Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 novembre 2007
Consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come «Testo Unico»;
Tenuto conto che il testo unico non contempla norme relative alla consegna ai pazienti dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate presso le quali i pazienti stessi sono in cura;
Visto l'art. 43, commi 2 e 5 del testo unico, concernente «Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari» con cui si vengono dettate le norme relative alla prescrizione dei medicinali inseriti in tabella II sezione A;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per la tossicodipendenze da istituire presso le unita' sanitarie locali, e in particolare l'art. 3, comma 2;
Ravvisata la necessita' di individuare specifiche procedure per la consegna dei medicinali direttamente dalle strutture pubbliche o private autorizzate a pazienti individuati preventivamente dalle specifiche figure professionali abilitate, al fine di razionalizzare il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 ottobre 2007;
Considerato che la prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, sezione A di cui agli articoli 13 e 14 del testo unico, qualora utilizzati nel trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, e' effettuata nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata;

Decreta:

Art. 1.
1. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato di cui all'art. 43, comma 5 del testo unico.
2. Il piano terapeutico, di durata non superiore a novanta giorni, e' redatto in due copie, entrambe originali, una delle quali deve rimanere presso il servizio di cura mentre l'altra deve essere in possesso del paziente.
3. Nel corso di validita' del piano terapeutico, il dosaggio del medicinale prescritto puo' essere modificato ed ogni nuova consegna e' subordinata all'aggiornamento o modifica del piano terapeutico convalidato con la data e la firma di un medico del servizio di cura.
4. E' consentita la consegna di medicinali di cui al comma 1 da parte del servizio di cura, per una durata non superiore a trenta giorni, direttamente al paziente, al fine di agevolarne l'aderenza al trattamento, in confezioni regolarmente autorizzate. Nel caso di persona minore, il medicinale e' consegnato a chi esercita la patria potesta'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 1 del testo unico, e' consentita la consegna dei medicinali di cui al comma 1 ad un familiare o ad altra persona maggiorenne, munita di delega scritta del paziente che non puo' recarsi personalmente presso il servizio di cura. Tale impedimento deve essere dimostrato da opportuna certificazione scritta ai sensi delle norme di legge vigenti.
6. Il paziente o la persona da lui delegata a ritirare il medicinale, deve firmare una dichiarazione di presa visione del foglietto illustrativo con la quale si impegna altresi' a custodire il medicinale in luogo sicuro e non accessibile a minori o persone ignare dei suoi effetti specifici.
 
Art. 2.
1. La prescrizione di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata dal medico, il quale puo' anche avvalersi di altri operatori cointeressati al trattamento del paziente, al fine di valutare l'affidabilita' del medesimo e della sua rete di sostegno familiare e sociale.
2. Ai fini del monitoraggio della terapia il servizio di cura adotta i controlli clinici e le valutazioni socio-sanitarie che ritiene necessari ed opportuni per ogni singolo caso.
3. Resta invariata la procedura di prescrizione da parte del medico di medicina generale, sulla scorta del piano terapeutico redatto dal servizio di cura, e la dispensazione dei medicinali sostitutivi da parte delle farmacie.
4. Il paziente o la persona da lui delegata, e' autorizzato a trasportare dalla sede di dispensazione al proprio domicilio od al luogo di ordinaria dimora per motivi di lavoro, studio od impegni personali, i medicinali di cui all'art. 1, comma 1, accompagnati dal piano terapeutico di cui allo stesso art. 1, comma 1.
5. E' autorizzato, altresi', il trattamento a domicilio del paziente nei casi previsti dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.
6. Le previsioni del presente decreto si applicano anche ai pazienti ospiti di comunita' terapeutiche in carico presso un servizio pubblico per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2007

Il Ministro: Turco
 
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