nazionale in forza della legislazione nazionale dello Stato in cui e' stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente
convenzione.

(3) Per regolare deposito nazionale s'intende ogni deposito sufficiente per stabilire la data in cui la domanda e' stata
depositata, a prescindere dalla sorte riservata a tale domanda.

(4) Si considera come prima domanda, la cui data di deposito rappresenta il punto di decorrenza del termine prioritario, qualsiasi ulteriore domanda avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore depositata nello stesso Stato o per quest'ultimo, a patto che tale domanda anteriore alla data di deposito della domanda ulteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti e che non abbia gia' servito di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. In tal caso la domanda anteriore non puo' piu' servire di base per la rivendicazione del diritto di priorita'.

(5) Quando il primo deposito e' stato effettuato presso un servizio della proprieta' industriale che non e' vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, o dall'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, si applicano i paragrafi 1 a 4, se, a seguito di una comunicazione emanante dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, questo servizio ammette che un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti da' luogo ad un diritto di priorita' sottoposto a condizioni ed avente effetti equivalenti uguali a quelli previsti
dalla Convenzione di Parigi.
35. L'articolo 88 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 88
Rivendicazione di priorita'

(1) Il richiedente che intende avvalersi della priorita' di un deposito anteriore e' tenuto a produrre una dichiarazione di priorita' nonche' ogni altro documento richiesto in conformita' al
regolamento di esecuzione.

(2) Possono essere rivendicate priorita' multiple per una domanda di brevetto europeo anche se provengono da Stati diversi. Se del caso, possono essere rivendicate priorita' multiple per una stessa rivendicazione. Se sono rivendicate priorita' multiple, i termini aventi come punto di decorrenza la data di priorita', sono calcolati
a decorrere dalla data avente la priorita' piu' vecchia.

(3) Quando una o piu' priorita' sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo il diritto di priorita' copre solo gli elementi della domanda di brevetto europeo che sono contenuti nella domanda o
nelle domande per le quali si rivendica la priorita'.

(4) Se alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorita' non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per concedere la priorita' e' sufficiente che l'insieme dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso i
suddetti elementi.
36. L'articolo 90 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 90
Esame al momento del deposito
e per quanto riguarda le esigenze formali

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina, in conformita' al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per
ottenere una data di deposito.

(2) Se una data di deposito non puo' essere concessa dopo aver effettuato l'esame ai sensi del paragrafo 1, la domanda non e'
trattata in quanto domanda di brevetto europeo.

(3) Se una data di deposito e' stata concessa alla domanda di brevetto europeo, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, secondo il regolamento di esecuzione, se sono soddisfatte le esigenze degli articoli 14, 78, 81 e, se del caso, degli articoli 88 paragrafo 1, e 133 paragrafo 2, nonche' ogni altra esigenza prevista dal regolamento
di esecuzione.

(4) Qualora l'Ufficio europeo dei brevetti accerti, all'atto dell'esame effettuato a titolo dei paragrafi 1 o 3, l'esistenza d'irregolarita' a cui e' possibile rimediare, esso fornisce al
richiedente la possibilita' di porre rimedio a tali irregolarita'.

(5) Qualora non si sia rimediato ad una irregolarita' accertata durante l'esame effettuato a titolo del paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo e' respinta. Se l'irregolarita' concerne il diritto di priorita', ne deriva la perdita di questo diritto per la domanda.
37. L'articolo 91 e' soppresso.

38. L'articolo 92 e' soppresso dal testo seguente:

Articolo 92
Compilazione del rapporto di ricerca europea

L'Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, in conformita' al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europeo relativo alla domanda di brevetto europeo sulla base delle rivendicazioni, in debita considerazione della descrizione e, se del caso, dei disegni
esistenti.
39. L'articolo 39 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 93
Pubblicazione della domanda di brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica al piu' presto la domanda
di brevetto europeo:

a) dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del deposito o, se una priorita' e' stata rivendicata, a
decorrere dalla data di priorita' oppure; b) prima della scadenza di detto termine su richiesta del
richiedente.

(2) La domanda di brevetto europeo e' pubblicata alla stessa data del fascicolo del brevetto europeo quando la decisione relativa al rilascio del brevetto europeo ha effetto prima della scadenza del
termine di cui al paragrafo 1, capoverso a).
40. L'articolo 94 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 94
Esame della domanda di brevetto europeo

(1) Su richiesta, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina in conformita' al regolamento di esecuzione se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne e' oggetto soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione. La richiesta e' considerata
presentata solo dopo il pagamento della tassa di esame.

(2) Se la richiesta non e' presentata nei tempi stabiliti, la domanda
si considera ritirata.
41. Gli articoli 95 e 96 sono soppressi
42. L'articolo 97 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 97
Rilascio del brevetto o rigetto della domanda

(1) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne e' oggetto soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione, essa decide di rilasciare il brevetto europeo, a condizione che le esigenze previste dal
regolamento di esecuzione siano soddisfatte.

(2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne e' oggetto non soddisfano alle condizioni previste dalla presente convenzione, essa respinge la domanda, a meno che sanzioni diverse dal rigetto siano previste dalla
presente convenzione.

(3) La decisione relativa al rilascio del brevetto europeo ha effetto il giorno della pubblicazione della menzione del rilascio nel
Bollettino europeo dei brevetti.
43. L'articolo 98 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 98
Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica il fascicolo del brevetto europeo al piu' presto dopo la pubblicazione della menzione del
rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti.
44. Il titolo della quinta parte e' sostituito dal seguente testo:
QUINTA PARTE

PROCEDURA DI OPPOSIZIONE E DI LIMITAZIONE
45. L'articolo 99 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 99
Opposizione

(1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione, nel Bollettino europeo dei brevetti, della menzione della concessione del brevetto europeo, chiunque puo' fare opposizione a tale brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti, in conformita' al regolamento di esecuzione. L'opposizione si considera proposta soltanto ad
avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

(2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in
tutti gli Stati contraenti nei quali produce i suoi effetti.

(3) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il
titolare del brevetto, della procedura di opposizione.

(4) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa e' iscritta nel registro dei brevetti a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare precedente, essa e', su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare del brevetto e la persona che fa valere in tal modo i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno
che entrambi non lo richiedano.
46. L'articolo 101 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 101
Esame dell'opposizione
Revoca o mantenimento in vigore del brevetto europeo

(1) Se l'opposizione e' ricevibile, la divisione di opposizione esamina, in conformita' al regolamento di esecuzione, se almeno un motivo di opposizione di cui all'articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di questo esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le loro osservazioni sulle notificazioni da
essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

(2) Se la divisione di opposizione ritiene che almeno un motivo di opposizione si oppone al mantenimento del brevetto europeo, essa
revoca il brevetto. In caso contrario, essa rigetta l'opposizione.

(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della proceduta di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma
l'oggetto:

a) soddisfano alle condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto cosi' modificato, a condizione che le
esigenze previste dal regolamento di esecuzione siano soddisfatte; b) non soddisfano alle condizione della presente convenzione, essa
revoca il brevetto.
47. L'articolo 102 e' soppresso
48. L'articolo 103 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 103
Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo

Se il brevetto europeo e' stato mantenuto come modificato ai sensi forza dell'articolo 101, paragrafo 3, capoverso a), l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica un nuovo fascicolo del brevetto europeo al piu' presto dopo che la menzione della decisione concernente l'opposizione
e' stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.
49. L'articolo 104 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 104
Spese

(1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti si fa carico delle proprie spese, a meno che la divisione di opposizione non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in
cui l'equita' lo esiga, una diversa ripartizione delle spese.

(2) Il regolamento di esecuzione determina la procedura per la
fissazione delle spese.

(3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve
limitarsi al solo esame della sua autenticita'.
50. L'articolo 105 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 105
Intervento del contraffattore presunto

(1) Qualsiasi terzo puo', dopo la scadenza del termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente
al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la prova:

a) che un'azione per contraffazione basata su questo brevetto gli e'
stata intentata, oppure; b) che dopo essere stato intimato dal titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far constatare in via giudiziaria
ch'egli non e' contraffattore.

(2) Un intervento ricevibile e' assimilato ad una opposizione.

51. I seguenti nuovi articoli 105bis, 105ter e 105quater sono
inseriti dopo l'articolo 105:

Articolo 105bis
Richiesta di limitazione o revoca

(1) Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto europeo puo' essere revocato o limitato sotto forma di una modifica delle rivendicazioni. La richiesta deve essere presentata presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. La richiesta si considera presentata solo quando la tassa di limitazione
o di revoca e' stata pagata.

(2) La richiesta non puo' essere presentata fintanto che una
procedura di opposizione relativa al brevetto europeo e' pendente.
Articolo 105ter
Limitazione o revoca del brevetto europeo

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina se le condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione per una limitazione o per la revoca del
brevetto europeo sono soddisfatte.

(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo corrisponde a queste condizioni esso decide, conformemente al regolamento di esecuzione, di limitare o di revocare il brevetto europeo. In caso contrario,
esso rigetta la richiesta.

(3) La decisione relativa alla limitazione o alla revoca concerne il brevetto europeo con effetto in tutti gli Stati contraenti per il quali e' stato concesso. Essa ha effetto alla data della pubblicazione della menzione della decisione nel Bollettino europeo
dei brevetti.
Articolo 105quater
Pubblicazione di un fascicolo di brevetto europeo modificato

Quando il brevetto europeo e' stato limitato a norma dell'articolo 105ter paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica il fascicolo di brevetto europeo modificato al piu' presto dopo la pubblicazione della menzione della limitazione nel Bollettino europeo
dei brevetti.
52. L'articolo 106 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 106
Decisioni contro le quali si puo' ricorrere

(1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica
puo' essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

(2) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti puo' essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un
ricorso indipendente.

(3) Il diritto d'intentare un ricorso contro decisioni che fissano la ripartizione o la fissazione delle spese della procedura di
opposizione puo' essere limitato dal regolamento di esecuzione.
53. L'articolo 108 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 108
Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato, conformemente al regolamento di esecuzione, presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione. Il ricorso e' considerato presentato soltanto dopo il pagamento della tassa di ricorso. Entro quattro mesi a decorrere dalla notifica della decisione, deve essere depositata una memoria che espone i motivi del ricorso, conformemente
al regolamento di esecuzione.
54. L'articolo 110 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 110
Esame del ricorso

(1) Se il ricorso e' ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso e' fondato. L'esame del ricorso si svolge conformemente al
regolamento di esecuzione.
55. Il nuovo articolo 112bis e' inserito dopo l'articolo 112:

Articolo 112bis
Richiesta di revisione
ad opera della commissione ampliata di ricorso

(1) Ogni parte ad una procedura di ricorso che non e' stata ritenuta fondata dalla decisione della commissione di ricorso, puo' presentare una richiesta di revisione della decisione ad opera della camera
ampliata di ricorso.

(2) La richiesta puo' essere basata soltanto su uno dei seguenti
motivi:

a) un membro della commissione di ricorso ha partecipato alla decisione in violazione dell'articolo 24, paragrafo 1 o malgrado la sua esclusione a seguito di una decisione a titolo dell'articolo 24,
paragrafo 4; b) una persona non avente qualita' di membro delle commissioni di
ricorso ha partecipato alla decisione; c) la procedura di ricorso e' stata inficiata da una violazione
fondamentale dell'articolo 113; d) la procedura di ricorso e' stata inficiata da un altro vizio fondamentale di procedura, quale definito nel regolamento di
esecuzione, oppure; e) un'infrazione penale accertata nelle condizioni previste nel regolamento di esecuzione puo' aver avuto un'incidenza sulla
decisione.

(3) La richiesta di revisione non ha effetto sospensivo.

(4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta si basa sul paragrafo 2, capoversi a) a d), essa deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione della commissione di ricorso. Se la richiesta si basa sul paragrafo 2, capoverso e), essa deve essere presentata entro un termine di due mesi dopo che l'infrazione penale e' stata accertata, ed in qualsiasi ipotesi non oltre cinque anni dopo la notificazione della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione non si considera presentata prima dell'avvenuto pagamento della tassa
prescritta.

(5) La commissione ampliata di ricorso esamina la richiesta di revisione conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta e' fondata, la commissione ampliata di ricorso annulla la decisione oggetto della revisione e riapre, conformemente al regolamento di
esecuzione, la procedura dinanzi alle commissioni di ricorso.

(6) Chiunque, in uno Stato contraente designato, abbia in buona fede, nel periodo intercorrente fra la decisione della commissione di ricorso oggetto della revisione e la pubblicazione della menzione della decisione della commissione ampliata di ricorso sulla richiesta di revisione, incominciato ad utilizzare, o abbia fatto preparativi seri ed effettivi per sfruttare l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, puo' continuare tale sfruttamento a titolo gratuito nella sua azienda o
per i bisogni della stessa.
56. L'articolo 115 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 115
Osservazioni dei terzi

Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo, in qualsiasi procedura dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti, ed in conformita' al regolamento di esecuzione, puo' presentare osservazioni contro la brevettabilita' dell'invenzione che forma oggetto della domanda o del brevetto. I terzi non diventano parti
della procedura.
57. L'articolo 117 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 117
Mezzi di prova e istruzione

(1) Nelle procedure dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti, sono
ammissibili in particolare le seguenti misure d'istruzione:

a) l'audizione delle parti;
b) la richiesta di informazioni;
c) la produzione di documenti;
d) l'audizione dei testimoni;
e) la perizia;
f) il sopralluogo;
g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.

(2) Il regolamento di esecuzione determina la procedura relativa
all'istruzione.
58. L'articolo 119 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 119
Notifica

L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni, citazioni, notifiche e comunicazioni conformemente al regolamento di esecuzione. Le notifiche possono esser fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprieta'
industriale degli Stati contraenti.
59. L'articolo 120 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 120
Termini

Il regolamento di esecuzione determina:

a) i termini che devono esser rispettati nelle procedure dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti e che non sono stabiliti dalla
presente convenzione; b) il modo di calcolare i termini, come pure le condizioni alle quali
essi possono essere prorogati; c) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati
dall'Ufficio europeo dei brevetti.
60. L'articolo 121 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 121
Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo

(1) Quando, da parte del richiedente, vi e' stata inosservanza di un termine da rispettare nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti, esso puo' fare richiesta di prosecuzione della procedura relativa
alla domanda di brevetto europeo.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta quando le condizioni stabilite nel regolamento di esecuzione sono soddisfatte.
In caso contrario, esso rigetta la richiesta.

(3) Quando esso tratta la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza
del termine si considerano non avvenute.

(4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura, i termini previsti agli articoli 87, paragrafo 1, 108 e 112 bis paragrafo 4, nonche' i termini di presentazione della richiesta per la prosecuzione della procedura e della richiesta per la restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione puo' escludere altri termini
dalla prosecuzione della procedura.
61. L'articolo 122 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 122
Restitutio in integrum

(1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti, e', su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza di questo termine ha come conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un
mezzo di ricorso.

(2) L'Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta quando le condizioni stabilite al paragrafo 1 e le esigenze previste dal regolamento di esecuzione sono soddisfatte. In caso contrario, esso
rigetta la richiesta.

(3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti tratta la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non sono
avvenute.

(4) E' escluso dalla restitutio in integrum, il termine di presentazione dell'istanza di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione puo' escludere altri termini dalla restitutio in
integrum.

(5) Chiunque, in uno Stato contraente designato, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione del ristabilimento di detto diritto, abbia in buona fede incominciato ad utilizzare, o abbia fatto preparativi seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, puo' continuare tale attivita' a titolo gratuito nella sua azienda, sempre che essa sia limitata ai bisogni
dell'azienda.

(6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti in questa convenzione e che devono essere
osservati nei riguardi delle autorita' di questo Stato.
62. L'articolo 123 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 123
Modifiche

(1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo possono essere modificati nel corso delle procedure dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare la
domanda almeno una volta.

(2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il
contenuto della domanda quale e' stata depositata.

(3) Il brevetto europeo non puo' essere modificato in modo da
ampliare la protezione che esso conferisce.
63. L'articolo 124 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 124
Informazioni sullo stato della tecnica

(1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a comunicargli informazioni sullo stato della tecnica di cui si e' tenuto conto nelle procedure di brevetto nazionali o regionali, e che verte su
un'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo.

(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata
ritirata.
64. L'articolo 126 e' soppresso.
65. L'articolo 127 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 127
Registro europeo dei brevetti

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni menzionate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione e' fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro europeo dei brevetti e' aperto alla
consultazione pubblica.
66. L'articolo 128 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 128
Consultazione pubblica

(1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto
con il consenso del richiedente.

(2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente si e' avvalso della sua domanda di brevetto europeo contro i suoi interessi, puo' consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e
senza il consenso del richiedente.

(3) Quando viene pubblicata una domanda divisionale o una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque puo' consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il
consenso del richiedente.

(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda ed al brevetto europeo concesso in base alla medesima, possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal
regolamento di esecuzione.

(5) L'Ufficio europeo dei brevetti puo', gia' prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o
pubblicare le indicazioni menzionate nel regolamento di esecuzione.
67. L'articolo 129 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 129
Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

a) un Bollettino europeo dei brevetti contenente le indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal Presidente dell'Ufficio europeo dei
brevetti; b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale emesse dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, nonche' ogni altra informazione relativa alla
presente convenzione ed alla sua applicazione.
68. L'articolo 130 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 130
Scambio di informazioni

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti e ed i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente le domande di brevetti europei o nazionali ed i brevetti europei o
nazionali, nonche' le procedure che li riguardano.

(2) Il paragrafo 1 si applica allo scambio di informazioni, a norma
di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e:

a) i servizi centrali della proprieta' industriale di altri Stati; b) ogni organizzazione intergovernativa incaricata della concessione
di brevetti;
c) ogni altra organizzazione.

(3) Le comunicazioni d'informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, capoversi a) e b) non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni comunicate come confidenziali fino alla data di
pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
69. L'articolo 133 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 133
Principi generali relativi alla rappresentanza

(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure
istituite dalla presente convenzione.

(2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno ne' domicilio ne' sede in uno Stato contraente devono essere rappresentate da un mandatario abilitato, ed agire per il suo tramite in qualsiasi procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre
eccezioni possono essere previste dal regolamento di esecuzione.

(3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede in uno Stato contraente, possono agire ogni procedura istituita dalla presente convenzione tramite un loro impiegato; tale impiegato, che deve essere in possesso di una procura conformemente alle norme del regolamento di esecuzione, non ha bisogno di essere un mandatario abilitato. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere se, e a quali condizioni, l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo puo' parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede in uno Stato contraente ed aventi legami
economici con esso.

(4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere stabilite dal regolamento
di esecuzione.
70. L'articolo 134 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 134
Rappresentanza dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

(1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta soltanto dai mandatari abilitati iscritti in una lista all'uopo compilata
dall'Ufficio europeo dei brevetti.

(2) Qualsiasi persona fisica che:

a) possiede la nazionalita' di uno Stato contraente; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro in uno
Stato contraente e; c) ha superato le prove dell'esame europeo di qualificazione, puo'
essere iscritta sulla lista dei mandatari abilitati.

(3) Per un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di uno Stato alla presente convenzione ha effetto, puo' chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati
qualsiasi persona fisica che:

a) possiede la nazionalita' di uno Stato contraente; b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro nello
Stato che ha aderito alla convenzione e; c) e' abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di questo Stato. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all'esigenza di una particolare qualificazione professionale questa persona deve aver agito nel suddetto Stato in
quanto mandatario a titolo abituale per almeno cinque anni.

(4) L'iscrizione e' effettuata dietro presentazione una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al
paragrafo 2 o 3 sono soddisfatte.

(5) Le persone che sono iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente
convenzione.

(6) Per l'esercizio della sua attivita' di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 e' abilitata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, in considerazione del protocollo sulla centralizzazione allegato alla presente convenzione. Le autorita' di questo Stato possono revocare tale autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve
essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.

(7) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' consentire
una deroga:

a) all'esigenza di cui al paragrafo 2, capoverso a) o paragrafo 3,
capoverso a) in casi attinenti ad una particolare situazione; b) all'esigenza di cui al paragrafo 3, capoverso c), seconda frase, se il candidato fornisce la prova di avere acquisito in altro modo le
qualificazioni richieste.

(8) La rappresentanza allo stesso titolo di un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare in uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli puo' agire in detto Stato in qualita' di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le
disposizioni del paragrafo 6.
71. Il nuovo articolo 134bis e' inserito dopo l'articolo 134:

Articolo 134bis
Istituto dei mandatari
abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti

(1) Il Consiglio di amministrazione ha competenza per stabilire e
modificare le disposizioni relative:

a) all'Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei
brevetti di seguito denominato l'Istituto; b) alla qualificazione ed alla formazione professionale richiesta per l'ammissione all'esame europeo di qualificazione ed
all'organizzazione delle prove di questo esame; c) al potere disciplinare dell'Istituto o dell'Ufficio europeo dei
brevetti sui mandatari abilitati; d) all'obbligo di riservatezza del mandatario abilitato ed al diritto del mandatario abilitato di rifiutare di divulgare nelle procedure dinanzi l'Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni scambiate
fra lui ed il suo cliente o qualsiasi altra persona.

(2) Ogni persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati di cui
all'articolo 134, paragrafo 1 e' membro dell'Istituto.
72. L'articolo 135 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 135
Richiesta di avviamento della procedura nazionale

(1) Il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente designato puo' dare inizio, su istanza del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, alla procedura di concessione di
un brevetto nazionale nei casi seguenti:

a) se la domanda di brevetto e' considerata ritirata a norma
dell'articolo 77, paragrafo 3; b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto e' sia respinta o ritirata, sia considerata come ritirata, oppure il
brevetto europeo e' revocato.

(2) Nel caso di cui la paragrafo 1, capoverso a), la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprieta' industriale presso il quale la domanda di brevetto europeo era stata depositata. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale questo servizio trasmette direttamente la richiesta ai servizi centrali degli Stati contraenti che vi sono
menzionati.

(3) Nei casi di cui al paragrafo 1, capoverso b) la richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione: Essa e' considerata presentata solo dopo il pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati che vi
sono menzionati.

(4) La domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all'articolo 66 se la richiesta di trasformazione non e'
trasmessa nel termine stabilito.
73. L'articolo 136 e' soppresso.

74. L'articolo 137 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 137
Condizioni formali della trasformazione

(1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all'articolo 135, paragrafo 2 o 3, non puo', per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legislazione nazionale e a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione, o a
condizioni supplementari.

(2) Il servizio centrale della proprieta' industriale al quale la domanda e' trasmessa puo' esigere che, entro un termine non inferiore
a due mesi, il richiedente:

a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo modificato nei corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti in base al
quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.
75. L'articolo 138 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 138
Nullita' dei brevetti europei

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo, a norma della legislazione i
uno Stato contraente soltanto se:

a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli
articoli da 52 a 57; b) il brevetto europeo non espone l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere
possa attuarla; c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata in conformita' all'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata
depositata; d) la protezione conferita dal brevetto europeo e' stata estesa,
oppure; e) il titolare del brevetto europeo non aveva diritto ad ottenerlo ai
sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.

(2) Se i motivi di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, quest'ultimo e' limitato sotto forma di una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed e' dichiarato parzialmente
nullo.

(3) Nelle procedure dinanzi ai tribunali o all'amministrazione competente, concernenti la validita' del brevetto europeo, il titolare del brevetto puo' limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tal modo limitato serve da base alla
procedura.
76. L'articolo 140 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 140
Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali

Gli articoli 66, 124, 135, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilita' o ai certificati di utilita' come pure alle corrispondenti domande negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti
titoli di protezione.
77. L'articolo 141 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 141
Tasse annuali per il brevetto europeo

(1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui
all'articolo 86, paragrafo 4.

(2) Se il termine di pagamento di tasse annuali dovute a titolo del brevetto europeo scade entro due mesi dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento e' effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa
prevista a titolo di una regolamentazione nazionale.
78. Il nuovo articolo 149bis e' inserito dopo l'articolo 149:

Articolo 149bis
Altri accordi fra gli Stati contraenti

(1) La presente convenzione non puo' essere interpretata nel senso di limitare il diritto di tutti gli Stati contraenti o di molti di essi di concludere accordi particolari su questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei i quali, ai sensi della presente convenzione, dipendono dal diritto nazionale e sono
disciplinati da quest'ultimo, come, in particolare:

a) un accordo istitutivo di un tribunale dei brevetti europei, comune
per gli Stati contraenti parti di detto accordo; b) un accordo istitutivo di un organismo comune per gli Stati contraenti parti di detto accordo il quale fornisce, su richiesta dei tribunali o delle autorita' semigiudiziarie, pareti su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale
armonizzato con quest'ultimo; c) un accordo ai sensi del quale gli Stati contraenti parti di detto accordo rinunciano in tutto o in parte alle traduzioni di brevetti
europei conformemente all'articolo 65; d) un accordo ai sensi del quale gli Stati contraenti parti di detto accordo prevedono che la traduzione dei brevetti europei previste in conformita' all'articolo 65 possono essere prodotte presso l'Ufficio
europeo dei brevetti e pubblicate da quest'ultimo.

(2) Il Consiglio d'amministrazione ha competenza a decidere che:

a) i membri delle commissioni di ricorso o della commissione ampliata di ricorso possano far parte di un tribunale dei brevetti europei o di un organismo comune, e partecipare alle procedure intentate
dinanzi a questo tribunale o organismo ai sensi di detto accordo; b) l'Ufficio europeo dei brevetti fornisca all'organismo comune il personale di supporto, i locali e le attrezzature necessarie per
l'esercizio delle sue funzioni.
PARTE DECIMA

DOMANDE INTERNAZIONALI AI SENSI DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN
MATERIA DI BREVETTI - DOMANDE EURO-PCT
Articolo 150
Applicazione del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti

(1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, di seguito denominato PCT, si applica conformemente alle
disposizioni della presente parte.

(2) Le domande internazionali depositate conformemente al PCT possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure sono applicabili le disposizioni del PCT, del suo regolamento di esecuzione e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del PCT o del suo
regolamento di esecuzione prevalgono in caso di divergenza.
Articolo 151
L'Ufficio europeo dei brevetti come ufficio ricevente

L'Ufficio europeo dei brevetti agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi del PCT, conformemente al regolamento di
esecuzione. E' applicabile l'articolo 75, paragrafo 2.
Articolo 152
L'Ufficio europeo dei brevetti
come amministrazione incaricata della ricerca internazionale
o amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

L'Ufficio europeo dei brevetti agisce in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca internazionale ed in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ai sensi del PCT, conformemente ad un accordo concluso fra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale per i richiedenti che hanno la nazionalita' di uno Stato della presente convenzione oppure che vi hanno il loro domicilio o la loro sede. Questo accordo puo' prevedere che l'Ufficio europeo dei brevetti agisca anche per ogni altro
richiedente.
Articolo 153
L'Ufficio europeo dei brevetti, ufficio designato o ufficio eletto

1) L'Ufficio europeo dei brevetti e':

a) un ufficio designato da qualsiasi Stato parte alla presente convenzione per il quale il PCT e' in vigore, che e' designato nella domanda internazionale e per il quale il richiedente indica che
intende ottenere un brevetto europeo, e; b) un ufficio eletto, quando il richiedete ha eletto uno Stato
designato secondo il capoverso a).

2) Una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti e' ufficio designato o eletto , a cui e' stata assegnata una data di deposito internazionale , ha il valore di una domanda europea
regolare (domanda euro-PCT).

(3) La pubblicazione internazionale di una domanda euro-PCT in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed e' menzionata nel
Bollettino europeo dei brevetti.

(4) Se la domanda euro-PCT e' pubblicata in un'altra lingua occorre presentare all'Ufficio europeo dei brevetti una traduzione in una delle lingue ufficiali, affinche' quest'ultimo la pubblichi. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2 e' garantita
soltanto a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

(5) La domanda euro-PCT e' trattata come una domanda di brevetto europeo ed e' considerata inclusa nello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se sono soddisfatte le condizioni
previste al paragrafo 3 o 4, e nel regolamento di esecuzione.

(6) Il rapporto di ricerca internazionale relativo ad una domanda euro-PCT oppure la dichiarazione che lo sostituisce e la loro pubblicazione internazionale sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo
dei brevetti.

(7) Si procede alla compilazione di un rapporto complementare di ricerca europea relativo a qualsiasi domanda euro-PCT , in conformita' al paragrafo 5. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere di rinunciare ad un rapporto complementare di ricerca o che
la tassa di ricerca e' ridotta.

80. Gli articoli 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163
sono soppressi.
81. L'articolo 164 e' sostituito dal seguente testo:

Articolo 164
Regolamento di esecuzione e protocolli

(1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi ed alle immunita', il protocollo relativo alla centralizzazione, il protocollo interpretativo dell'articolo 69 ed il protocollo sull'organico del personale sono parte integrante della presente
convenzione.

(2) In caso di divergenza fra le disposizioni della presente convenzione e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le
disposizioni della convenzione.
82. L'articolo 167 e' soppresso.

ARTICOLO 2
PROTOCOLLI

1. Il protocollo interpretativo dell'articolo 69 CBE e' sostituito
dal seguente testo:

PROTOCOLLO INTERPRETATIVO DELL'ARTICOLO 69 CBE

Articolo primo
Principi generali

L'articolo 69 non deve essere interpretato secondo il significato che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo e' determinata secondo l'accezione rigorosa e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione ed i disegni servono solo a dissipare le ambiguita' eventualmente celate nelle rivendicazioni. Non deve neppure esser interpretato nel senso di significare che tali rivendicazioni fungono solamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a cio' che, secondo il parere di un esperto del mestiere che abbia esaminato la descrizione ed i disegni, il titolare del brevetto ha inteso tutelare. L'articolo 69 deve invece essere interpretato nel senso di definire fra questi due estremi una posizione che garantisce contestualmente un'equa protezione al titolare del brevetto ed un grado ragionevole di
certezza a terzi.
Articolo 2
Equivalenti

Per determinare la portata della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debitamente conto di ogni elemento equivalente ad
un elemento indicato nelle rivendicazioni.

2. Il seguente protocollo sull'organico del personale e' inserito nella convenzione sul brevetto europeo in quanto parte integrante di
quest'ultima:
PROTOCOLLO SULL'ORGANICO
DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI ALL'AJA
(PROTOCOLLO SULL'ORGANICO DEL PERSONALE)

L'Organizzazione europea dei brevetti garantisce che la proporzione dei posti di lavoro dell'Ufficio europeo dei brevetti assegnata al dipartimento dell'Aja, quale definita nell'organigramma dei posti di lavoro e nella tabella del personale per l'anno 2000, rimane sostanzialmente immutata. Ogni modifica del numero dei posti di lavoro assegnati al dipartimento dell'Aja che si traduce in uno scarto di oltre il dieci per cento in relazione a tale percentuale, che risulti necessaria ad assicurare un buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, richiede una decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione, adottata su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, previa consultazione dei Governi della Repubblica Federale della Germania e
del Regno dei Paesi Bassi.

3. La sezione I del protocollo sulla centralizzazione e' sostituita
dal seguente testo:
PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE E INTRODUZIONE
DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI
(PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE)

Sezione I

1) a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati parti della convenzione che sono altresi'' membri dell'Istituto Internazionale dei brevetti creato dall'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' il trasferimento all'Ufficio europeo dei brevetti di tutto l'attivo e di tutto il passivo, nonche' di tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei brevetti si effettui non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Le modalita' di trasferimento saranno fissate da un accordo fra l'Istituto internazionale dei brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. I suddetti Stati nonche' gli altri Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' questo accordo sia applicato non oltre la data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della convenzione. Alla data dell'applicazione, gli Stati membri dell'Istituto internazionale dei brevetti che sono altresi' parti dell'Istituto internazionale dei brevetti s'impegnano inoltre a porre
fine alla loro partecipazione all'Accordo dell'Aja. b) Gli Stati parti della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche', secondo i termini dell'accordo di cui al capoverso a), tutto l'attivo e tutto il passivo, nonche' tutto il personale dell'Istituto internazionale dei brevetti siano incorporati nell' Ufficio europeo dei brevetti. A decorrere dall'applicazione di questo accordo, saranno compiuti dall'Ufficio europeo dei brevetti, da un lato i compiti assunti dall'Istituto internazionale dei brevetti alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei confronti dei suoi Stati membri, a prescindere se divengono o meno parti della convenzione, e d'altro lato i compiti che quest'ultimo si sara' impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti di Stati che, in questa data, sono sia membri dell'Istituto internazionale dei brevetti, sia parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti puo' incaricare l'Ufficio europeo dei brevetti di altri compiti nel
settore della ricerca. c) Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita in virtu' dell'Accordo dell'Aja e conformemente alle condizioni fissate nell'accordo concluso fra l'Istituto Internazionale dei brevetti ed il governo dello Stato contraente interessato. Questo governo s'impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo, sostitutivo di quello gia' concluso con l'Istituto Internazionale dei brevetti per armonizzare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento ed al finanziamento dell'agenzia
con le disposizioni del presente Protocollo.

(2) Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati parti della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprieta' industriale ed a vantaggio dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' che sarebbero suscettibili di esercitare in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1 della
convenzione.

(3) a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti e' istituita a Berlino, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1
della convenzione. Essa dipende dal dipartimento dell'Aja. b) Il consiglio d'amministrazione fissa la ripartizione dei compiti dell'agenzia di Berlino, tenendo conto delle considerazioni generali
e dei bisogni dell'Ufficio europeo dei brevetti. c) Almeno all'inizio del periodo successivo a quello dell'estensione progressiva del settore di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, il carico di lavoro affidato a questa agenzia deve consentire di occupare a tempo pieno il personale esaminatore della dipendenza locale, a Berlino, dell'Ufficio tedesco dei brevetti in
funzione alla data di apertura alla firma della convenzione. d) La Repubblica Federale di Germania si fa carico di tutte le spese supplementari risultanti, per l'Organizzazione europea dei brevetti,
dalla creazione e dal funzionamento dell'agenzia di Berlino.
ARTICOLO 3
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

(1) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti e' autorizzato a stabilire, dietro proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo. In questo nuovo testo, le disposizioni della Convenzione devono, se del caso, essere armonizzate a livello redazionale nelle tre lingue ufficiali. Inoltre le disposizioni della Convenzione possono essere oggetto di una nuova numerazione consecutiva ed i rinvii ad altre disposizioni della convenzione
devono essere modificati in considerazione della nuova numerazione.

(2) Il Consiglio d'amministrazione adotta il nuovo testo della Convenzione a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Una volta adottato, il nuovo testo della Convenzione diviene parte integrante del presente atto di revisione.
ARTICOLO 4
FIRMA E RATIFICA

(1) Il presente atto di revisione e' aperto fino al 1° settembre 2001 alla firma degli Stati contraenti dell'Ufficio europeo dei brevetti a
Monaco.

(2) Il presente atto di revisione e' soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della
Repubblica federale di Germania.
ARTICOLO 5
ADESIONE

(1) Il presente atto di revisione e' aperto, fino alla sua entrata in vigore, all'adesione degli Stati parti della Convenzione e degli
Stati che ratificano la Convenzione o che vi aderiscono.

(2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della
Repubblica Federale di Germania.
ARTICOLO 6
APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO

L'articolo primo, punti 4 a 6 e 12 a 15, punti 2 e 3, gli articoli 3 e 7 del presente atto di revisione si applicano a titolo provvisorio.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(1) Il testo riveduto della Convenzione si applica a tutte le domande di brevetto europeo depositate dopo la sua entrata in vigore ed ai brevetti europei rilasciati sulla base di tali domande. Esso non si applica ai brevetti europei che risultano gia' concessi al momento della sua entrata in vigore, ne' alle domande di brevetto europeo pendenti in tale data, a meno che il Consiglio d'amministrazione
dell'Organizzazione europea di brevetti non disponga diversamente.

(2) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti prende una decisione in conformita' al paragrafo 1 non oltre il 30 giugno 2001, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentanti e votanti. Questa decisione diviene parte integrante
del presente atto di revisione.
ARTICOLO 8
ENTRATA IN VIGORE

1) Il testo riveduto della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore sia due anni dopo il deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di quindici Stati contraenti sia il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo
a tale adempimento, se questa data e' anteriore.

2) All'entrata in vigore del testo riveduto della Convenzione il testo della convenzione valida fino a questa data cessa di essere in
vigore.
ARTICOLO 9
TRASMISSIONI E NOTIFICHE

(1) Il Governo della Repubblica Federale di Germania effettua copie certificate conformi del presente atto di revisione e le trasmette ai Governi degli Stati contraenti e degli Stati che possono aderire alla Convenzione sul brevetto europeo in virtu' dell'articolo 166,
paragrafo 1.

(2) Il governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai
Governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari a tal fine designati, dopo avere presentato i loro pieni poteri , riconosciuti come essendo in buona e
debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.

FATTO a Monaco, il ventinove novembre duemila: in un esemplare in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede. Questo esemplare e' depositato presso gli archivi del Governo
della Repubblica Federale di Germania.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone