Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007 |
Trasferimento del personale del soppresso servizio escavazione porti di Olbia. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare: l'art. 10 che testualmente dispone «con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»; l'art. 105, comma 7, dove si prevede che l'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni; l'art. 106, comma 2, che prevede la soppressione del servizio escavazione porti, stabilendo che il relativo personale e' trasferito secondo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del decreto stesso; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997», ed in particolare l'art. 2, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, recante «Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Preso atto che la regione Sardegna ha dichiarato che la funzione oggetto del presente trasferimento, gia' in data antecedente alla emanazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, era svolta dall'autorita' portuale e, per tale motivo, non ha titolo al trasferimento del personale e delle relative risorse economiche, come espresso nella nota del presidente della regione del 4 gennaio 2006 - prot. 183; Considerato che occorre procedere con urgenza alla collocazione del personale del soppresso servizio escavazione porti della sede di Olbia, attualmente temporaneamente collocato presso l'amministrazione comunale di Olbia; Preso atto che il Ministero dei trasporti ha concordato con la provincia di Olbia-Tempio, istituita con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, e il comune di Olbia il trasferimento presso le rispettive amministrazioni del personale in questione; Preso atto altresi' che tale trasferimento trova concorde il personale interessato che ha manifestato espresso assenso; Acquisito il parere favorevole della regione Sardegna e degli enti locali interessati; Sentiti il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Acquisito in data 20 settembre 2007 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 20 luglio 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 recante delega al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti e all'art. 2, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto provvede al trasferimento alla provincia regionale di Olbia-Tempio ed al comune di Olbia, in base alle preferenze espresse, del personale appartenente al Ministero dei trasporti in servizio presso il soppresso servizio escavazione porti della sede di Olbia, secondo i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli. |
| Art. 2.
Modalita' di trasferimento
1. Al trasferimento del personale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base alla comunicazione dei relativi elenchi da parte del Ministero dei trasporti da effettuare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dispone entro i successivi dieci giorni l'assegnazione del personale alla provincia regionale di Olbia-Tempio ed al comune di Olbia. |
| Art. 3.
Oneri per il personale
1. A conclusione delle procedure di mobilita' di cui all'art. 2, sono trasferite alla provincia regionale di Olbia-Tempio ed al comune di Olbia le risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento economico complessivo maturato dal predetto personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. 2. Le predette risorse finanziarie sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tal fine gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 3. Ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie agli enti interessati, il Ministero dei trasporti trasmette al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al personale trasferito. Roma, 5 ottobre 2007
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta |
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