IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n 59; Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varieta' medesime dai registri nazionali; Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 nella riunione del 29 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varieta' indicate nel dispositivo; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2007
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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