Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 novembre 2007 |
Integrazione del decreto 6 novembre 2007, concernente l'abrogazione del decreto 1° agosto 2005, recante la sospensione dei decreti 6 maggio 2004 relativi al conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le relative DOC, al fine di estendere le predette funzioni di controllo al vino DOCG «Dolcetto di Dogliani Superiore», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba» Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 con il quale, a seguito di motivata richiesta del citato Consorzio di tutela, e' stata temporaneamente sospesa l'attivita' di controllo prevista dai predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto 6 novembre 2007 concernente l'abrogazione del decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante la sospensione dei decreti ministeriali 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», e l'adeguamento del piano dei controlli delle citate DOC ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Considerato che la DOCG del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» e' transitata a tale livello di riconoscimento, con il richiamato decreto ministeriale 6 luglio 2005, a partire dalla relativa tipologia della DOC «Dolcetto di Dogliani», per la quale era stato approvato il piano dei controlli ed il prospetto tariffario con il citato decreto ministeriale 6 maggio 2004, e per la quale era stata sospesa l'attivita' di controllo in questione con il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005; Ritenuto di dover integrare le disposizioni del predetto decreto 6 novembre 2007, prevedendo l'adeguamento del piano dei controlli e del relativo prospetto tariffario anche per la richiamata DOCG del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore», cosi' come richiesto dal citato Consorzio di tutela, sulla base della documentazione agli atti del Ministero e, in particolare, del parere espresso con note del 2 luglio 2007 e del 30 ottobre 2007 dalla Regione Piemonte, favorevole alla ripresa dell'attivita' di controllo anche per la DOCG di cui trattasi, nonche' del nuovo piano dei controlli della DOCG «Dolcetto di Dogliani Superiore» e del relativo prospetto tariffario, cosi' come depositati presso questo Ministero in data 18 ottobre 2007, i quali soddisfano alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
Decreta: Articolo unico
1. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto 6 novembre 2007, richiamato nelle premesse, l'incarico conferito al Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle relative DOC, e' esteso al vino DOCG «Dolcetto di Dogliani superiore», sulla base delle prescrizioni previste nel nuovo piano dei controlli e nel relativo prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che risultano adeguati allo schema di piano dei controlli ed al prospetto tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. A parziale modifica del disposto di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto 6 novembre 2007, per la DOCG in questione, le ditte imbottigliatrici, in conformita' alle disposizioni di cui alla scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli di cui al comma 1, devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a cinque litri le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato rilasciate dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2007
Il direttore generale: La Torre |
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