Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007 |
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2008, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2563). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private; Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente; Rivelato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2006 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 5,17%;
Dispone:
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2008 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 5,17% dei predetti premi. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'. Roma, 15 novembre 2007
Il presidente: Giannini |
|
|
|