Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2563).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;
Rivelato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2006 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 5,17%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2008 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 5,17% dei predetti premi.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: Giannini
 
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