Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 novembre 2007 |
Operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Direzione seconda - Ufficio VI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli; Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il titolo I, capo I, sezione III del citato Testo unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 26 del ripetuto testo unico; Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, n. 43044, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2, con cui e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui gravera' la relativa spesa; Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici; Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;
Decreta:
Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 3 del Testo unico, nonche' del decreto ministeriale n. 1840 del 8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti: a) buoni del Tesoro poliennali 15 aprile 2004 - 15 aprile 2009, codice titolo IT0003652077, cedola 3,00%; b) buoni del Tesoro poliennali 15 gennaio 2005 - 15 gennaio 2010, codice titolo IT0003799597; c) buoni del Tesoro poliennali 15 giugno 2005 - 15 giugno 2010, codice titolo IT0003872923, cedola 2,75%; d) certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002 1° luglio 2009, codice titolo IT0003219711; e) certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 2002 - 1° ottobre 2009, codice titolo IT0003384903; f) certificati di credito del Tesoro 1° giugno 2003 - 1° giugno 2010, codice titolo IT0003497150. 2. Le suddette operazioni di acquisto vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli. |
| Art. 2. 1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalita' previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato. 2. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato Testo unico, che intervengono per conto proprio e della clientela. |
| Art. 3. 1. Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto. 2. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. 3. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto. |
| Art. 4. 1. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 30 novembre 2007, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato. 2. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. 3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto. 4. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione. |
| Art. 5. 1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto. 2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'. 3. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa. |
| Art. 6. 1. L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore. 2. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'. 3. Il Dipartimento del tesoro - Direzione II si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti. |
| Art. 7. 1. Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 5 dicembre 2007, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi. 2. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per cinquantuno giorni relativamente al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per centoquarantatre giorni relativamente al BTP di cui alla lettera b), per centosettantatre giorni relativamente al BTP di cui alla lettera c), per centocinquantasette giorni relativamente al CCT di cui alla lettera d), per sessantacinque giorni relativamente al CCT di cui alla lettera e), per quattro giorni relativamente al CCT di cui alla lettera f) del decreto medesimo. 3. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i buoni poliennali del Tesoro, ai capitoli 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. 4. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento. 5. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. 6. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse. |
| Art. 8. 1. Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. 2. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro - Direzione II. |
| Art. 9. 1. Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunichera' al Dipartimento del tesoro - Direzione II l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime. |
| Art. 10. 1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali. 2. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 2007
p. Il direttore generale: Cannata |
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