Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 novembre 2007
Riconoscimento di titolo di studio estero, al sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti elettrici, ed impianti di protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Vista la domanda con la quale il sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio di scuola tecnico professionale - triennale - di Tala, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono attivita' di installazione di impianti elettrici lettera a), di impianti di sollevamento persone e cose lettera f) e di impianti di protezione antincendio lettera g) di cui all'art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;
Visto il parere della Conferenza di servizi del 31 maggio 2007 che ha ritenuto insufficiente il titolo di studio di scuola tecnico professionale - triennale -, non accompagnato dalla dimostrazione della necessaria esperienza professionale, pari almeno un anno alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 marzo 1990, n. 46;
Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dimostrando di possedere la necessaria esperienza professionale richiesta;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 ottobre 2007, che conformemente a quanto stabilito dalla precedente Conferenza di servizi del 31 maggio 2007, ha riesaminato l'istanza del sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman;
Tenuto conto che l'esperienza professionale dimostrata del suddetto richiedente e' stata maturata in impresa abilitata per gli impianti elettrici lettera a) e per gli impianti antincendio lettera g), e non per gli impianti di sollevamento di persone e cose lettera f), si ritiene di poter accogliere l'istanza ai fini del richiesto riconoscimento, per le sole lettere a) e g) dell'art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;
Sentito il conforme parere della CNA - Installazione impianti, e di Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.
I titoli prodotti dal sig. Shehab Sameh Mohamed Soliman, cittadino egiziano, nato a El Menoufia (Egitto) l'11 agosto 1974, sono idonei per il riconoscimento delle attivita' di installazione di impianti elettrici lettera a) e di impianti di protezione antincendio lettera g) e non per gli impianti di sollevamento di persone e cose lettera f), art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, neanche con applicazione di misura compensativa, in quanto l'impresa presso cui ha svolto la necessaria esperienza lavorativa non risulta abilitata per la predetta lettera f), art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46.
Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: Spigarelli
 
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