Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 ottobre 2007
Istituzione della Croce commemorativa per il personale della Guardia di finanza che abbia concorso alle attivita' di mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l'art. 5, il quale stabilisce che la Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attivita' volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali» e, in particolare, l'art. 2, comma 16, che ha autorizzato la partecipazione alla missione ISAF in Afghanistan di personale della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e, in particolare, l'art. 3, comma 13, che ha prorogato al 31 dicembre 2007 l'autorizzazione di cui al citato art. 2, comma 16, della legge n. 247 del 2006;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 gennaio 2003, con il quale e' stata istituita la Croce commemorativa per il personale militare e civile del Ministero della difesa che abbia partecipato alle operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan;
Considerata l'esigenza di prevedere il conferimento di una analoga decorazione, con nastrino e diploma, anche al personale militare della Guardia di finanza che, con alto senso del dovere e della responsabilita' ed elevato spirito di sacrificio, nonche' con irreprensibile comportamento disciplinare, abbia concorso, anche curando le occorrenti predisposizioni in Patria, alle attivita' di sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan;

Decreta:

Art. 1.
1. Per le benemerenze acquisite dal personale della Guardia di finanza in relazione alle operazioni di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell'ambito delle operazioni militari in Afghanistan di cui alle premesse, e' istituita la Croce commemorativa, con nastrino e diploma.
2. La Croce commemorativa ed il nastrino sono raffigurati e descritti nell'allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
1. La decorazione di cui all'art. 1 e' attribuita al personale della Guardia di finanza che, a decorrere dal 1° novembre 2006 e fino al termine dell'operazione, abbia partecipato per un periodo continuativo di almeno quindici giorni alle attivita' di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale, equiparato per gli equipaggi di volo a 5 missioni o 70 ore di volo nella zona di operazioni.
2. Al personale impiegato in tempi successivi nella stessa operazione e' conferita una sola decorazione.
3. Si prescinde dai predetti limiti temporali nei confronti di coloro che abbiano partecipato a missioni in territorio ostile o di combattimento o comunque sotto attiva e documentata minaccia nemica, ovvero che, nel corso dell'impiego, siano deceduti oppure abbiano riportato ferite o abbiano contratto malattie che ne abbiano determinato il ritiro dalla missione.
4. La decorazione di cui all'art. 1 e' attribuita anche al personale che, in Patria, abbia curato le predisposizioni necessarie allo svolgimento delle missioni, ivi compreso il personale di altre Forze armate che presti servizio nella Guardia di finanza.
 
Art. 3.
1. La decorazione e' concessa dal comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del I Reparto del Comando generale, previa segnalazione delle articolazioni dello stesso Comando generale deputate alla gestione della partecipazione alla missione ISAF del personale della Guardia di finanza.
 
Art. 4.
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce, con propria determinazione, l'iscrizione da apporre sulla fascetta d'argento.
 
Art. 5.
1. Il personale della Guardia di finanza cui e' attribuita la decorazione e' autorizzato a fregiarsene con le modalita' precisate nelle «Disposizioni sulle uniformi della Guardia di finanza».
Roma, 23 ottobre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa
 
Allegato

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