Gazzetta n. 278 del 29 novembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 2007, n. 221
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, ed in particolare l'articolo 7, concernente il riassetto in materia di tutela dei consumatori, e l'articolo 20-bis;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 settembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206

1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguito indicato, come «Codice del consumo», dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE».



Avvertenza Le note qui pubblicate sono state redatte ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 7 e 20-bis della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001.», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196, e' il
seguente:
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche' di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al
diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie
di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza,
del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.».
«Art. 20-bis (Decreti legislativi correttivi e
integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge e secondo i principi e i
criteri direttivi e la procedura di cui all'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno
o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative
e correttive».
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 12 luglio
2006, n. 228, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
deleghe legislative e in materia di istruzione», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160, e' il
seguente:
«14. E' prorogato di un anno il termine di cui al
comma 1 dell'art. 20-bis della legge 29 luglio 2003, n.
229, per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo art. 20-bis.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190
abrogato dal presente decreto, recava «Attuazione della
direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori».
- Il testo degli articoli 19-bis e 31-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e
proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2005, n. 303, e' convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51 e' il seguente:
«Art. 19-bis (Deroga al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196). - 1. L'art. 58, comma 2, del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, si applica anche in deroga alle norme di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
«Art. 31-bis (Differimento di termini in materia di
etichettatura). - 1. L'efficacia della disposizione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10
del predetto codice.».
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante
«Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel
mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE,
97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
2006/2004», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 settembre 2007, n. 207.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubbIicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del settimo capoverso delle
premesse al citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Visto il decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva
85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti
difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183, come modificato dal decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva
1999/37/CE.»;
- Si riporta il testo dell'art. del citato decreto
legislativo n. 206 del 2005 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Diritti dei consumatori). - 1. Sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita';
c-bis) all'esercizio delle politiche commerciali
secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita'
nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualita' e di efficienza».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';».
 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: «presente codice» sono inserite le seguenti: « ove non diversamente previsto,».
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo la parola: «imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «,commerciale, artigianale».
3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo la parola: «imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «,commerciale, artigianale».
4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo, le parole: «articolo 115, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 115, comma 2-bis».
5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le
formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale,
ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art.
103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis
il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un
suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica che si presenta come
produttore identificando il bene o il servizio con il
proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'art.
18, comma 1, lettera c), e nell'art. 115, comma 1,
qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere
utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale
definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come
pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce
il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori».



 
Art. 4.

Modifiche alla rubrica del titolo III, parte II, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla rubrica del titolo III della parte II del Codice del consumo, prima della parola: «Pubblicita» sono anteposte le seguenti: «Pratiche commerciali,».



Nota all'art. 4:
- Si riporta la rubrica del titolo III della parte II
del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
cosi' come modificata dal presente decreto:
«Titolo III - Pratiche commerciali, pubblicita' e altre
comunicazioni commerciali».



 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo, la parola: «dando» e' sostituita dalla seguente: «danno».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo n. 206 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore). - 1. Nel contratto concluso
tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del
professionista in caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra
parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei confronti
del professionista con un credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e'
subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla sua volonta';
e) consentire al professionista di trattenere una
somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il
diritto del consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non
concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o
di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro
titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche'
consentire al professionista di trattenere anche solo in
parte la somma versata dal consumatore a titolo di
corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando
sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da
contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole
preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la
disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del
consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita' di
conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il
prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore
possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare
la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a
quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del
contratto;
q) limitare la responsabilita' del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalita';
r) limitare o escludere l'opponibilita'
dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se'
un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel
caso di preventivo consenso del consumatore, qualora
risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze,
limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe
alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle
controversie localita' diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o
l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una
condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta' del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente
efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'art. 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista
puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato
motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un
congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere
dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza
preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in
deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di
interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria originariamente convenuti,
dandone immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si
applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,
strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui
prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un
indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonche' la compravendita di
valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle
clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla
legge, a condizione che le modalita' di variazione siano
espressamente descritte».



 
Art. 6.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo le parole: «previsto dal» e' inserita la seguente: «presente».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 38 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal
presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore
ed il professionista si applicano le disposizioni del
codice civile».



 
Art. 7.

Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice del consumo, le parole: «, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 51 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
della presente sezione si applicano ai contratti a
distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari di cui agli
articoli 67-bis e seguenti del presente Codice;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad
altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione
della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta».



 
Art. 8.

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146

1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e' sostituito dal seguente: «2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 57 (Fornitura non richiesta). - 1. Il consumatore
non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di
risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'art. 62, ogni
fornitura non richiesta di cui al presente articolo
costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli
articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26».



 
Art. 9.

Inserimento della sezione IV-bis al capo I del titolo III della parte
III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono inseriti i seguenti: Sezione IV-bis

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
Art. 67-bis
Oggetto e campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonche' le competenze delle autorita' indipendenti di settore.

Art. 67-ter.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a);
b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice;
e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza;
h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

Art. 67-quater.

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a
distanza

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
a) il fornitore;
b) il servizio finanziario;
c) il contratto a distanza;
d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Art. 67-quinquies.

Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.

Art. 67-sexies.

Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies.

Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-octies.

Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al Consumatore di avvalersene;
b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 67-novies.

Comunicazioni mediante telefonia vocale

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67-undecies.

Art. 67-decies.

Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 67-undecies.

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
preliminari

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Art. 67-duodecies.

Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.

Art. 67-ter decies.

Pagamento del servizio fornito prima del recesso

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-duodecies, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo' iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non puo' tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

Art. 67-quater decies.

Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza

1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle operazioni medesime.

Art. 67-quinquies decies.

Servizi non richiesti

1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-septies-decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

Art. 67-sexies decies.

Comunicazioni non richieste

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

Art. 67-septies decies.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono raddoppiati.
3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 67-octies decies.

Irrinunciabilita' dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

Art. 67-novies decies.

Ricorso giurisdizionale o amministrativo

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.
2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140.
3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.
4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore.

Art. 67-vicies.

Composizione extragiudiziale delle controversie

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita' di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Art. 67-vicies semel.

Onere della prova

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
c) l'esecuzione del contratto;
d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).

Art. 67-vicies bis.

Misure transitorie

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.».
 
Art. 10.

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole: «articolo 83» e «articolo 84», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «articolo 84» e «articolo 83».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 82 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai pacchetti turistici
definiti all'art. 84, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di
cui all'art. 83.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti
turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a
distanza, ferme restando le disposizioni previste negli
articoli da 64 a 67».



 
Art. 11.

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 84 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 84 (Pacchetti turistici). - 1. I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore
ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'art. 86, lettere i) e o), che
costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno
stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il
venditore agli obblighi del presente capo».



 
Art. 12.

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: «il Ministero delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri».
2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: « con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, e' aggiunto infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.».



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 100 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 100 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso
del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata
disponibilita' economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all'art. 99, che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al
comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
cosi' come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del
fondo sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di
cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349».



 
Art. 13.

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis». La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e' stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.».



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 108 (Disposizioni procedurali). - 1. Il
provvedimento adottato ai sensi dell'art. 107 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il
ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato,
con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti
cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro
sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per
la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima
dell'adozione delle misure di cui all'art. 107, commi 2 e
3, agli interessati deve essere consentito di partecipare
alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare
agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base
agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241; in particolare, gli interessati possono presentare
all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni
scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento,
anche quando, a causa dell'urgenza della misura da
adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis. La procedura istruttoria per l'adozione dei
provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 107, e' stabilita
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione».



 
Art. 14.

Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo e' sostituita dalla seguente:
«Prodotto e produttore».
2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.».



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 115 (Prodotto e produttore). - 1. Prodotto, ai
fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se
incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il
fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il
produttore della materia prima, nonche', per i prodotti
agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della
pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore,
l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore».



 
Art. 15.

Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice del consumo, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumo le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 130 (Diritti del consumatore). - 1. Il venditore
e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformita' esistente al momento della consegna
del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha
diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del
bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei
commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del
prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai
commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al
venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese
in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare
eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al
venditore spese irragionevoli in confronto all'altro,
tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse
difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere
effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non
devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore,
tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai
costi indispensabili per rendere conformi i beni, in
particolare modo con riferimento alle spese effettuate per
la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una
congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili
o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o
alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui
al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al
consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma
da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il
venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro
rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno
specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad
attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla
decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto
uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la
proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi
del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il
quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso
esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione,
non da' diritto alla risoluzione del contratto».



 
Art. 16.

Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo la parola: «agire» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 140,».
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo le parole: «legge 6 agosto 1990, n. 223,» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,».



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 139 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 139 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire,
ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto
dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad
agire nelle ipotesi di violazione degli interessi
collettivi dei consumatori contemplati nelle materie
disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti
disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico
della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'
dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
propone azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi
del presente articolo e secondo le modalita' di cui
all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi
per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato».



 
Art. 17.

Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

l. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo la parola: «legittimati» sono inserite le seguenti: «nei casi ivi previsti».



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 140 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche' agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia'
avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione
inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di
competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997, n. 249».



 
Art. 18.

Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206

1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.».
2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 4».



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 141 (Composizione extra giudiziale delle
controversie). - 1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle
controversie in materia di consumo, anche in via
telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
regolamentare, detta le disposizioni per la formazione
dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo che si conformano
ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del
4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli
organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione
europea gli organismi di cui al predetto elenco ed
assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi
all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una
rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione
extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2
quelli costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei
contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
organi che si conformano alle disposizioni di cui al
presente articolo.
5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun
caso del diritto di adire il giudice competente qualunque
sia l'esito della procedura di composizione
extragiudiziale».



 
Art. 19.

Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206

1. L'allegato I al Codice del consumo e' abrogato.
 
Art. 20.

Modifiche di denominazione

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle attivita' produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.



Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e' il seguente:
«2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144».



 
Art. 21.

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, e' abrogato.



Nota all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 190, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 22.

Clausola di invarianza degli oneri

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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