Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007 |
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, del «Servizio di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 54 comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222; Vista l'istanza in data 3 agosto 2007, pervenuta in data 8 agosto 2007, con la quale il dott. Gianfranco Chiesa, nato a Padova il 26 agosto 1939, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con sede legale in Padova, piazza Insurrezione n. 1/A, C.F. e P.I. 00654100288, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006; Verificate in particolare: la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria; la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004; la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004; Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5; Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Dispone:
L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con sede legale in Padova piazza Insurrezione, n. 1/A C.F. e P.IVA 00654100288, denominato «Servizio di conciliazione». Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 14 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini del-l'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 21 settembre 2007
Il direttore generale: Papa |
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