Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale». Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' il seguente:
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.».
- Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151.
- Il testo del comma 4, dell'art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero
nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate,
qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale
finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
equita' sociale, dando priorita' a misure di sostegno del
reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle
fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali
ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese».



 
Art. 2.
Imprese pubbliche

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuita' nell'attivita' di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e' autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.
3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.
 
Art. 3.

Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui
all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1»;
b) al comma 759 e' soppressa la parola: «trimestralmente»;
c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».
2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' sostituito dal seguente:
«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dei commi 758, 759 e 762
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al
netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del
contributo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui
al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di
cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui
al comma 759.
Al fine di garantire la tempestiva attivazione del
finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel
predetto elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007,
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun
intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti
in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli
anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte
delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite
di importi corrispondenti a effetti in termini di
indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli
determinati nel medesimo elenco 1.».
«759. Con il procedimento di cui all'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al
netto delle prestazioni e degli oneri di cui al
comma 758.».
«762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui
al comma 758, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1
annesso alla presente legge, sono accantonati e possono
essere utilizzati secondo quanto previsto dai commi 758 e
759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita'
statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile
del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente
compatibilita' degli effetti complessivi del comma 758 con
gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del
programma di stabilita' dell'Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Sblocco risorse vincolate su TFR). - 1. Nelle
more del perfezionamento del procedimento previsto
dall'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle
amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme
sulla contabilita' di Stato, anticipazioni di tesoreria
corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per
cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui
all'art. 1, comma 758, della legge medesima, da destinare,
nella stessa misura, al finanziamento dei singoli
interventi indicati nel predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a
valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti
capitoli di bilancio indicata all'art. 1, comma 758,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati
gli stanziamenti stessi.».



 
Art. 3-bis.

Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
7 marzo 2007, n. 45 (Regolamento di attuazione
dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall'INPDAP), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Iscrizione alla gestione credito). - 1. I
dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'art. 1
possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali di cui all'art. 1, comma 245, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento
dei contributi nelle misure previste dall'art. 3, previa
comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di
adesione.
2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla
gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal
sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. La contribuzione e' stabilita a totale carico
dell'interessato e non e' rimborsabile.».



 
Art. 4.

Commissari ad acta per le regioni inadempienti

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facolta', fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.



Riferimenti normativi.

- Il testo degli articoli 12 e 9 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005 (Intesa, ai sensi dell'art.
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311), e' il seguente:
«Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). -
1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le
finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle regioni capofila delle areee sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei presidenti
delle regioni e province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui
all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi
agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,
lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti
dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, guidata dal presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.».
«Art. 9 (Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA). - 1. Ai fini della presente
intesa, e' istituito presso il Ministero della salute il
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo
delle risorse e per la verifica della congruita' tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale
12 dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti
al Nuovo sistema informativo sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
regioni designati dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.».
- Il testo del comma 180, dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), e' il seguente:
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Il testo della lettera b), del comma 796, dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il
seguente:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del
28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
(omissis);
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa
23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Qualora nel
procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il
mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di
riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la
regione interessata puo' proporre misure equivalenti che
devono essere approvate dai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi
intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta
dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre i
livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino
all'integrale copertura dei mancati obiettivi. La
maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e
non e' suscettibile di differenziazioni per settori di
attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora
invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi
intermedi e' stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata puo'
ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai
programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
(omissis).».
- Il testo del comma 1, dell'art. 8, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzione
18 ottobre 2001, n. 3), e' il seguente:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il presidente
della giunta regionale della regione interessata al
provvedimento.».



 
Art. 5.

Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione e' annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialita' medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresi', il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita' dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi' definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entita' del ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si e' verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non puo' superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialita' medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA».



Riferimenti normativi.

- Il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007,
recante «Istituzione del flusso informativo delle
prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione
diretta o per conto», e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.
- Il testo delle lettere f) e g), del comma 796,
dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' il seguente:
«f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del
21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del
27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il
30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007,
20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano
il versamento alle singole regioni devono essere inviati da
ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007,
22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del
mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il
1° ottobre 2006;
(omissis).».
- Il testo dell'art. 68, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo), e' il seguente:
«Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di
assistenza farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le
modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa
per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.
Non e' dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta
per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti
la certificazione di idoneita' per servizio civile presso
ente convenzionato con il Ministero della difesa.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'art.
36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto
conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi
alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al
Ministro della sanita', entro il 30 aprile 1999, misure
idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso
anno, il limite di spesa previsto dall'art. 36, comma 15,
della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto
limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento
dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro
il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei
dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilita'
che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti
dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la
Commissione informa immediatamente il Ministro della
sanita' che rende noto l'ammontare del contributo che le
imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le
imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare
al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 36,
comma 16, della legge n. 449 del 1997.
6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici
iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale esclusivamente attraverso le strutture
ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di
ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi
in cui l'azienda unita' sanitaria locale non abbia
predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai
pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente
comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il
tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita'
predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita'
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni piu' rappresentative
delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni
delle imprese distributrici.
7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, e' istituito, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale
collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di
consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia
i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio
sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a
carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti gia'
attribuiti dall'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e
dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della
sanita', finalizzato, in particolare, a rilevare e
confrontare, anche con analisi su base regionale,
l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario
nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le
farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con
sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito
ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per
un impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del
settore.
8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche
della commissione prevista dall'art. 36, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con
quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo
procedure informatiche concordate con il Dipartimento per
la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanita', i dati di vendita dei medicinali
dispensati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell'assistito ed alla data di emissione della
prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario
nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a
fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in
proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei
compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali.
10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di
cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza puo' avvalersi, anche
tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di
istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture,
anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.
11. Per l'attivita' e il funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza puo'
avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi,
delle disponibilita' di cui all'art. 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione,
per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre
iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli
operatori sanitari.».
- Il testo dell'art. 18, del decreto del Ministro della
salute 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326), e' il seguente:
«Art. 18 (Osservatori nazionali). - 1. Nel rispetto
dell'art. 48, comma 8, della legge di riferimento sono
trasferiti all'Agenzia l'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali, gia' istituito dall'art. 68,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche'
l'Osservatorio sulle sperimentazioni di cui all'art. 11,
comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e
l'Osservatorio sulle reazioni avverse di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 95.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Livelli di assistenza). - 1. Nell'ambito della
ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con
proprio provvedimento, individua i farmaci che, in
relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i
medicinali concedibili di prodotti aventi attivita'
terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle
categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente
o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. La totale o parziale esclusione dalla
rimborsabilita' dei farmaci di cui al comma 1 e' disposta,
anche con provvedimento amministrativo della regione,
tenuto conto dell'andamento della propria spesa
farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.
2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1o ottobre 2007.».
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 48, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - (Omissis).
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 16, della legge
21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Importazione ed esportazione). -
1. L'importazione, l'esportazione del sangue e dei suoi
prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico e
la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da
committenti esteri, sono autorizzate dal Ministero della
salute secondo le modalita' stabilite con apposito decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Consulta. Tale previsione
non si applica al sangue ed agli emocomponenti ad uso
autologo, agli intermedi destinati alla produzione di
emoderivati individuati con decreto del Ministro della
salute su proposta dell'AIFA ed alla esportazione di
emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma
regolarmente importato, a condizione che gli stessi
risultino autorizzati alla commercializzazione nei Paesi
destinatari. L'eccedenza nazionale di sangue e dei suoi
derivati puo' essere esportata o per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza
europea, o nell'ambito del progetto della cooperazione
internazionale, o per fini umanitari.
2. L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego
e' consentita a condizione che tali prodotti, nel Paese di
provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorita'
sanitaria competente, alla commercializzazione per uso
terapeutico umano e siano stati sottoposti al controllo di
Stato secondo la procedura europea, con esito favorevole,
in un laboratorio della rete europea (Official medicines
control laboratories - OMCL).
3. Gli emoderivati importati da Paesi non appartenenti
all'Unione europea prima della loro immissione in commercio
devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai
controlli di Stato secondo le modalita' previste dalle
vigenti normative nazionali in materia, da parte
dell'Istituto superiore di sanita', per assicurare la
tracciabilita' dei donatori e dei riceventi.
4. L'importazione e l'esportazione di cellule staminali
emopoietiche per uso di trapianto e' regolata dalla
normativa vigente in materia di trapianti.».



 
Art. 5-bis.

Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del
farmaco

1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unita» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita». L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, gia' in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.
2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuita'.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 297, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«297. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali
dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte
le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e
il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione,
la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia e'
determinata dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita',
con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa
Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sara'
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli
articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a),
capoverso iii), del regolamento di cui al decreto
ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della
salute. Ai fini del coordinamento del monitoraggio
sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette
al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e
delle finanze una relazione mensile.».
- Il testo del comma 7, dell'art. 48, del citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e' il seguente:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - (Omissis).
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
in posizione di comando dal Ministero della salute,
dall'Istituto superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 26, del citato decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e' il
seguente:
«Art. 26 (Personale a contratto e comandato). - 1. Ai
fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel
limite della disponibilita' delle risorse finanziarie, il
Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore
generale, autorizza in via preventiva ogni anno il numero
dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o
altamente qualificato in possesso di particolari competenze
corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi,
previsti dall'art. 48, comma 7, della legge di riferimento,
nonche' i criteri da osservare per la scelta dei
contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il
Direttore generale. Il Direttore generale adotta, inoltre,
i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di
personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta
unita' complessivamente, secondo quanto disposto dall'art.
48, comma 7, della legge di riferimento.».
- Il testo del comma 19, dell'art. 48, del citato
decreto-legge 269 del 2003, e' il seguente:
«19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni,
di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
strutture individuate dalle Regioni, con finalita' di
consulenza e formazione continua dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei
farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
universita' ed alle regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci,
di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.».



 
Art. 6.

Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria

1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalita' attuative.



Riferimenti normativi.

- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 marzo 2000 (Terminazione dei criteri di
determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 2000, n. 94.



 
Art. 7.

Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'

1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della citta' di Roma.
2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate» sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della metropolitana di Milano».
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilita' interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.



Riferimenti normativi.

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 979, dell'art. 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«979. Per assicurare il concorso dello Stato al
completamento della realizzazione delle opere
infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle
risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di
40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine
le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e
aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione
dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada
diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne
di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i
diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle
infrastrutture autostradali e che viene appositamente
costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa
ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa
interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di
cui al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di
6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la
realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4
Lorenteggio-Linate e delle altre tratte della metropolitana
di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una quota e'
destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale
lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione
adibite al trasporto dei pendolari.».



 
Art. 7-bis.

Patto di stabilita' interno 2007 per le regioni

1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilita', a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008».
 
Art. 8.

Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di
Messina.

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonche' per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico e' autorizzata altresi' la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.
4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.
5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari.
7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 2, dell'art. 57 e del comma 1,
dell'art. 221 del citato decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' il seguente:
«Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara.
(omissis)
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.».
«Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione
di gara.
1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle
procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui
si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere
a una procedura senza previa indizione di una gara nei
seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione
di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale
le condizioni originarie dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi
che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per
l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per
l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure
aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa
indizione di gara non possono essere rispettati; le
circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza
non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di
uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o
la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi
nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto
iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze
impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia
aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che
esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non
possano essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi
inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,
quando tali lavori o servizi complementari, pur
essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che
consistano nella ripetizione di lavori simili affidati
dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del
primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a un
progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito
all'indizione di una gara; la possibilita' di ricorrere a
questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione
della gara per il primo appalto e, ai fini degli
articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti
aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo
previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate
in una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo
quadro, purche' l'accordo sia stato aggiudicato nel
rispetto dell'art. 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, approfittando di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attivita' commerciale oppure da curatori
o da liquidatori di un fallimento, di un concordato
preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o
di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
di progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione debbono essere invitati a partecipare ai
negoziati.».
- Il testo degli articoli 16 e 17 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e' il
seguente:
«Art. 16 (Circoscrizioni del litorale della
Repubblica). - 1. Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
2. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non
hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio
del circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia dipendenti dall'ufficio
circondariale.
4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e
i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - 1. Il
direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli
dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
2. Il capo del compartimento, il capo del circondario,
e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificamente conferite
a determinate autorita'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 24 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e' il
seguente:
«Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di
programmazione, coordinamento e promozione nonche'
nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende
speciali delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di
polizia e di sicurezza previste dal codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e'
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima
puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della
localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione
sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal
comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e
dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei
soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorita' portuale la
disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al
comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di
intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa
provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.».
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485),
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
n. 185, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 2006, n.
13 (Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per
favorire l'uso di navi a doppio scafo e per
l'ammodernamento della flotta), e' il seguente:
«Art. 4. Fondo per favorire il potenziamento, la
sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali
destinate al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.
1. Al fine di favorire la demolizione delle unita'
navali destinate, in via esclusiva, al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione e di
tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti
anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino
iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e'
autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, determina con decreto, in conformita' con la normativa
comunitaria e internazionale vigente in materia di
sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida
dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e
di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ.
419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di
attribuzione dei benefici di cui al presente comma.».
- Il testo del comma 245, dell'art. 1 della citata
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
«245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il
potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini
dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire
la protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5
milioni di euro per la concessione di contributi a favore
delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le
quali sia stata prevista l'interruzione temporanea
obbligatoria delle attivita' di pesca. Il contributo di cui
al presente comma e' riconosciuto nei limiti della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.»



 
Art. 9.

Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione».
2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «, i contratti di servizio» sono soppresse.



Riferimenti normativi.

- Il testo il comma 7, dell'art. 20 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle
regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
«Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in
relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16,
ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di
inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai
trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da
quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative
all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, nei modi e nei
tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di
quelle relative all'espletamento delle competenze di cui
all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse
dovra', in particolare, garantire l'attuale livello di
servizio, considerando anche il tasso di inflazione del
settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di
cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal
1° gennaio 1998 e, per le ferrovie gia' in gestione
commissariale governativa, al momento del conferimento
delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8,
comma 2, lettera a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative in materia di servizi regionali e locali
delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle
regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono
individuate e ripartite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previa
intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono
annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione
dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della
legge n. 59.
7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al
comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei
passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8,
dei risultati del monitoraggio ivi previsto.»
- Il testo del comma 973, dell'art. 1, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311
milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei
corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti
in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all'art. 52 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero
del tasso di inflazione programmata degli anni
precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge
1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci). - 1. Per l'anno 2001, l'ammontare
delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia
previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'art. 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e
commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula
del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e'
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal
bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole
scadenze, le somme spettanti.
2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto
ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di
cui al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia
relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia
e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per
un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un
quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto
combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un
contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul
territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per
almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il
contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato
si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra
parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto
ferroviario di merci pericolose, anche in carri
tradizionali, si intende il trasporto delle merci
classificate dal regolamento internazionale per il
trasporto di merci pericolose (RID). La misura del
contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in funzione del limite
massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del
comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti
per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con
particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade
viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002,
di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di
euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i
soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per
cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria
degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli
importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per
ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al
rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati
nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie
che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma
con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle
merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di
merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per
trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci,
caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su
strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare
incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di
settore a supporto della definizione degli interventi dello
Stato disciplinati dal presente art. e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie
per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e
con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6-bis, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, previa integrazione degli accordi di
programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000, sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla
realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento
delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara
e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo
delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale
ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa
generale quadro, con la quale saranno individuate le
risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per
l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14 luglio
1993, n. 238 (Disposizioni in materia di trasmissione al
Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di
servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1993, n. 168, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al
Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i
contratti di programma e i relativi eventuali
aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un
parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a
ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei
contratti di programma.».



 
Art. 10.

Disposizioni concernenti l'editoria

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non puo' comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla societa' Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30
per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) (abrogata);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) (abrogata);
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che
non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del
comma 2 del presente articolo. Alle emittenti
radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi
sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali
quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del
presente articolo. Tali imprese devono allegare alla
domanda i bilanci corredati da una relazione di
certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle
emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene
conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6,00 e
le ore 22,00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione
programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle
stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1,
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno
per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra le
emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, mentre e' suddivisa tra le emittenti
televisive stesse ai sensi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento dei
costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e
500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i
periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. (Abrogato).
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
- Il testo dell'art. 4, della citata legge n. 250 del
1990, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene
corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei
costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi,
inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6,
dell'art. 9, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di
esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso
un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento
del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i
contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei
costi come determinati al medesimo comma 1.
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle
riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni
di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n.
410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1987.».
- Il testo del comma 454, dell'art. 1, della citata
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
«454. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui
all'art. 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
250. I contributi sono comunque erogati in un'unica
soluzione entro l'anno successivo a quello di
riferimento.».
- Il testo del comma 1246, dell'art. 1, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' il seguente:
«1246. Con riferimento ai contributi di cui agli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nonche' all'art. 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli
aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono
erogate anche oltre il termine indicato dall'art. 1,
comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
- Il testo del comma 461, dell'art. 1, della citata
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
«461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nonche' all'art. 23, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, e all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle
provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione
entro un anno dalla richiesta.».
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353
(Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300.
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe
postali agevolate per i prodotti editoriali), e' il
seguente:
«Art. 2 (Prodotti editoriali esclusi dalle
agevolazioni). - 1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di
cui all'art. 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per
cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti
siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai
destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento
del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a
dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e
diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle
vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni
contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se
corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei
medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita,
vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per
copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi
delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e
degli altri soggetti indicati nel comma 2, dell'art. 1, o
comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi da
imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio,
vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi,
offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad
eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri
organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una
pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso art. 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.».
- La legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione
radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per
l'editoria), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 1998, n. 161.



 
Art. 10-bis.

Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di
giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre e' suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge».



Riferimenti normativi.

- Per l'art. 3 della legge n. 250 del 1990 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 10.



 
Art. 11.

Estinzioni anticipate di prestiti

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 1, dell'art. 34, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
«Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato
concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario;
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.».



 
Art. 12.

Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.



Riferimenti normativi.

- Il testo dei commi 622 e 621, dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi
di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
curricula, possono essere concordati tra il Ministero della
pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e
progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che
concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e
progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di
criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico
2007/2008.».
«621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle
dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 620.».



 
Art. 13.

Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e
l'Agenzia della formazione

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007».
2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dei commi 873 e 580, dell'art. 1,
della citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano definisce i
criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed
omogeneita' degli interventi. Fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento trovano applicazione le
disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle
risorse di cui al comma 870. Al fine di potenziare e
rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di
ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per
il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007. Al
fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il
sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione
del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di natura
non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre
2007.».
«580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle
amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle
attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione
rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato
sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro
fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle
innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della
pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia
per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica
di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e
contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le
relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale
sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi
rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed
obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per
la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la
loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del
personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento
di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni
ordinamentali.».



 
Art. 13-bis.

Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE

1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalita' giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attivita' infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalita' individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 14.

Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificita' delle prestazioni richieste nonche' delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.



Riferimenti normativi.

- Il testo dell'art. 117, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), e' il seguente:
«Art. 117 (Servizi aggiuntivi). - 1. Negli istituti e
nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono
essere istituiti servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'art. 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'art. 110.».



 
Art. 14-bis.

Debiti contributivi

1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e' applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilita' del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.



Riferimenti normativi.

- Il testo del quarto comma, dell'art. 2, della legge
8 gennaio 1979, n. 7 (Interventi straordinari a sostegno
delle attivita' teatrali di prosa), e' il seguente:
«Il Ministro del turismo e dello spettacolo accantona,
in tal caso, una somma pari a quella contestata o pendente
sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS
non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora
l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la
sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, il
Ministero rimettera' direttamente all'Ente l'importo
accantonato, con effetto liberatorio per l'amministrazione
e per l'assegnatario del contributo.».
- Il testo del comma 3-bis, dell'art. 3 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate), e' il seguente:
«3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi e accessori di legge, iscritti a ruolo degli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi impositori.».



 
Art. 15.

Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.



Riferimenti normativi.

- Il testo dei commi 546 e 549, dell'art. 1, della
citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
«546. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale previste per il
biennio 2006-2007 dall'art. 1, comma 183, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale
sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e
a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.».
«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere
dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la
repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale.».



 
Art. 16.

Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24\times 10 con la scritta: «questo televisore non e' abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi gia' distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».
4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p); «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
b) all'articolo 23, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto puo' detenere, anche tramite societa' controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il comma 5, dell'art. 2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, (Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi) convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi' come
modificato dalla seguente legge:
«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui
accelerare la completa conversione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della
radiotelevisione), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo
unico si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici"
l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti
unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati
alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la
trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo;
l'espressione "programmi", riportata senza specificazioni,
si intende riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini
fisse;
b) "programmi-dati" i servizi di informazione
costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
reti radiotelevisive e diversi dai programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del
diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
dei programmi agli utenti;
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la
responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale,
via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di
comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere
le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla
diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) "fornitore di contenuti a carattere comunitario"
il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella
predisposizione dei programmi destinati alla
radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:
a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per
ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali
autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di
programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
f) "programmi originali autoprodotti" i programmi
realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla
sua controllante o da sue controllate, ovvero in
co-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) "produttori indipendenti" gli operatori di
comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da o collegati a
soggetti destinatari di concessione, di licenza o di
autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per
un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento
della propria produzione ad una sola emittente;
h) "fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce,
attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di
accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per
l'abilitazione alla visione dei programmi, alla
fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, ovvero che fornisce servizi della societa'
dell'informazione ai sensi dall'art. 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
i) "accesso condizionato" ogni misura e sistema
tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile
al servizio protetto sia subordinato a preventiva e
individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
l) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore
economico che comprende le seguenti attivita': stampa
quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet; radio e
televisione; cinema; pubblicita' esterna; iniziative di
comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il
pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della societa' concessionaria,
secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente
testo unico e dalle altre norme di riferimento;
n) "ambito nazionale" l'esercizio dell'attivita' di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito
locale;
o) "ambito locale radiofonico" l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione
del segnale fino a una copertura massima di quindici
milioni di abitanti;
p) "ambito locale televisivo" l'esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu'
bacini, comunque non superiori a dieci, anche non
limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento
della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato
"regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio
dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola
provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini;
l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni
in ambito regionale o provinciale;
q) "emittente televisiva" il titolare di concessione
o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei
palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo
le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva a carattere informativo"
l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente,
nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di
due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta
per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi,
per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e
argomenti di interesse locale e devono comprendere
telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla
settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a
semestre;
2) "emittente televisiva a carattere commerciale"
l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di
informazione;
3) "emittente televisiva a carattere comunitario"
l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale costituita da associazione riconosciuta o non
riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di
lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a
carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si
impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di
pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere i
predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario
di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore
21;
4) "emittente televisiva monotematica a carattere
sociale" l'emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali,
classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva commerciale nazionale"
l'emittente che trasmette in chiaro prevalentemente
programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;
6) "emittente di televendite" l'emittente che
trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) "emittente radiofonica" il titolare di concessione
o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilita' dei palinsesti
radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere comunitario",
nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza
dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali
autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione; non sono considerati programmi originali
autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore
della stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale
locale" l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto,
che comunque destina almeno il 20 per cento della
programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno
il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi,
e a programmi; tale limite si calcola su non meno di
sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale" l'emittente
senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;
s) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera,
firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 327, purche' le opere siano
realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno di
questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il
controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in
uno di questi Stati oppure il contributo dei coproduttori
di tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o piu'
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via
esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in
uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, da produttori
stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la
Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori
residenti in uno o piu' Stati europei;
t) "sponsorizzazione" ogni contributo di un'impresa
pubblica o privata, non impegnata in attivita' televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attivita' o i suoi prodotti, purche' non facciano
riferimenti specifici di carattere promozionale a tali
attivita' o prodotti;
u) "pubblicita'" ogni forma di messaggio televisivo o
radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso
da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di
un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o di una
libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) "spot pubblicitari" ogni forma di pubblicita' di
contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti
radiofoniche e televisive;
z) "televendita" ogni offerta diretta trasmessa al
pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) "telepromozione" ogni forma di pubblicita'
consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al
fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni
o dei servizi presentati o esibiti;
bb) "autopromozione" gli annunci dell'emittente
relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da
questi direttamente derivati;
cc) "Autorita'" l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
dd) "Ministero" il Ministero delle comunicazioni.».
«Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica
analogica). - 1. Il periodo di validita' delle concessioni
e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in
tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite
ai sensi dell'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004,
n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive
in tecnica analogica in ambito locale, e' prolungato dal
Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla
scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale. Tale domanda puo' essere presentata entro il
25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettono
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno
il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, i soggetti non titolari di concessione in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, 3, 4, 6,
8 e 9, della deliberazione dell'Autorita' 1° dicembre 1998,
n. 78, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione
televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli
obblighi del concessionario.
3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel
rispetto della definizione di ambito locale televisivo di
cui all'art. 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto
puo' detenere, anche tramite societa' controllate o
collegate, un numero plurimo di concessioni e
autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' televisiva in
ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 29.
4. Alle emittenti che trasmettono in ambito
provinciale, fermi restando i limiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera p), e' consentito di trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non
superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso
soggetto e' consentita la programmazione anche unificata
fino all'intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
delle frequenze televisive in tecnica digitale e'
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio
2004, n. 112, di proseguire nell'esercizio anche dei bacini
eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle emissioni televisive
provenienti da Campione d'Italia.».



 
Art. 17.

Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» e' inserita la seguente: «2001,».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 868, dell'art. 1, della
citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla
seguente legge:
«868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, formulano un piano
per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare delle somme da versare
allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli
anni 2001, 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto
dell'art. 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e dell'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.».



 
Art. 18.

Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attivita' di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;
b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
d) per 220 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
e) per 4 milioni di euro, al completamento delle attivita' di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196;
e-bis) per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2-bis. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Riferimenti normativi.

- La legge 3 gennaio 1981, n. 7 (Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 1981, n. 12.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
- La legge 19 luglio 2004, n. 196 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca
del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Federazione russa per
l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi
chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile
2003), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 agosto 2004, n. 182.
- Il testo della lettera g), del comma 404, dell'art.
1, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il
seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a)-f) (omissis);
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).».



 
Art. 19.

Misure in materia di pagamenti della P.A.

1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;
b) (soppressa);
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 48-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
cosi' come modificato dalla seguente legge:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - «1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».



 
Art. 20.

5 per mille

1. Lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 337, dell'art. 1, della citata
legge 23 dicembre 2005 n. 266, e' il seguente:
«337. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale
e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti
finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3
e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente.».
- Il testo del comma 1234 e seguenti, dell'art. 1,
della citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
«1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia'
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del
contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti
dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica
e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale
determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del
comma 1234 del presente articolo e' destinata all'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed
alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di
cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti
sociali.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
l'individuazione dei soggetti e le modalita' di riparto
delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni
di euro per l'anno 2008.».



 
Art. 20-bis.

Fondo rotativo per infrastrutture strategiche

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 355, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443»;
b) nel comma 357, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dei commi 355 e 357, dell'art. 1,
della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della
Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle
stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi
collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443.».
«357.Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai
singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei
principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto
disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da
354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti
agevolati, anche per quanto concerne i criteri di
valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le
ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di
finanziamento bancario a copertura delle spese
d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso
del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente
comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis) e' emanato dal Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.».



 
Art. 21.

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di
Foggia colpite da eventi sismici.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordi-nario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali, nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.



Riferimenti normativi.

- Il testo degli articoli 1, 3 e 4, comma 1, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali),
e' il seguente:
«Art. 1 (Sospensione delle procedure esecutive di
rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
di favorire il passaggio da casa a casa per particolari
categorie sociali, soggette a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del
13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40
del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo
lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che
siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione
della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti
interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui
all'art. 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La
sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal
locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo
concessi in locazione dai soggetti indicati all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 18,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse
professionali e previdenziali, da compagnie di
assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute
dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi,
anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in
diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che
dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita'
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure
esecutive per finita locazione attivate in relazione a
contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
del 1998.».
«Art. 3 (Interventi dei comuni per l'edilizia
sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli
sfratti). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta
dei comuni individuati nell'art. 1, sulla base del
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento a quello espresso dalle categorie
di cui al medesimo art. 1 gia' presenti nelle graduatorie
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano
straordinario articolato in tre annualita' da inviare ai
Ministeri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale
e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei comuni individuati nell'art. 1, comma
1, possono essere istituite apposite commissioni, con
durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, fatte
salve le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria,
delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il
passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo
art. 1, nonche' per le famiglie collocate utilmente nelle
graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3. Le prefetture - uffici territoriali del Governo
convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono
il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza,
oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione
di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli
inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della
proprieta' edilizia maggiormente rappresentative,
individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della
convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo
art. 4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive
modificazioni, nonche' di un rappresentante dell'Istituto
autonomo case popolari, comunque denominato, competente per
territorio.».
«Art. 4 (Concertazione istituzionale per la
programmazione in materia di edilizia residenziale
pubblica). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle
infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale
sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un
mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della
solidarieta' sociale e dell'economia e delle finanze, dei
Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive
e delle politiche per la famiglia, delle regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini,
delle associazioni della proprieta' edilizia e delle
associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di
abitazione.».
- Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo del comma 1008, dell'art. 1, della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli
interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e
nel territorio della provincia di Foggia, e, in
particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San
Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle
risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle
risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il
restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai
comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel
limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine integrata di
80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse
finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi gia'
previsti da altri interventi infrastrutturali statali.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario).



 
Art. 21-bis.

Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti
di quartiere II»

1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte gia' ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro e' altresi' destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le modalita' di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere II» gia' ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 150, dell'art. 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato) (legge finanziaria 2004), e' il
seguente:
«150. Qualora la regione interessata non provveda,
entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto
proponente, all'attivazione degli accordi di programma per
la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non
siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del
medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del
programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati
alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare
entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi
e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla
data della ratifica da parte del comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione
del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».
- Il testo dell'art. 13, del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, (Definizione e proroga di termini, nonche'
conseguenti disposizioni urgenti) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' il
seguente:
«Art. 13 (Edilizia residenziale pubblica). -
1. All'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni le parole: "ai sensi
dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da
ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al
31 dicembre 2005 dall'art. 19-quinquies del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2007.».
- Il testo dell'art. 18, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa), convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' il
seguente:
«Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. "L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato".
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.».
- Per il testo del comma 1008, dell'art. 1, della gia'
citata legge n. 296/2006, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 21.



 
Art. 22.

Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la citta' di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e' autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.



Riferimenti normativi.

- La legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni, reca «Interventi per la salvaguardia di
Venezia e della sua laguna» (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1992, n. 42).



 
Art. 23.

Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione
Liguria

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita' industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;
b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 1302, dell'art. 1,
della citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1302. Per la realizzazione di interventi
infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella
regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di
programma tra il Governo nazionale, il presidente della
regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro.
Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi
all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97
milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per
essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il
predetto importo e' versato su apposita contabilita'
speciale, in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e
di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al
2011.».



 
Art. 24.

Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalita' semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di mancata adozione della modalita' semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia' previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
b) alle procedure esecutive estinte.



Riferimenti normativi.

- Il testo dell'art. 258, decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), e' il seguente:
«Art. 258 (Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di
liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i
debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero
delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro
definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di
cui al presente articolo. Con deliberazione di Giunta
l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione
s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di
cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del
mutuo di cui all'art. 255, comma 2, nella misura necessaria
agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione
all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato
e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la
Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito,
con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa,
a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per
un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato
del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai
commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta
salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico
dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il
pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per
cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso,
con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza
dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei
mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di
cui all'art. 255, comma 2, propone individualmente ai
creditori, compresi quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
liquidate per intero, la transazione da accettare entro un
termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni.
Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di
liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e'
stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al
comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede
alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i
debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in
parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede
ad approvare direttamente il rendiconto della gestione
della liquidazione ai sensi dell'art. 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono
indicati in un apposito elenco allegato al piano di
estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede
alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle
necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti.».
- Il testo del comma 10, dell'art. 255, del citato
decreto legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
«10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi
gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento
delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei debiti
assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di
cui all'art. 206».



 
Art. 25.

Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione
dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile.

1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.
2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007.
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operativita' del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalita' di trasferimento delle risorse.



Riferimenti normativi.

- Il testo dell'art. 3, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), e' il seguente:
«Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). -
1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al
soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare
l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo
studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla
individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad
evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si
verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2
anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto
delle attivita' di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima
assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
6. Le attivita' di protezione civile devono
armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita'
imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.».
- Il testo del comma 16, dell'art. 138, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
«16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali, diretti a
fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di
livello b) di cui all'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di
protezione civile delle regioni e degli enti locali, e'
istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il
Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un
contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui
versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da
parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una
percentuale uniforme delle proprie entrate accertate
nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome in modo
da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle
province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del
concorso statale. Le risorse regionali e statali sono
accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale
denominato «Fondo regionale di protezione civile».
L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal
presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome, d'intesa con il direttore
dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti
autorita' di bacino in caso di calamita' naturali di
carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato
tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano».
- La tabella C della citata legge n. 296 del 2006 cita:
«Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizione di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria».



 
Art. 25-bis.

Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella
regione Abruzzo

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007.
 
Art. 26.

Disposizioni in materia di ambiente

1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche' per la tutela della biodiversita' nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversita' terrestre e marina piu' compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorita' per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche' da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita' prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita' di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.
3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti:
«382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo' essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avra' diritto all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies».
4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: «250.000 tonnellate,» sono inserite le seguenti: «al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,»;
2) le parole: «in autotrazione» sono sostituite dalle seguenti: «tal quale o»;
3) le parole: «di cui all'allegato I.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.»;
4) dopo le parole: «da contratti quadro» sono inserite le seguenti: «, le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale»;
5) le parole: «sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo» sono sostituite dalle seguenti: «sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo»;
6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno»;
b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».
4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: «e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento» sono soppresse.
4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.
4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.



Riferimenti normativi.

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge 1° giugno
2002, n. 120, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. In attesa e in preparazione delle
decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione
europea in materia di politiche e misure comuni e
coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine
di individuare le politiche e le misure nazionali che
consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un
piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di
emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento e
una relazione contenente:
a) lo stato di attuazione e la proposta di revisione
della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999, con
l'individuazione delle politiche e delle misure
finalizzate:
1) al raggiungimento dei migliori risultati in
termini di riduzione delle emissioni mediante il
miglioramento dell'efficienza energetica del sistema
economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili;
2) all'aumento degli assorbimenti di gas serra
conseguente ad attivita' di uso del suolo, cambiamenti di
uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto
dall'art. 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
3) alla piena utilizzazione dei meccanismi
istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di
iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati
(joint implementation), e con quelli in via di sviluppo
(clean development mechanism), prevedendo in particolare
che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di
limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata
anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel
settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche
o private realizzate nei Paesi con economia in transizione
dell'Europa orientale, destinate alla costruzione,
ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di
produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie
finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle
emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto
stabilito dalla decisione 16/CP.7, adottata dalla Settima
Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti
climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;
4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e
sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale
combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti
nazionali, nonche' per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia con biomasse, di impianti per
l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e
fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per
la produzione di energia dal combustibile derivato dai
rifiuti solidi urbani e dal biogas;
b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto
ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, del Ministro
dell'ambiente nonche' degli ulteriori programmi pilota
finanziati con la presente legge.
2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 e'
deliberato dal CIPE. L'attuazione del piano e' scadenzata
sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo
scopo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con
proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi
pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per
la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni
forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi
pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di
intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia
a livello interno che nell'ambito delle iniziative
congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo
di Kyoto.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei
programmi pilota di cui al comma 3.
5. Ai fini di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa
annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.».
- Si riporta il testo del comma 8-bis, dell'art. 1, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come
modificato dalla presente legge:
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
il Ministero della pubblica istruzione, si articolano in
dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
sociale e del Ministero del commercio internazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla
presente legge nonche' i commi da 5 a 5-quater del medesimo
art. 22-bis come modificati, con effetto dal 1° gennaio
2008, dalla presente legge e dai comma 372 e 373 dell'art.
1 della citata legge finanziaria 2007:
«Art. 22-bis. (Disposizioni particolari in materia di
biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1.
Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di
compensare i maggiori costi legati alla produzione, al
biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in
miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa
pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I; al fine della
fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di
biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il
gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture
contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del
deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione,
l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra
l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e
la predetta aliquota ridotta, come eventualmente
rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale nonche'
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite,
i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la
fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono
stabilite le forme di garanzia che i soggetti che
partecipano al programma pluriennale devono fornire per il
versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato
ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo.
Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno,
non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non
ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale,
immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso
di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more
dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della
disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i
criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,
dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In
caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di
180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di
cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di
cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane,
previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel
che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle
relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie
prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente
a tali quantita'. In considerazione della pendente
valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1
con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui
al presente comma e' effettuata subordinatamente alla
prestazione, da parte degli operatori, della garanzia
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel
caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della
loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di
autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti
assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del
presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore
accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e
immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata
realizzazione delle produzioni dei singoli operatori
previste in attuazione dei contratti quadro e intese di
filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con
gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e
determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all'operatore nell'ambito del programma
pluriennale per i due anni successivi
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di
ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della
misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente
di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza
costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno
successivo a quello della rideterminazione. Qualora la
misura dell'aumento del contingente risultante dalle
disposizioni di cui al presente comma richieda la
preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al programma triennale di cui
all'art. 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto
nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006;
nell'ambito del predetto programma, a partire dal
1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa
all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di
origine agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000
litri.
1. (Omissis).
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a
decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo
le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti
prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32
per 1.000 litri»;
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e
tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti,
valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la
misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa
relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e'
conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento
della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con
quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella
formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.».
- Si riporta il testo vigente del comma 374, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dalla
presente legge:
«374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di
biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
assegnato secondo le modalita' di cui all'art. 22-bis,
comma 2, primo periodo, e' incrementata in misura
corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro
16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le
iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
relativamente alle disponibilita' recate ai sensi dell'art.
4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
Art. 26-bis.

Variazioni colturali

1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo»;
b) al terzo periodo, le parole: «All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni»;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali»;
d) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento»;
e) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente»;
f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo vigente del comma 33, dell'art.
2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita'
territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le
dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato
(OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al
catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima
Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'art. 74,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia
del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
interessati non forniscano le informazioni previste ai
sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'AGEA.».



 
Art. 26-ter.

Disposizioni in materia di servizi idrici

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarieta' nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni gia' affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorita' nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.



Riferimenti normativi.

- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 reca «Delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di
diretta applicazione» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario).
- Il testo dell'art. 150 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure
di affidamento). - 1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto
del piano d'ambito e del principio di unicita' della
gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione
fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del
servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai
principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformita'
ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo modalita' e
termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio nel rispetto delle competenze
regionali in materia.
3. La gestione puo' essere altresi' affidata a societa'
partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri
enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale,
qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche,
secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'art.
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o a
societa' solo parzialmente partecipate da tali enti,
secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'art.
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purche'
il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento,
con gara da espletarsi con le modalita' di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il
servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo
quanto previsto dall'art. 148, comma 5.».



 
Art. 27.

Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - LSU Calabria

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania e' concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 1156, dell'art. 1,
della citata legge 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei
piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad
assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di
23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto
importo;
"f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e' concesso un contributo per
l'anno 2007 di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e'
integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli
fini della presente lettera e della lettera f), i
lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81";
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.



 
Art. 27-bis.

Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del
Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella.

1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 940, dell'art. 1, della citata
legge 296/2006, e' il seguente:
«940. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel
Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del
Parco nazionale della Maiella e' erogata a favore dell'ente
Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e
dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro
2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso
tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel
rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni,
anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con
il personale che presta attivita' professionale e
collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla
base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione
del suddetto personale e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso
riduzione del fondo di cui al comma 96, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.».



 
Art. 28.

Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica
sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.

1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.
3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita' attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi', all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditivita' della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.
4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario «Gioventu' in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unita' di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita'. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, nel limite massimo di 15 unita', personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Riferimenti normativi.

- Il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, reca
«Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto
della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I.» (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1934, n. 305).
- Il testo dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70
(Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente), e' il
seguente:
«Art. 3 (Conferma, ristrutturazione e soppressione
degli enti pubblici). - Il Governo della Repubblica entro
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e'
delegato ad emanare decreti aventi valore di legge
contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini
dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico
del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla
presente legge.
Con gli stessi decreti e' disposta la eventuale
ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli
enti che abbiano identiche od analoghe competenze.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza
del triennio di cui al precedente art. 2, per la
soppressione degli enti non ritenuti necessari.
Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di
quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione
dell'opportunita' della loro soppressione, ristrutturazione
o fusione, il Governo terra' conto dei seguenti criteri:
1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di
una programmazione delle scelte produttive, della
qualificazione dello studio e della ricerca scientifica,
dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei
consumi sociali;
2) della economicita' dei singoli enti nella
attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche
alle esigenze di una riqualificazione e selezione della
spesa pubblica;
3) della convenienza che i singoli enti, per la
funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere
distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;
4) della competenza delle regioni.
Per l'emanazione dei decreti delegati si procedera', a
mezzo di apposito comitato costituito presso la Presidenza
del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ad una indagine condotta sull'attivita', sulla
consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttivita'
dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla
elaborazione elettronica dei dati, il comitato e'
autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di
qualificate societa', preferibilmente a partecipazione
statale.
Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati
nel secondo e nel terzo comma dell'art. 1, sono obbligati a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
entro i termini e con le modalita' stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, tutte le informazioni
sull'organizzazione, sull'attivita' e sulla situazione
degli enti che siano indicate nel decreto stesso.
L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza di
diritto dall'ufficio o dall'impiego dei rappresentanti
legali e dei direttori generali degli enti.
Gli enti stessi sono altresi' obbligati a fornire al
comitato, entro i termini e con le modalita' dallo stesso
stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste
ed a consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle
ispezioni disposte dal comitato stesso. Per l'inosservanza
di tali obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed i
funzionari responsabili sono puniti a norma dell'art. 328
del codice penale.
I decreti delegati, ciascuno dei quali puo' riguardare
uno o piu' enti, sono emanati su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una
commissione parlamentare composta da undici senatori e da
undici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati.
Ai fini del parere della commissione parlamentare, il
Governo trasmette alla commissione stessa gli schemi dei
decreti e, ove questi siano modificati, anche in
accoglimento delle indicazioni della commissione, gli
schemi definitivi dei decreti da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri e mette a
disposizione gli atti delle indagini compiute dal comitato.
Si prescinde dal parere della commissione qualora non
sia espresso nel termine di quarantacinque giorni
dall'invio degli schemi di decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile
1978, n. 250 reca «Conferma, ai sensi dell'art. 3 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa di previdenza per
l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)» (Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 7 giugno 1978).
- Il testo del comma 1291, dell'art. 1, della gia'
citata legge 296/2006, e' il seguente:
«1291. Al fine del potenziamento degli impianti
sportivi e per la promozione e la realizzazione di
interventi per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato
"Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale", al quale e' assegnata la somma di 33
milioni di euro per l'anno 2007».
- Il testo dell'art. 11, del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8 (Misure urgenti per la prevenzione e la
repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni
calcistiche, nonche' norme a sostegno della diffusione
dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle
manifestazioni sportive), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e' il seguente:
«Art. 11 (Programma straordinario per l'impiantistica
sportiva). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le
attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle
infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di
concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla
data di convocazione, un programma straordinario per
l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in
particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al
fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate
esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita'
della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a
strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro
delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti
dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.».
- Il testo dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito
sportivo con sede in Roma), e' il seguente:
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale
19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI
a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.».
- Il testo dell'art. 5, del decreto-legge 27 dicembre
2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle
direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per
l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative
all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia
nazionale per i giovani e al prelievo venatorio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, e' il seguente:
«Art. 5. (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e'
costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani,
con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le
politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta'
sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per
i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu',
costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale,
che viene conseguentemente soppressa. Le risorse
dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il
perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa
attribuite.».
- Il testo del comma 527, dell'art. 1, della gia'
citata legge n. 296/2006, e' il seguente:
«527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni
2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dai
commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75
milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a
25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel
limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun
anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 36, del decreto-legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
il seguente:
«Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge
18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti
di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed
eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti
assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa
valutazione circa l'opportunita' di attivazione di
contratti con le agenzie di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per la somministrazione a tempo determinato di
personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei
servizi.
1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme
contrattuali flessibili negli enti locali.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.».
- Il testo del comma 14, dell'art. 17, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Il testo del comma 2, dell'art. 19, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' il seguente:
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Il testo del comma 282, dell'art. 1, della citata
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
«282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extra-erariali
provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonche' le
modalita' di trasferimento periodico dei fondi per il
finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento
del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa
con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio
2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in
misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto
stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti
per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i
Giochi olimpici di Pechino 2008.».



 
Art. 29.

Contributi alla Fondazione ONAOSI

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformita' alle finalita' statutarie dell'ente rapportandone l'entita', per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuita' delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilita', la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonche' la democraticita' della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.



Riferimenti normativi.

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 5
giugno 2007 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª
Serie Speciale n. 24 del 20 giugno 2007.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 reca
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196).



 
Art. 30.

Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all'attivita' del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovra' allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passivita' in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla Tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita' e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche' dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Riferimenti normativi.

- Il testo della tabella A allegata al decreto-legge
19 novembre 2004, n. 277 («Interventi straordinari per il
riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine
Mauriziano di Torino»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 novembre 2004, n. 274 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 21 gennaio 2005, n. 4
(Gazzetta Ufficiale) 21 gennaio 2005, n. 16), e' il
seguente:
«Tabella A
1) La palazzina di caccia di Stupinigi, con le relative
pertinenze mobiliari, ivi compresi la biblioteca di
Stupinigi e gli archivi storici a Stupinigi, il giardino
retrostante ricompreso all'interno delle mura di cinta
circolari, nonche' le Esedre di Ponente e di Levante
antistanti la Palazzina e il Padiglione denominato
«Castelvecchio».
2) Il complesso monastico cistercense di S. Antonio di
Ranverso, con il relativo complesso edilizio del
Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli ambiti
territoriali circostanti per una fascia di cento metri a
partire dal limite esterno del Concentrico.
3) Il complesso monastico cistercense antoniano
dell'Abbazia di Staffarda, con il relativo complesso
edilizio del Concentrico, le pertinenze mobiliari e gli
ambiti territoriali circostanti per una fascia di cento
metri a partire dal limite esterno del Concentrico.».
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta'
coltivatrice) e, successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 8. In caso di trasferimento a titolo oneroso o di
concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a
compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante,
a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche'
coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia
venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di
imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso
di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il
fondo per il quale intende esercitare la prelazione in
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od
enfiteusi non superi il triplo della superficie
corrispondente alla capacita' lavorativa della sua
famiglia.
La prelazione non e' consentita nei casi di permuta,
vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento,
espropriazione per pubblica utilita' e quando i terreni in
base a piani regolatori, anche se non ancora approvati,
siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica.
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto,
per quota di fondo, da un componente la famiglia
coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che
in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri
componenti hanno diritto alla prelazione sempreche' siano
coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa
familiare in comune.
Il proprietario deve notificare con lettera
raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione
trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono
essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di
vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per
l'eventualita' della prelazione. Il coltivatore deve
esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.
Qualora il proprietario non provveda a tale
notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo
al diritto di prelazione puo', entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il
fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente
causa.
Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato
entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo
giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione
dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda
ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai
sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma e'
sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione
del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia
espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta
e, comunque, per non piu' di un anno. In tal caso
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere
entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui
all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo e'
differito il trasferimento della proprieta' e' sottoposto
alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il
termine stabilito.
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una
pluralita' di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione
non puo' essere esercitata che da tutti congiuntamente.
Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione puo' essere
esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri
o coloni purche' la superficie del fondo non ecceda il
triplo della complessiva capacita' lavorativa delle loro
famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che
entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto
comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione.
Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale
abbia cessato di far parte della conduzione colonica in
comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro
cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli
altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta
quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste
dalla presente legge, sempreche' l'acquisto sia fatto allo
scopo di assicurare il consolidamento di impresa
coltivatrice familiare di dimensioni economicamente
efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il
proprietario della quota non consente alla vendita,
mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti
leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati
dal precedente comma e' demandato all'Ispettorato agrario
provinciale competente per territorio.
Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se
coltivatori diretti, i coeredi del venditore.».
- Il testo dell'art. 7, della legge 14 agosto 1971, n.
817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze
per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice), e' il
seguente:
«Art. 7. Il termine di quattro anni previsto dal primo
comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per
l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.».
- Il testo del terzo comma, dell'art. 67, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa, e' il seguente:
«Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato
preventivo.».
Il titolo V del citato regio decreto n. 267 del 1942
recita: «Titolo V - Della liquidazione coatta
amministrativa.».
- Il testo degli articoli 183 e 184 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
e' il seguente:
«Art. 183 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o
il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice il detto
reddito concorre a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che
ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso
tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale,
quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra
il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o
della societa' all'inizio del procedimento, determinato in
base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio
netto dell'impresa o della societa' all'inizio del
procedimento concorsuale e' determinato mediante il
confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita'
risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e
allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal
commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato
nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a
quello delle attivita'.
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui
al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel
fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore
o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o
ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il
procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano
le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni
e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione
a norma dell'art. 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
impresa relativo al periodo di durata del procedimento e'
commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e'
prelevata sulla stessa.
Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui
all'art. 90, comma 1, e di quelli personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o
nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento
ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita.».
«Art. 184 (Applicazione analogica). - 1. Le
disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto
applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di
enti diversi dalle societa'.».



 
Art. 31.

Contributi ad enti e associazioni

1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di favorire l'attivita' di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di universita' estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e' concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalita' italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo puo' essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma.
3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della «Lega del filo d'oro».



Riferimenti normativi.

- La legge 11 luglio 2002, n. 148 reca: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno» (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.).



 
Art. 32.

Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Riferimenti normativi.

- La legge 24 dicembre 1985, n. 808 reca «Interventi
per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1986, n. 5).
- Il testo dei commi 638 e 639, dell'art. 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
cento annuo.»
«639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca
di cui al comma 638 e' determinato annualmente nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato
nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita
previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al
fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai
sensi del presente comma, previa compensazione con il
fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque
nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono
essere altresi' determinati i pagamenti annuali che non
concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma
e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi
agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita'
per conto e nell'interesse dei Ministeri che li
finanziano.».



 
Art. 33.

Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di eta' od incapace di intendere e di volere e' corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano gia' titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e' definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.



Riferimenti normativi.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni reca: «Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
1998, n. 90).
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola,
universita', beni culturali ed in favore di soggetti
affetti da gravi patologie, nonche' in tema di
rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, e' il seguente:
«Art. 4. (Indennizzo per i soggetti emofilici
danneggiati da somministrazione di emoderivati). - 1. Ai
soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile
2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalita' e del
termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in
data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di
ammissione a procedura transattiva e per i quali la
medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre
2005, e' attribuito, in aggiunta a quello gia' percepito ai
sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore
indennizzo per un importo equivalente a quello derivante
dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal
citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003,
sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico
istituito con decreto del Ministro della salute in data
13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore
indennizzo e' subordinata alla formale rinuncia, da parte
degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di
natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione,
a spese compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per
l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il
medesimo esercizio dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge
23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 2003, n. 141.».
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210 reca: «Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55).
- Il testo degli articoli 4 e 1, comma 3 della legge
29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie), e' il seguente:
«Art. 4. - 1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1
e' ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno
una tantum, il cui ammontare e' determinato dalla
commissione di cui all'art. 2, sino alla misura massima di
dieci annualita' dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1
dell'art. 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo
medesimo. Esso e' corrisposto per la meta' al soggetto
danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o
abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa.
2. Le annualita' pregresse sono definite con tabelle di
conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra
la data del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di
ottenimento dell'indennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi del presente
articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere
dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
«3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia
derivato il decesso in data successiva a quella di entrata
in vigore della presente legge, l'avente diritto puo'
optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un
assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in
cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della
presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine
i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i
genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.».



 
Art. 34.

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.



Riferimenti normativi.

- Il testo dei commi 563 e 564, dell'art. 1, della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
«563. Per vittime del dovere devono intendersi i
soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o
che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita'
di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.».
«564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate
dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.».
- Il testo dell'art. 1, della legge 20 ottobre 1990, n.
302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata), e' il seguente:
«Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si
era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.».
- Il testo dei commi 1 e 5, dell'art. 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice), e' il
seguente:
«Art. 5. - 1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'art.
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita'
riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
2. - 4. (Omissis).
5. L'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art.
12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come
sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge
23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di
200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la
spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.».
- Il testo del comma 7, dell'art. 11-ter, della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo del secondo comma, dell'art. 7, della gia'
citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della
citata legge n. 206 del 2004, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonche' ai loro familiari superstiti. Ai fini
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di
terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio
nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti
indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro
aereo di Ustica del 1980 nonche' ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca».
Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 20
ottobre 1990, n. 302, nella legge 23 novembre 1998, n. 407,
e successive modificazioni, nonche' l'art. 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.».
«Art. 2. - 1. Ai fini della liquidazione della pensione
e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento
equipollente a chiunque subisca o abbia subito
un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in
conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, la retribuzione
pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di
una quota del 7,5 per cento.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione
della misura della pensione e ai relativi benefici sulla
base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro
che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di
maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative
obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi
professionisti.»
«Art. 3. - 1. A tutti coloro che hanno subito
un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado
della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche
superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche
maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi
dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti e' riconosciuto un aumento figurativo
di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica
maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento
di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale
fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno
2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata
del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed
erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della
pensione.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).».



 
Art. 35.

Fondo per le zone di confine

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovra' avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti».
1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6. Fondo speciale tabella A della legge
27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di
spesa e finanziamento di interventi vari.
1. All'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'unita'
previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente
come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
apportata la seguente variazione in aumento: =====================================================================
| 2007 |2008|2009 =====================================================================
|(migliaia di euro)| | Ministero dell'economia e delle finanze |68.300 | |
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente, come determinata dalla
tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano
al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi
e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di
euro per l'anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN),
nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto
stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti,
prevista dall'art. 1, comma 1043, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca
scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del
trasporto marittimo, e' autorizzato un contributo
straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario
2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento di interventi infrastrutturali in materia di
viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS
S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse
derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere
effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per
l'anno 2007.
6. All'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo
comma, le parole da: «con priorita» fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con
le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle
nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni, con priorita' per le
province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni
di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del
predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento
per gli affari regionali provvede a finanziare, in
applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto
del Presidente del Consiglio e sentite le regioni
interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo
economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con
le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione
dovra' avere particolare importanza la caratteristica
sovracomunale dei progetti.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia
universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in
base ai contratti di programma stipulati con le universita'
in attuazione dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia
universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di
euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per
gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 36.

Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150°
anniversario dell'Unita' nazionale

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali, funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unita' d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivita' di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonche' di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle citta' di preminente rilievo per il processo di Unita' della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identita' ed Unita' nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realta' pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia e' autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unita' d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalita' qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico, cui e' demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unita' nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
 
Art. 37.

Investimenti degli enti previdenziali pubblici

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia' approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».



 
Art. 38.

Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del
casellario giudiziale

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 97 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 97 (Comunicazioni al servizio informatico). - 1.
I provvedimenti con i quali e' disposta una misura
cautelare personale sono comunicati, a cura della
cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio
informatico istituito con decreto del ministro di grazia e
giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa
comunicazione e' altresi' data quando e' dichiarato lo
stato di latitanza.
2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla
comunicazione prevista dal comma primo provvede la
direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o
l'arrestato e' consegnato;
3. Deve essere altresi' data immediata comunicazione al
servizio previsto dal comma primo del provvedimento con cui
e' ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato nonche' di ogni provvedimento estintivo o
modificativo delle misure cautelari personali. Alla
comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria
dell'autorita' giudiziaria che ha adottato il
provvedimento.».



 
Art. 39.

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: «nell'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».
2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive».
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;
b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita' funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56».
4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «di euro 0,52» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La misura del compenso puo' essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: «la misura del compenso spettante e» sono soppresse;
2) l'ultimo periodo e' soppresso.
4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.
4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalita' telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, e' fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater puo' essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento».
5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari».
6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese»;
b) all'articolo 48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».
8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»;
b) il comma 2 e' abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennita' di fine rapporto, per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonche' per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a 100 euro».
8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico e' limitato fino alle ore 11».



Riferimenti normativi.

- Si trascrive il testo vigente del comma 104 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (...)
(omissis)
104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a
decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai
fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato
l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno precedente».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2752, primo
comma, del codice civile come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato per
l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti
locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, per l'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi,
diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771,
iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
concessionario del servizio di riscossione procede o
interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del
debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme
relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello
dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla
pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni».
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 10 e 15
del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione testo unico delle imposte sui
redditi) come modificati dalla presente legge:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della
deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a
carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'art. 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni
ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari istituite
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1 relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del
comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. [L'importo
della deduzione spettante non puo' comunque essere
superiore all'ammontare del suddetto reddito di
fabbricati]. Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'art. 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se
dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti
locata.».
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve
essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
universita' ubicata in un comune diverso da quello di
residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari
situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o
in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633
euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi
di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f),
i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta
anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla
lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli
oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non
si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza
nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
le persone indicate nell'art. 12 ancorche' non si trovino
nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
- Si trascrive il testo vigente dei commi 56 e 57
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(finanziaria 2007), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (...).
(Omissis).
56. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito il sistema integrato delle banche dati
in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione, al costante scambio ed alla gestione
coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico
per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e
dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di
vigilanza sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio
giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare
entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di
interesse nazionale che compongono il sistema integrato e
sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la
consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni
abilitate nonche' i servizi di natura amministrativa e
tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze
eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la
utilizzazione e la valorizzazione del sistema. Il Ministro
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di
tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria,
l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la
razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del
sistema informativo della fiscalita' funzionali ad
un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema
integrato di cui al comma 56.
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma
unificata, in relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via
telematica del servizio telematico Internet ovvero di un
incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al
comma precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il
servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce
corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. La misura del compenso puo' essere adeguata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008
ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo
adeguamento.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello
svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo.».
- Si trascrive il testo vigente dei commi 7-ter e 12
dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, come, rispettivamente, introdotto e modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1-7-bis (omissis).
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8-11. (omissis).
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2010.».
- Si trascrive il testo vigente del comma 2 lettera b)
dell'art. 19 e il comma 1 dell'art. 53 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
«Art. 19 (Discarico per inesigibilita). - 1. Ai fini
del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale
comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al
concessionario, della cartella di pagamento, entro
l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo
ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese
successivo nonche', nel caso previsto dall'art. 32,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata
indicata nel ruolo;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche
in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli;
la prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con
decreto del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno
successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di
inesigibilita' prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua
presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso
per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su
tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo, nonche' sui nuovi beni la cui esistenza e' stata
comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attivita'
conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a
ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al
concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
al discarico i vizi e le irregolarita' compiute
nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento e
nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di
inesigibilita', totale o parziale, della quota, il
concessionario e' automaticamente discaricato,
contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive
nonche' conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure
esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
fino al discarico delle relative quote, dallo stesso
concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
richiedere al concessionario la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende
esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a
disposizione, tale documentazione perde il diritto al
discarico della quota.».
«Art. 53 (Altre violazioni). - 1. Per le violazioni
delle disposizioni del presente decreto, diverse da quelle
previste negli articoli da 47 a 52, si applica al
concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire duecentomila a lire due milioni.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del
comma 1 anche quelle relative ad ordini impartiti
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del presente decreto, anche se contenuti in
circolari.».
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999,
n. 321:
«Art. 3 (Procedura di formazione e consegna del ruolo
con l'ausilio del CNC). - 1. Nel caso in cui l'ente
creditore non possa utilizzare la procedura di cui all'art.
2, alla compilazione informatizzata dei ruoli provvede il
CNC sulla base di minute trasmesse dagli enti creditori su
supporto informatico o cartaceo.
2. Le minute dei ruoli contengono l'indicazione dei
seguenti elementi:
a) l'ente creditore;
b) l'ente beneficiario, se diverso dall'ente
creditore;
c) la specie del ruolo;
d) il codice fiscale dei debitori;
e) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data
di nascita, per le persone fisiche;
f) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e
la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
g) per ogni art. di ruolo, il codice o, in mancanza,
la descrizione;
h) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
i) gli importi a carico di ciascun debitore. Per gli
interessi, gli accessori e le sanzioni, l'ente creditore
puo' limitarsi ad indicare nella minuta gli elementi
necessari al calcolo degli stessi da parte del CNC;
l) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere
riscosso, l'importo totale di ciascuna di esse e la cadenza
delle stesse;
m) l'importo totale relativo a ogni pagina e
all'intera minuta;
n) l'indicazione sintetica degli elementi sulla base
dei quali e' stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel
caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto
precedentemente notificato, devono essere indicati gli
estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
3. La trasmissione delle minute redatte su supporto
informatico e' effettuata in conformita' alle specifiche
tecniche definite d'intesa tra il singolo ente creditore ed
il CNC.
4. Il CNC, ricevute le minute, provvede alla
informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la
codifica ed il controllo dei dati trasmessi, richiedendo al
sistema informativo del Ministero delle finanze la
convalida, la fornitura o l'attribuzione del codice fiscale
e del domicilio fiscale del debitore, escludendo le quote
concernenti importi inferiori a quello stabilito con il
regolamento di cui all'art. 12-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
quelle prive di almeno uno dei dati di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) f), g), h), i) e l) e quantificando
gli interessi, le sanzioni e gli accessori non direttamente
determinati nella minuta dall'ente creditore.
5. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia se determinati
direttamente dall'ente creditore, sia se quantificati dal
CNC, sono calcolati:
a) per i ruoli provenienti da minute redatte su
supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno
15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo;
b) per i ruoli provenienti da minute redatte su
supporto cartaceo pervenute al CNC dal giorno 16 all'ultimo
giorno del mese, fino al giorno 25 del terzo mese
successivo;
c) per i ruoli provenienti da minute redatte su
supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al
giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese
successivo;
d) per i ruoli provenienti da minute redatte su
supporto informatico pervenute al CNC dal giorno 16
all'ultimo giorno del mese, fino al giorno 10 del terzo
mese successivo.
6. Dopo aver svolto le attivita' previste dal comma 4,
il CNC restituisce in duplice esemplare i ruoli
informatizzati agli enti creditori. La restituzione dei
ruoli informatizzati provenienti da supporto cartaceo
avviene:
a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al
giorno 15 del mese, entro il giorno 15 del secondo mese
successivo;
b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16
all'ultimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del
secondo mese successivo.
7. La restituzione dei ruoli informatizzati provenienti
da supporto magnetico avviene:
a) per le minute pervenute al CNC dal giorno 1 al
giorno 15 del mese, entro l'ultimo giorno del mese
successivo;
b) per le minute pervenute al CNC dal giorno 16
all'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del secondo
mese successivo.
8. Entro dieci giorni dalla restituzione effettuata ai
sensi dei commi 6 e 7, l'ente creditore rende esecutivo il
ruolo con la sottoscrizione del prospetto di cui all'art.
1, comma 1, e ne consegna un esemplare al competente
concessionario mediante trasmissione al CNC.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 e del
comma 1 dell'art. 48 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Rimborso delle somme iscritte a ruolo
riconosciute indebite). - 1. Se le somme iscritte a ruolo,
pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente
creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il
concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di
tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente
diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri
sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che
intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente
bancario o postale.
1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al
comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione
dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa
richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante
bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite
dell'importo delle relative spese.
2. L'ente creditore restituisce al concessionario le
somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle
stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno
dell'effettuazione del rimborso al debitore.
3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di
restituzione al concessionario delle somme anticipate sono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute
indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica
il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto
dal comma 3.
5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con
proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso
differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.»;
«Art. 48 (Ritardo nell'esecuzione della restituzione di
somme dichiarate indebite). - 1. Il concessionario che,
senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte,
entro i termini di cui all'art. 26, comma 1-bis, la
restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute
indebite, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere
al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno
successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto
essere effettuata.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Comunicazione degli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle
dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito
previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'art.
3, comma 3, se previsto nell'incarico di trasmissione,
portano a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione
delle dichiarazioni contenuti nell'invito.
2. (Abrogato).
3. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a
quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della
risposta telematica.».



 
Art. 39-bis.

Diritti aeroportuali di imbarco

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.



Riferimenti normativi.

- Il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e
successive modificazioni reca «Istituzione di una tassa di
sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e
per via marittima. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 marzo 1974, n. 68).
- La legge 5 maggio 1976, n. 324 reca: «Nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al
traffico aereo civile» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 1976, n. 142).
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999,
n. 85 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5
del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in
materia di affidamento in concessione dei servizi di
sicurezza):
«Art. 8 (Costi e recupero a carico dell'utenza). - 1.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con
apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza che
effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale
corrispettivo del servizio reso, di cui all'art. 2,
comma 1, del presente regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2,50 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai
propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e,
quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito
presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».



 
Art. 39-ter.

Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e
autoambulanze.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, nel punto 12:
1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» e' sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;
2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»;
b) alla tabella A, nel punto 13:
1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» e' soppressa;
2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» e' sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per 1.000 litri»;
3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri».
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).



Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo della tabella A del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), cosi' come modificata dalla presente
legge: «Tabella A

IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO
L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

=====================================================================
Impieghi | Agevolazione =====================================================================
1. Impieghi diversi da carburante per| motori o da combustibile per | riscaldamento.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
2. Impieghi come carburanti per la | navigazione aerea diversa | dall'aviazione privata da diporto e per| i voli didattici [1].... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
3. Impieghi come carburanti per la | navigazione nelle acque marine | comunitarie, compresa la pesca, con | esclusione delle imbarcazioni private | da diporto, e impieghi come carburanti | per la navigazione nelle acque interne,| limitatamente al trasporto delle merci,| e per il dragaggio di vie navigabili e | porti [1].... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
4. Impiego nei trasporti ferroviari | di passeggeri e merci.... |30% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
5. Impieghi in lavori agricoli, | orticoli, in allevamento, nella | silvicoltura e piscicoltura e nella | florovivaistica: | ---------------------------------------------------------------------
- gasolio.... |30% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
- oli vegetali non modificati | chimicamente.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
- benzina.... |55% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione per la benzina e' | limitata alle macchine agricole con | potenza del motore non superiore a 40 | CV e non adibite a lavori per conto | terzi; tali limitazioni non si | applicano alle mietitrebbie. | ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione viene concessa, anche | mediante crediti o buoni d'imposta, | sulla base di criteri stabiliti, in | relazione alla estensione dei terreni, | alla qualita' delle colture ed alla | dotazione delle macchine agricole | effettivamente utilizzate, con decreto | del Ministro delle finanze, di concerto| con il Ministro delle risorse agricole,| alimentari e forestali, da emanare ai | sensi dell'art. 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400. | ---------------------------------------------------------------------
6. Prosciugamento e sistemazione dei | terreni allagati nelle zone colpite da | alluvione.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
7. Sollevamento delle acque allo | scopo di agevolare la coltivazione dei | fondi rustici sui terreni | bonificati.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
8. Prove sperimentali, collaudo di | motori di aviazione e marina e | revisione dei motori di aviazione, nei | quantitativi stabiliti | dall'Amministrazione finanziaria.... |30% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
9. Produzione di forza motrice con | motori fissi in stabilimenti | industriali, agricolo-industriali, | laboratori, cantieri di ricerche di | idrocarburi e di forze endogene e | cantieri di costruzione (escluso il gas| naturale).... |30% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
10. Gas naturale impiegato negli usi | di cantiere, nei motori fissi e nelle | operazioni di campo per la coltivazione| di idrocarburi.... |euro 11,73 per 1000 mc. ---------------------------------------------------------------------
11. Produzione, diretta o indiretta, | di energia elettrica con impianti | obbligati alla denuncia prevista dalle | disposizioni che disciplinano l'imposta| di consumo sull'energia elettrica: | ---------------------------------------------------------------------
- oli vegetali non modificati | chimicamente.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
- gas naturale e gas di petrolio | liquefatti.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
- gasolio.... |L. 23.800 per 1.000 l ---------------------------------------------------------------------
- olio combustibile e prodotti | energetici greggi, naturali.... |L. 28.400 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
- carbone, lignite e coke (codici | NC 2701, 2702 e 2704).... |euro 2,60 per 1000 kg ---------------------------------------------------------------------
In caso di autoproduzione di energia | elettrica, le aliquote per il gasolio, | per l'olio combustibile e per i | prodotti energetici greggi sono le | seguenti: | ---------------------------------------------------------------------
- gasolio.... |L. 840 per 1.000 l ---------------------------------------------------------------------
- olio combustibile.... |L. 1.000 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
- prodotti energetici greggi, | naturali.... |L. 2.500 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione e' accordata: | ---------------------------------------------------------------------
a) ai prodotti petroliferi nei | limiti dei quantitativi impiegati nella| produzione di energia elettrica; | ---------------------------------------------------------------------
b) ai prodotti energetici greggi, | naturali, impiegati nella stessa area | di estrazione per la produzione e per | l'autoproduzione di energia elettrica e| vapore; | ---------------------------------------------------------------------
c) ai prodotti energetici impiegati| in impianti petrolchimici per | l'alimentazione di centrali combinate | termoelettriche per l'autoproduzione di| energia elettrica e vapore tecnologico | per usi interni. | ---------------------------------------------------------------------
12. Azionamento delle autovetture da | noleggio da piazza, compresi i | motoscafi che in talune localita' | sostituiscono le vetture da piazza e | quelli lacuali, adibiti al servizio | pubblico da banchina per il trasporto | di persone: | ---------------------------------------------------------------------
- benzina:.... |euro 359,00 per 1.000 litri ---------------------------------------------------------------------
- gasolio.... |euro 302,00 per 1.000 litri ---------------------------------------------------------------------
- gas di petrolio liquefatti | (GPL).... |40 per cento aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
- gas naturale.... |40 per cento aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
L'agevolazione e' concessa entro i | seguenti quantitativi giornalieri | presumendo, in caso di alimentazione | promiscua a benzina e GPL o gas | naturale, un consumo di GPL o gas | naturale pari al 70 per cento del | consumo totale: | ---------------------------------------------------------------------
a) litri 18 o metri cubi 18 | relativamente al gas naturale per ogni | autovettura circolante nei comuni con | popolazione superiore a 500.000 | abitanti; | ---------------------------------------------------------------------
b) litri 14 o metri cubi 14 | relativamente al gas naturale per ogni | autovettura circolante nei comuni con | popolazione superiore a 100.000 | abitanti, ma non a 500.000 abitanti; | ---------------------------------------------------------------------
c) litri 11 o metri cubi 11 | relativamente al gas naturale per ogni | autovettura circolante nei comuni con | popolazione di 100.000 abitanti o meno.| ---------------------------------------------------------------------
13. Azionamento delle autoambulanze, | destinate al trasporto degli ammalati e| dei feriti di pertinenza dei vari enti | di assistenza e di pronto soccorso da | determinare con provvedimento | dell'amministrazione finanziaria (nei | limiti e con le modalita' stabiliti con| il decreto del Ministro delle finanze | di cui all'art. 67): | ---------------------------------------------------------------------
- benzina:.... |359,00 euro per 1.000 litri ---------------------------------------------------------------------
- gasolio.... |euro 302,00 per 1.000 litri ---------------------------------------------------------------------
- gas di petrolio liquefatti | (GPL).... |40 per cento aliquote normale ---------------------------------------------------------------------
- gas naturale.... |40 per cento aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
Le agevolazioni previste per le | autovetture da noleggio da piazza e per| le autoambulanze, di cui ai punti 12 e | 13, sono concesse mediante crediti | d'imposta da utilizzare in | compensazione ai sensi dell'art. 17 del| decreto legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, ovvero| mediante buoni d'imposta. I crediti ed | i buoni d'imposta non concorrono alla | formazione del reddito imponibile e non| vanno considerati ai fini del rapporto | di cui all'art. 63 del testo unico | delle imposte sui redditi, approvato | con decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni. | ---------------------------------------------------------------------
14. Produzione e di magnesio da acqua| di mare.... |esenzione ---------------------------------------------------------------------
15. Gas di petrolio liquefatti | utilizzati, negli impianti | centralizzati per usi industriali [2] e| dagli autobus urbani ed extraurbani | adibiti al servizio pubblico.... |10% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
16. Prodotti energetici iniettati | negli altiforni per la realizzazione | dei processi produttivi.... |esenzione

(1) Per «aviazione privata da diporto» e per
«imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un
aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario
o della persona fisica o giuridica autorizzata ad
utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per
qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in
particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o
merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per
conto di autorita' pubbliche.
(2) per la individuazione degli usi industriali si
rinvia a quanto disposto nell'art. 26, comma 3.».



 
Art. 39-quater.

Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in
spettacoli di intrattenimento.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 188 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«188. Per le esibizioni in musicali dal vivo in
spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in
celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche
effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti
fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione
di eta' superiore a sessantacinque anni e da coloro che
svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono gia'
tenuti al versamento dei contributi ai fini della
previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella
per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti
solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita
per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le
minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti
dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15
milioni di euro annui.



 
Art. 39-quinquies.

Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini
fiscali per i residenti a Campione d'Italia

1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' abrogato.
 
Art. 40.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

1. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara' operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.
4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.
5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato in concessione a piu' concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio e' affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;
c) le modalita' per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.
6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformita' ai seguenti principi e criteri:
a) tutela del consumatore;
b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessita', di proporzionalita' e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;
c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;
d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche' delle relative modalita' di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;
e) pluralita' dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza;
g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza e' definita con specifici decreti direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila» sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformita' con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.
7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale».



Riferimenti normativi.

- Si trascrive l testo vigente del comma 90 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria
2007):
«Art. 1 - (..) (omissis).
90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalita' di
affidamento in concessione della gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione
aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri,
secondo i principi e le regole previste in materia dalla
normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il
determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale
del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore
nazionale da affidare con procedura di selezione,
dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e
delle relative forme di partecipazione a distanza, nonche'
di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco
dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a
totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il
costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione
della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli
attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a
totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti
interessi pubblici connessi al loro regolare ed
ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di
vendita titolari di contratti con concessionari per la
commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata
con la finalita' di progressiva costituzione della rete
unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di
una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti
con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del
Lotto.».
- Si trascrive il testo vigente del comma 15 dell'art.
1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«Art. 1 (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria). - 1-14
(omissis).
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche al riordino delle
Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli
strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei
bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa
pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
(omissis).».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 73 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con
decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il
ministro al fine di curare la transizione durante le fasi
del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle
relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari
dello stato di previsione della spesa del ministero delle
finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate
dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
al presente comma partecipano, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie
interessate.
2. Il ministro delle finanze provvede con propri
decreti a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna
agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze
approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai dipartimenti del ministero.
5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attivita' di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente art. possono essere
modificati con decreto del ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive
integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358 e successive integrazioni e modifiche, degli
articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e
successive integrazioni e modifiche.».
- Si trascrive il testo del comma 287, lettera i)
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,(legge
finanziaria 2005), gia' modificato dal comma 4, lettera i),
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dalla presente legge :
«Art. 1 (..). - (omissis).
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi
diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pub-blici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (...) - 1. E' istituita, a decorrere dal
1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle
aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare
la parte specificamente indicata per i comuni e quella
relativa alle province, quest'ultima finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei
compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali;
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la
pubblicazione della delibera sia effettuata entro il
31 dicembre precedente l'anno di riferimento.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il
domicilio fiscale alla data di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e'
versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art.
2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto
sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso
anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6 .
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte
sui redditi» sono inserite le seguenti: «, alle relative
addizionali»;
b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.».
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. E'
istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'
deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le
regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente,
si applichi anche al periodo di imposta al quale si
riferisce l'addizionale.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale
regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di
paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel
periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni
di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella
certificazione unica di cui all'art. 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale e' versata, in unica
soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale
stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro
dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in
cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle
attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale
regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono
agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo
aver acquisiti gli elementi necessari presso
l'amministrazione finanziaria.
7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis)
all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche».
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello
0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.».



 
Art. 41.

Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di
edilizia abitativa

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarieta' sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita societa' di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta' dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.
 
Art. 42.

Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono
macchine agricole.

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma.
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.
2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 1050 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad
Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'art. 18, commi 1-bis e
6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come
modificato dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata la spesa
di 48 milioni di euro per l'anno 2007.».
- Si riporta il testo del comma 1090 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089
si applica anche alle imprese in attivita' alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se con
un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo inferiore a
tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da
considerare e' quella risultante dagli investimenti
effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o
a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai
fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di
imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai
commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita'. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono dettate le modalita' applicative dei
commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni
di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le
politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti,
per periodi temporalmente circoscritti, al fine di
riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo
alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in
conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal
Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni
assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli
altri Paesi.».
- Si riporta il testo del comma 289 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese
agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio
di certificazione e controllo della qualita' ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del
24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi
o costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito
d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese
sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati
e delle relative attestazioni di conformita'. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di
cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n.
38):
«2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto
apposito stanziamento sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori».
- Si riporta il testo del comma 1072 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2006, n. 254 reca: «Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
2006, n. 199).
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada):
«Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonche' azionare determinati strumenti,
eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu'
assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere
equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico
e trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte
integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.».
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1.
Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme
del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze
provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di
fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera'
la denominazione di «catasto dei fabbricati».
L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla
individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura
che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto.
Si provvede anche mediante ricognizione generale del
territorio basata su informazioni derivanti da rilievi
aerofotografici.
2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della
nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi
alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Con
lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i
termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale
abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta'
o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal
soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a
cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti
di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in
agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa'
agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della
lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica
di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580
b) abrogata;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve
avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita'
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla meta' del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in
agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il
volume di affari derivante da attivita' agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad
un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo
la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari
dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo
svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135
del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli
attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in
zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso
chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis,
destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si
considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui
terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi
risultino ubicati nello stesso comune o in comuni
confinanti.
5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata
congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri
diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti
che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo,
i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali
soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta
l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad
uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere
soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu'
unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso
nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei
medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei
requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di
cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per
un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20
metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La
consistenza catastale e' definita in base ai criteri
vigenti per il catasto dei fabbricati.
6. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino
soddisfatte le condizioni previste dal comma 3,
lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve
essere comprovato da apposita autocertificazione con firma
autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, gia'
in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale
registrazione e' esente dall'imposta di registro.
8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n. 165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'art. 52,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre
1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si
applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da
quello abitativo, che non presentano i requisiti di
ruralita' di cui al comma 3.
9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei
fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti
di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo
alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di eventuali
tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso
prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio
1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le
altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
immobili, purche' detti immobili siano stati oggetto,
ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria
edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano
dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le
modalita' previste dalle norme di attuazione dell'art. 2,
commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
10. Abrogato.
11. Per l'espletamento e la semplificazione delle
operazioni di revisione generale di classamento previste
dall'art. 2, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal
comma 22 dell'art. 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unita'
immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono
effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A
decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle
unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono
determinate con riferimento al "metro quadrato" di
superficie catastale. La suddetta superficie e' definita
con il decreto del Ministro delle finanze previsto
dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75.
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi
catastali ed ipotecari, la completa automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' la verifica
ed il controllo dei dati acquisiti, e' istituito un sistema
di collegamento con interscambio informativo tra
l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la
professione notarile. Con apposito regolamento governativo,
da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il
Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le
modalita' di attuazione, accesso ed adeguamento delle
banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da
parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve
prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare
con apposito decreto del Ministro delle finanze, il
conservatore puo' rifiutare, ai sensi dell'art. 2674 del
codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la
trascrizione di atti tra vivi contenenti dati
identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di
costituzione di diritti reali, non conformi a quelli
acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti
stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati
catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute
nelle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-quinquies e
1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti,
altresi', nuovi criteri per la definizione delle modalita',
dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti
rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e
dal catasto con apparecchiature elettroniche.
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto
che, a far tempo dall'attivazione del sistema di
collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria i dati relativi
all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del
territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e
della pubblicita' immobiliare e possono fornire
direttamente agli interessati i servizi di consultazione e
certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In
tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie
vigenti per la consultazione e' aumentata del 20 per cento
e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo
complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere
che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione
vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili,
nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni
grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono
stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali
e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali
dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15.
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle
disposizioni del presente articolo, e' destinata ad
integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi
informatici comunali per gli scopi indicati nel primo
periodo del comma 13. Alle predette attivita' provvede
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale
comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del
servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono
stabilite le modalita' di individuazione, riparto e
versamento della quota di gettito sopra indicata da parte
dei concessionari della riscossione.».



 
Art. 42-bis.

Fabbricati rurali

1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
b) al comma 3, la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».
 
Art. 42-ter.

Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 1193 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1193 (Inosservanza delle disposizioni sui
documenti di bordo). - Il comandante di nave o di
aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti
prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296.
La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro
nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca
all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di
bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto
ore dall'accertamento della violazione di cui al primo
comma.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o
di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di
bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.».



 
Art. 43.
Lavori socialmente utili

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita'
socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156,
lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono essere effettuate anche in soprannumero nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con
meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della
citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le
assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre
assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della
relativa temporanea eccedenza.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 1156 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei
piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad
assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di
23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto
importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e' concesso un contributo per
l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti
parte del bacino di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra
individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'art.
2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, delle medesime regioni.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.».
- Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».



 
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a
basso reddito

1. In attesa dell'introduzione di una disciplina organica
delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento
di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso
reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno
2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007,
una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso
forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie
affluite all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la
misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a
coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico
di altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre,
attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150
per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a
carico di piu' soggetti la detrazione fiscale e' ripartita
in proporzione alla percentuale di spettanza della
detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con
una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per
l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3,
le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento
ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le
modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2
nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo sono stabilite con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non
spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno
2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: «La detrazione e' ammessa
a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte
del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro
diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi
antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio
dei lavori di costruzione».



Riferimenti normativi.

- Il testo del comma 1-ter dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 39.



 
Art. 45.

Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia e del Fondo politiche sociali

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 1259 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della
solidarieta' sociale e per i diritti e le pari
opportunita', promuove, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti,
sulla base dei principi fondamentali contenuti nella
legislazione statale, i livelli essenziali delle
prestazioni e i criteri e le modalita' sulla cui base le
regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i
servizi integrativi, diversificati per modalita'
strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e
i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le
famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il
conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della
copertura territoriale del 33 per cento fissato dal
Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di
attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del
Paese. Per le finalita' del piano e' autorizzata una spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), come determinata dalla tabella C allegata alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».



 
Art. 46.

Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999):
«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza
e l'approvvigionamento strategico dell'energia). - 1. L'uso
o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di
impianti destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza
e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e'
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di
gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la
Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante
la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel
termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti
la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
Conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al
comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
della presente legge.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca:
«Norme in materia ambientale» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficile 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione
in materia portuale):
«3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita
l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal
comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e'
istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e'
adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il
comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato
per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si
intende reso in senso favorevole.».



 
Art. 46-bis.

Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi
essenziali nel settore della distribuzione del gas

1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione
della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 14 (Attivita' di distribuzione). - 1. L'attivita'
di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio
pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti
locali che affidano il servizio, anche in forma associata,
svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione e di controllo sulle attivita' di
distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del
servizio sono regolati da appositi contratti di servizio,
sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e
proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti) convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di energia e
attivita' produttive). - 1. Il termine del periodo
transitorio previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al
31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al
31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle
condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15.».



 
Art. 46-ter.

Sostegno all'imprenditoria femminile

1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge vengono stabiliti le modalita' di
funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo
comma 847, le priorita' di intervento e le condizioni per
la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a
carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo
di cui al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».



 
Art. 46-quater.

Pesca e vittime del mare

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalita' attuative per la restituzione delle somme.
2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.



Riferimenti normativi.

- Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 655, reca: «Misure urgenti in materia di pesca e
acquacoltura» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° ottobre 1994, n. 230).
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
reca: «Interventi urgenti per il risanamento e
l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate
e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e
nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1995, n.
77).
- Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, reca: «Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305).
- La decisione 2000/394/CE della Commissione del
25 novembre 1999 reca: «Misure di aiuto in favore delle
imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste
dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli
oneri sociali [notificata con il numero C(1999) 4268]
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 150 del 23 giugno
2000, pag. 0050-0063).
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa):
«1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo
di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla
corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto
in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali sono
determinate le modalita' per l'erogazione dei contributi
anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria):
«3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di
8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.».



 
Art. 46-quinquies.

Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprieta' di un produttore, quest'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.
 
Art. 47.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale;
b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989,
n. 84 (Disposizioni urgenti in materia di rapporti
finanziari con le Comunita' europee):
«Art. 1. - Per assicurare il concorso del finanziamento
del bilancio delle Comunita' europee per l'anno 1988, e'
autorizzato il versamento, sotto forma di anticipi non
rimborsabili, nell'importo massimo del controvalore in lire
di 1.371.840.144 unita' di conto europee (ECU), quale onere
posto a carico dell'Italia in attuazione dell'accordo
intergovernativo stipulato dai rappresentanti dei Governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella
sessione del 22 giugno 1988.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 17
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della gia' citata
legge n. 468 del 1978:
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e'
istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per
le spese impreviste", per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».



 
Art. 48.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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