Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2007 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 28 settembre 2007 |
Legge n. 368/2003 di conversione del decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-bis, ripartizione dei contributi previsti a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. (Deliberazione n. 101/2007). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; Visto in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4 che stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabilisce che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - venga versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70% degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 124/2007 del 17 luglio 2007 recante la ripartizione percentuale delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006; Vista la «Nota sulla ripartizione delle misure compensative» n. 023039/2007 elaborata dall'APAT che propone i criteri di ripartizione delle misure compensative spettanti ai Comuni e alle Province per gli anni 2004, 2005 e 2006; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 231/04 del 22 dicembre 2004 recante l'introduzione di una componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314/2003 e che istituisce un apposito «Conto oneri per il finanziamento delle misure» alimentato da tale componente tariffaria; Vista la nota della Cassa conguaglio per il Settore elettrico n. 001283 del 27 luglio 2007 con la quale sono state comunicate le somme destinate al «finanziamento delle misure di compensazione territoriale» relative agli anni 2004, 2005 e 2006; Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 008215/GAB/07 del 17 luglio 2007; In attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003; Ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'art. 4 del decreto-legge 314/2003 nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi nonche' dei rifiuti che verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;
Delibera:
1. Criteri di ripartizione. La somma destinata come misura compensativa ai Comuni ed alle Province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 viene ripartita sulla base di tre componenti: la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso; i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione. In applicazione dei criteri di cui all'art. 1, le misure compensative per gli anni 2004, 2005 e 2006 vengono ripartite secondo la seguente tabella 1:
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3. Ripartizione tra Provincia e Comune. Ai fini di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, l'ammontare del contributo per gli anni 2004, 2005 e 2006, rispettivamente pari a 39, 16 e 16 milioni di euro, viene suddiviso in parti uguali tra la Provincia ed il Comune che ospitano il sito e ripartito cosi' come riportato nella seguente tabella 2:
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4. Modalita' di erogazione delle somme. Le somme di cui al precedente art. 3 sono versate agli Enti locali dalla Cassa conguaglio per il Settore elettrico, secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e, contestualmente, viene istituito da ciascun Ente locale interessato un capitolo destinato alle finalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003. Entro il 30 aprile 2009, e a seguire entro il 30 aprile di ogni anno ed in ogni caso in occasione della richiesta di riparto dei fondi annuali agli Enti locali interessati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette a questo Comitato una relazione sull'utilizzo dei fondi da parte degli Enti locali medesimi. Questi ultimi, a tale scopo, entro il 31 marzo 2009, e a seguire, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'utilizzo dei fondi a loro pervenuti in attuazione delle presente delibera e delle successive delibere annuali. Roma, 28 settembre 2007 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 322 |
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