Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 14 novembre 2007
Disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -- Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 9/2007).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONIPRIVATE E DI INTERESSE
COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del codice delle assicurazioni private, ed in particolare l'art. 308, comma 3, che stabilisce che l'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;
Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Adotta il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) "attivita' assicurativa": l'attivita' di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
b) "attivita' riassicurativa": l'attivita' di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
d) "elenco annesso al Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
e) "impresa di partecipazione assicurativa capogruppo": la societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come identificata in base alle norme di cui al Titolo VII, Capo IV del citato decreto e alle relative disposizioni di attuazione;
f) "Registro": Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
g) "Ruolo": Ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; fino alla sua istituzione, il Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;
h) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
g) "Stato terzo": uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo.
 
Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
a) le ipotesi di utilizzo riservato delle parole e delle locuzioni, ai sensi dell'articolo 308, commi 1 e 2, del decreto;
b) le ipotesi di utilizzo legittimo in deroga, ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del decreto.
 
Art. 3
(Utilizzo riservato della denominazione assicurativa)

1. L'uso, nella denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 1, del decreto, nonche' degli aggettivi "assicurativo", "riassicurativo" e similari, e' riservato alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione, con sede legale in uno Stato terzo.

2. L'uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'articolo 308, comma 2, del decreto e' riservato agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nel Registro, in coerenza con l'attivita' corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione residenti in altri Stati membri inclusi nell'elenco annesso al Registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel Ruolo.
 
Art. 4
(Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate
per l'esistenza di controlli amministrativi)

1. In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, l'uso delle parole o delle locuzioni riservate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' consentito anche alle imprese di partecipazione assicurativa capogruppo a condizione che le parole o locuzioni riservate siano accompagnate da altre espressioni descrittive dell'oggetto sociale e che non si generi alcun dubbio in merito alle attivita' svolte.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, puo' essere utilizzato dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attivita' di intermediazione. Gli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel Registro come inoperativi possono conservare il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale.
 
Art. 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base
ad elementi di fatto)

1. I soggetti che non svolgono attivita' assicurativa, riassicurativa, attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa ovvero attivita' di perito di assicurazione sono legittimati ad utilizzare, nella denominazione sociale, nella ragione sociale e nelle altre comunicazioni al pubblico, le parole "assicurazione", "assicurativa" o similari, a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e siano accompagnate da espressioni idonee ad escludere ogni possibilita' di equivoco o di ingannevolezza circa la natura delle attivita' esercitate, quali esplicito riferimento ad attivita' imprenditoriali o professionali diverse dall'attivita' assicurativa, riassicurativa, di
intermediazione assicurativa o di perito assicurativo.

2. Ai fini dei comma 1, non sono comunque idonee ad escludere la potenziale ingannevolezza le locuzioni aggiuntive che:
a) richiamino attivita' o fasi di attivita' ricomprese nella definizione di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del decreto, quali ad esempio "consulenza" o "assistenza" e similari;
b) richiamino attivita' o fasi di attivita' ricomprese nella definizione dell'attivita' di"perito di assicurazione" di cui all'articolo 156 del decreto, quali "stime" e similari;
c) siano talmente generiche da poter potenzialmente ricomprendere le fasi di attivita'
di cui alle lettere a) e b), quali ad esempio "pratiche", "affari", "servizi" e similari.
 
Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzano parole o locuzioni riservate ai sensi dell'articolo 308 del decreto e del presente Regolamento sono tenuti ad adeguarsi entro novanta giorni da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonche' ogni pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte.
 
Art. 7
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 8

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il presidente: Giannini
 
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