Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
REGOLAMENTO 13 novembre 2007 |
Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (Liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 8/2007). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le cui disposizioni, se compatibili, sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per quanto da questo non espressamente previsto;
Adotta il seguente REGOLAMENTO
INDICE TITOLO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) TITOLO II - Poteri e funzionamento degli organi della procedura
Capo I - Commissario liquidatore
Sezione I - Direttive per lo svolgimento della procedura
Art. 4 (Principi generali) Art. 5 (Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ISVAP) Art. 6 (Gestione delle disponibilita' finanziarie) Art. 7 (Mezzi di pagamento) Art. 8 (Affidamento di incarichi a legali e professionisti) Art. 9 (Locazione di immobili) Art. 10 (Informativa all'ISVAP)
Sezione II - Direttive in materia di liquidazione dell'attivo Art. 11 (Liquidazione dell'attivo) Art. 12 (Vendite di immobili) Art. 13 (Pubblicita' delle vendite immobiliari) Art. 14 (Vendite di titoli e di quote di societa' controllate) Art. 15 (Vendite di beni mobili) Art. 16 (Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare) Art. 17 (Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti) Art. 18 (Transazioni) Art. 19 (Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche)
Capo II - Comitato di sorveglianza Art. 20 (Pareri del comitato di sorveglianza) Art. 21 (Riunioni del comitato di sorveglianza) Art. 22 (Obblighi di informativa all'ISVAP) TITOLO III - Informativa ai creditori della liquidazione
Art. 23 (Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione) Art. 24 (Informativa ai creditori noti di altri Stati membri) TITOLO IV - Esecuzione del concordato nella liquidazione Art. 25 (Direttive in materia di esecuzione del concordato) TITOLO V - Disposizioni finali Art. 26 (Abrogazioni) Art. 27 (Pubblicazione) Art. 28 (Entrata in vigore)
Elenco degli allegati N. 1: Prospetti riassuntivi e di dettaglio delle spese/pagamenti e degli incassi della liquidazione nel trimestre N. 2: Testo base del bando di gara per la vendita degli immobili N. 3: Scheda informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione N. 4: Schema di comunicazione ai creditori noti di altri Stati membri Articolo 1 (Fonti normative)
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 250, commi 2, 3 e 4, 253, comma 5, 257, comma 1 e 263, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) "conti liberi": i conti bancari e postali intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide destinate alle esigenze della gestione corrente; b) "conti vincolati": i conti intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilita' liquide diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a) e che sono soggetti per ogni utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP; c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private; . "ente di gestione fiduciaria": l'ente di cui all'abrogato articolo 45 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione; e) "Fondo di garanzia per le vittime della strada": il Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti del decreto; f) "ISVAP" o "Autorita'": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; g) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169; h) "organi della procedura": il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed al controllo della liquidazione; i) "restrizione di ipoteca": la limitazione dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni; j) "riduzione di ipoteca": la riduzione della somma per la quale e' stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca; k) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, coma tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea. |
| Articolo 3 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa: a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Italia; b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; c) delle societa' che hanno esercitato, senza disporre della relativa autorizzazione, l'attivita' di un ente di gestione fiduciaria.
2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui all'articolo 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate.
3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto non si applica l'articolo 24 del presente Regolamento. |
| Articolo 4 (Principi generali)
1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di economicita' della gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalita' della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata triennale del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma 1 e 341, comma 1 del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo. |
| Articolo 5 (Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ISVAP)
1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'autorizzazione preventiva dell'ISVAP per il compimento di singole operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Autorita' i seguenti atti: a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti di deposito bancari e postali; b) investimento e disinvestimento anticipato in titoli di Stato delle disponibilita' liquide della procedura depositate presso conti vincolati; c) trasferimento di disponibilita' liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della procedura; d) prelievo dai conti vincolati di disponibilita' liquide per pagamenti da effettuare a terzi; e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua responsabilita', di attivita' in favore della liquidazione, rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi professionali; f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 25.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato; g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 25.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora piu' professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato; h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali di cui alle lettere f) e g), se di importo singolo, anche stimato, superiore a 25.000 euro. Qualora correlate a prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua superiore a 25.000 euro; i) vendita di immobili; l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di societa' controllate, qualunque ne sia il valore; m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 25.000 euro; n) locazione a terzi di immobili di proprieta' della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonche' eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.
2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di necessita' ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma 1, lettera a) e 20, comma 2, puo' provvedere all'apertura di conti bancari e postali, nonche' di libretti di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva ratifica al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. |
| Articolo 6 (Gestione delle disponibilita' finanziarie)
1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e di investimento delle disponibilita' finanziarie della liquidazione per il tramite di banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di struttura, ovvero per il tramite dei servizio di bancoposta.
2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma 1 e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione: a) il conto libero, che accoglie le disponibilita' finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non puo' avere in nessun momento una giacenza superiore a 500.000 euro; b) il conto vincolato, che e' alimentato dalle restanti disponibilita' liquide della procedura ed e' soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP per le operazioni di prelievo, di trasferimento e di investimento.
3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per conto dei Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, puo' utilizzare, in aggiunta ai due conti di cui al comma 2, un terzo conto acceso presso una delle banche indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto libero.
4. Per documentate necessita' della procedura il commissario liquidatore puo' richiedere all'ISVAP in via eccezionale, previo parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.
5. Con le disponibilita' liquide di cui al conto vincolato il commissario liquidatore puo' effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati sono inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto vincolato.
6. Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo del conto vincolato, il commissario liquidatore presenta istanza motivata all'ISVAP, indicando le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento dei conto ed il soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti stessi.
7. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione all'investimento in titoli di Stato delle somme depositate nel conto vincolato, o all'utilizzo delle disponibilita' ivi giacenti, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.
8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli acquistati prima della loro scadenza e' subordinato al parere del comitato di sorveglianza ed all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore e' accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorita' copia della documentazione relativa all'operazione di acquisto o di disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione stessa.
9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori ISVAP di cui al presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle modalita' di rilascio della relativa autorizzazione. 10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di legge, ogni qualvolta le disponibilita' liquide lo consentano. |
| Articolo 7 (Mezzi di pagamento)
1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, e' il bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico e' effettuato a favore del conto corrente intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal commissario liquidatore il bonifico e' effettuato sul conto corrente dell'avente diritto. In ambedue i casi e' specificata la causale dell'operazione.
2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di importo compreso tra 3.000 euro e 6.000 euro puo' essere utilizzato, in alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo creditore e al commissario liquidatore nella qualita', ovvero direttamente alla liquidazione.
3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di importo inferiore a 3.000 euro puo' essere utilizzato l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma 2.
4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della procedura, puo' essere effettuato dal commissario liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori a 200 euro per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.
5. Nelle vendite immobiliari e' utilizzato l'assegno circolare per le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al commissario liquidatore nella qualita' o direttamente alla procedura, e' utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore sul conto corrente bancario vincolato. |
| Articolo 8 (Affidamento di incarichi a legali e professionisti)
1. Nell'affidamento degli incarichi a legali ed ad altri professionisti il commissario liquidatore limita il numero delle cause e pratiche affidate allo stesso professionista, per evitare fenomeni di concentrazione degli incarichi stessi, ed opera in modo tale da evitare situazioni di conflitto di interessi.
2. Il commissario liquidatore determina gli onorari da riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura ed in ogni caso delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Il commissario liquidatore sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'ISVAP, nei limiti di cui al presente Regolamento. |
| Articolo 9 (Locazione di immobili)
1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta adeguatamente i casi nei quali puo' risultare opportuno concedere in locazione a terzi immobili di proprieta' della liquidazione. In ogni caso, l'eventuale contratto di locazione e' stipulato a condizioni e prezzi di mercato.
2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di proprieta' di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto piu' possibile la misura. |
| Articolo 10 (Informativa all'ISVAP)
1. Il commissario liquidatore trasmette all'ISVAP, dopo averlo preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonche' degli incassi effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in conformita' agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.
2. Il comitato di sorveglianza da' atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma 1 nel verbale della riunione nella quale e' effettuata la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.
3. I prospetti di cui al comma 1 sono corredati da copia degli estratti conto bancari e postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli incassi effettuati nello stesso trimestre, nonche' da copia della documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario superiore a 3.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 3.000 euro ma riconducibili alla stessa operazione.
4. 1 documenti di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi all'ISVAP entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento.
5. Il commissario liquidatore da' riscontro alle richieste dell'ISVAP in merito agli atti della gestione liquidatoria e in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Autorita'. Sezione Il - Direttive in materia di liquidazione dell'attivo |
| Articolo 11 (Liquidazione dell'attivo)
1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia di preventiva acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza e dell'autorizzazione dell'ISVAP, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il commissario liquidatore comunica all'ISVAP il programma di vendita dettagliato delle attivita' dell'impresa da realizzare nel corso dell'anno successivo e l'elenco dei beni per i quali non ritiene possibile l'alienazione stessa, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma di vendita e' corredato dal parere motivato del comitato di sorveglianza.
3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma 2 e' comunicato all'ISVAP la prima volta entro sei mesi dall'apertura della procedura e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno. |
| (Vendite di immobili)
1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorita' per quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il commissario valuta anche la possibilita' e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.
2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati prima di richiedere all'ISVAP l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.
4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore dell'immobile redatte dall'Agenzia del Territorio sulla base di apposita convenzione stipulata con IISVAP. A tal fine, nel caso in cui disponga di perizia con data anteriore di due anni rispetto a quella dell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'Autorita', il commissario liquidatore richiede con sollecitudine all'Agenzia del Territorio l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'ISVAP per la vendita di un immobile la cui data di perizia sia anteriore di due anni, ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.
5. Le vendite immobiliari sono di norma effettuate mediante gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il relativo bando di gara e' predisposto in conformita' al testo base di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda apportarvi modifiche, ne illustra adeguatamente le motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'ISVAP.
6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato di sorveglianza, e' allegato alla istanza di autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione sulla stampa.
7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne da' immediata comunicazione all'ISVAP a mezzo telefax. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica l'esito all'Autorita' allegando copia del verbale di gara redatto dal notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicita' sostenute.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vendite di beni immobili di proprieta' delle societa' controllate. |
| Articolo 13 (Pubblicita' delle vendite immobiliari)
1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono pubblicati sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite immobiliari.
2. La pubblicita' d'asta e' effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicita' devono essere adeguati nella forma e nelle modalita', avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprieta' di una o piu' liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono privilegiate forme di pubblicita' cumulative, tramite inserzione in un unico annuncio di piu' cespiti.
3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli immobili da alienare.
4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base del bando di gara depositato presso il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi: a) sintetica descrizione dell'immobile oggetto dell'asta; b) prezzo base; c) clausola di aggiudicazione anche con offerta pari al prezzo base; d) importo degli aumenti minimi e dei suoi multipli; e) deposito del 15% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 5% per spese; f) offerte in busta chiusa intestate alla liquidazione, da far pervenire al notaio designato almeno tre giorni prima di quello fissato per la gara. |
| Articolo 14 (Vendite di titoli e di quote di societa' controllate)
1. La vendita dei titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, qualunque ne sia il valore, e' sottoposta al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini della vendita, il liquidatore assume come riferimento i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.
2. La vendita di quote di societa' controllate e' di norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete. |
| Articolo 15 (Vendite di beni mobili)
1. La vendita di singoli beni mobili e' soggetta a parere preventivo motivato dei comitato di sorveglianza nel caso in cui siano di valore stimato superiore a 15.000 euro. Se il valore e' superiore a 25.000 euro o nel caso di beni mobili in blocco la vendita e' sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP.
2. Ai fini della vendita, il commissario liquidatore utilizza forme di pubblicita' di norma gratuite o, comunque, di costo contenuto rispetto al valore dei beni da vendere. Dopo aver inutilmente esperito due tentativi di vendita pubblicizzati con le forme predette, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei beni, il commissario liquidatore puo' ricorrere nell'ordine: a) alle trattative private sulla base dell'ultimo prezzo di vendita; b) alla cessione al migliore offerente; c) in caso di beni privi di concreto valore commerciale, all'invio presso una pubblica discarica. |
| Articolo 16 (Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare)
1. Gli atti di cui all'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 3 dei decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa acquisizione del parere motivato dei comitato di sorveglianza, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, ove di importo non superiore ad euro 25.000; se di ammontare superiore a detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19. |
| Articolo 17 (Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti )
1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito stesso confrontato con i costi da sostenere per il suo recupero, l'eventuale maturazione della prescrizione del credito, l'irreperibilita' del debitore accertata tramite indagini specifiche.
2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Qualora sia stata autorizzata dall'ISVAP la corresponsione di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.
4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore puo' procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente gia' avviata, quando, in presenza di una o piu' delle circostanze di cui al comma 1, accerti l'impossibilita' di recuperare, totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il recupero stesso.
5. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto conto di quanto previsto al comma 1, dopo aver acquisito il parere motivato del legale medesimo.
6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore. |
| Articolo 18 (Transazioni)
1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione e' effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entita' e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal debitore nonche' delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.
2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.
3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario liquidatore, senza attendere la definizione dei singoli sinistri da essi coperti, puo' procedere alla loro chiusura in via transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento della liquidita' offerta, e l'intero saldo liquido per la procedura, ove accertato. La riduzione delle riserve puo' essere concessa dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. L'autorizzazione dell'ISVAP e' necessaria per le operazioni di importo superiore a 25.000 euro.
4. Nel caso in cui l'attivita' di recupero del credito sia stata affidata ad un legale o ad un soggetto qualificato, il commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato. |
| Articolo 19 (Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche)
1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, puo' rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.
2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'ISVAP, il commissario liquidatore, intervenuto il provvedimento dell'Autorita' che autorizza la Conservatoria dei Registri immobiliari alla cancellazione, puo' rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sempreche' tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottostante siano state adempiute.
3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'ISVAP, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono disposte con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.
4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi compresi i titoli e le quote di societa' controllate, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'ISVAP, la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento dell'Autorita' su istanza motivata del commissario liquidatore. |
| Articolo 20 (Pareri del comitato di sorveglianza)
1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 250, comma 2, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore alle finalita' perseguite e alle prescrizioni dell'ISVAP, esercitando poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed esprimendo un giudizio sulla legittimita', opportunita' e convenienza degli atti stessi, nonche' sull'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.
2. Oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo agli atti di cui all'articolo 5 dei presente Regolamento, salvo quanto indicato al comma 3, nonche' in relazione alle seguenti operazioni: a) trasferimento dei portafoglio, totale o parziale, ai sensi dell'articolo 257, comma 3, del decreto; b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni finanziarie passive e costituzione in garanzia di attivita' aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 257, comma 5, del decreto; c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di singoli atti, ai sensi dell'articolo 250, comma 7, del decreto; d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'articolo 245, comma 6, del decreto.
3. Il parere di cui al comma 2 e' espresso dal comitato di sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'articolo 5, lettere f) ed h) nel caso in cui queste siano di importo superiore a 15.000 euro e fino a 25.000 euro. In presenza di parere contrario espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al presente comma, il commissario liquidatore, ove invece lo ritenga necessario, ne informa l'ISVAP e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.
4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori esclusi, ai sensi dell'articolo 252, comma 7, dei decreto, nonche' sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'articolo 258, comma 2, del decreto.
5. L'ISVAP puo' sottoporre al preventivo parere motivato del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento. |
| Articolo 21 (Riunioni del comitato di sorveglianza)
1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.
2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche questioni da trattare.
3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia all'ISVAP dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla data della riunione. In casi particolari di necessita' ed urgenza e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato di sorveglianza senza necessita' di riunirsi possono trasmettere al commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi sottoposte. Il parere espresso e' trascritto nel primo verbale di riunione utile. |
| Articolo 22 (Obblighi di informativa all'ISVAP)
1. Il comitato di sorveglianza segnala all'ISVAP senza indugio le situazioni di irregolarita' della gestione liquidatoria che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonche' gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato, trasmette all'ISVAP una dettagliata relazione sui fatti rilevati il cui contenuto e' riportato altresi' nei verbali di riunione del comitato stesso. |
| Articolo 23 (Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione)
1. Ai sensi dell'articolo 250, comma 4, del decreto, il commissario liquidatore predispone una informativa per i creditori con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'ISVAP l'informativa di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle scadenze temporali previste. L'informativa e' pubblicata nel Bollettino dell'Autorita'. |
| Articolo 24 (Informativa ai creditori noti di altri Stati membri)
1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario liquidatore fornisce ai creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto in conformita' allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al comma 1 all'apertura della procedura e senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti dell'impresa. |
| Articolo 25 (Direttive in materia di esecuzione del concordato)
1. Il commissario liquidatore informa IISVAP e il comitato di sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata, indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma 1, del decreto.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'ISVAP, non appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.
3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, e' sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una apposita relazione.
4. I documenti di cui al comma 3 sono trasmessi all'ISVAP ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 262, comma 1, del decreto. In occasione del rilascio dell'autorizzazione IISVAP indica al commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e sul Bollettino.
5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende all'esecuzione del concordato. Ai predetti fini il commissario liquidatore verifica costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di sorveglianza, con apposita relazione, sull'andamento della fase esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con apposita relazione le sue valutazioni sulla relazione dei commissario liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni ad esso sottoposte dall'ISVAP. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.
6. Le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse all'ISVAP, a cura dei commissario liquidatore, entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi esiti il commissario informa senza indugio il comitato di sorveglianza e IISVAP, fatta salva la successiva trascrizione degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma 5.
8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. |
| Articolo 26 (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti circolari' dell'ISVAP: - n. 442717/11/1 dell'11 luglio 1984; br; - n. 542704/11/2 del 7 giugno 1995; br; - n. 741574/10/3 del l0 aprile 1997; - n. 343614/C del 26 novembre 2003; - n. 343616/C del 26 novembre 2003; br; - n. 16-04-443225 del 28 giugno 2004; - n. 16-04-444815130 del 12 ottobre 2004
2. Dalla data di cui al comma 1 non sono piu' applicabili le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali riguardanti le materie oggetto del presente Regolamento.
3. Fino all'emanazione da parte dell'ISVAP di disposizioni in materia di relazione semestrale del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 250, comma 4, del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le relazioni trimestrali sull'andamento della liquidazione da inviare all'Autorita' contenute nelle circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985 e n. 9433351/12/5 del 25 agosto 1999. |
| Articolo 27 (Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Autorita'. |
| Articolo 28 (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Il presidente: GIANNINI |
| ELENCO DEGLI ALLEGATI
===================================================================== N.| OGGETTO ===================================================================== |Prospetti riassuntivi e di dettaglio delle spese/pagamenti e degli 1 |incassi della liquidazione nel trimestre --------------------------------------------------------------------- 2 |Testo base del bando di gara per la vendita degli immobili --------------------------------------------------------------------- 3 |Scheda informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione --------------------------------------------------------------------- 4 |Schema di comunicazione ai creditori noti di altri Stati membri ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO
LIQUIDAZIONE: ...............
PROSPETTI RIASSUNTIVI E DI DETTAGLIO DELLE SPESE/PAGAMENTI E DEGLI INCASSI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TRIMESTRE ........... Allegato n. 1 sub 1
LIQUIDAZIONE: ..............
PROSPETTO RIASSUNTIVO SPESE/PAGAMENTI ED INCASSI RELATIVI AL TRIMESTRE:-.................. (valori in unita' di euro) a) Totale spese/pagamenti fino a 15.000 euro : ................... b) Totale spese/pagamenti oltre 15.000 euro : .................... c) Totale somme pagate per acconti e riparti ai creditori: ....... d) Totale generale spese/pagamenti: .............................. e) Totale incassi: ............................................... Differenza (d-e) tra totale spese/pagamenti e totale incassi:......
Allegati:
- operazioni di incasso e pagamento del trimestre (allegato n. 1 sub 1.a) - dettaglio spese/pagamenti in contanti del trimestre (allegato 1 sub 11)
Il commissario liquidatore (firma) ----> VEDERE TABELLE A PAG. 25 E 26 DELLA G.U. <---- ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO
(TESTO BASE)
BANDO DI GARA con il sistema delle offerte segreteper la vendita di immobile
Si rende noto che il giorno ........ mese ........ anno ........ alle ore .......... presso lo studio del notaio designato dott. ........ sito in ........, via/piazza ........, si svolgera' una gara tramite il sistema delle offerte segrete in busta chiusa per la vendita della seguente unita' immobiliare (o delle seguenti unita' immobiliari) di proprieta' di ........ (segue denominazione dell'impresa) ........ in liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore dott./avv./rag. ........): (o, in alternativa, "presso la sede di.......... in liquidazione coatta amministrativa, sita in.........., via/piazza...... si svolgera' una gara dinanzi al notaio designato dott.... tramite il sistema delle offerte segrete in busta chiusa per la vendita .........."):
Appartamento/stabile/terreno, ecc. sito in ............. via/piazza ..........,interno .......... Articolo 1- Oggetto della vendita
1.1 Segue descrizione analitica dell'unita' immobiliare oggetto della gara, con indicazione del piano, dell'interno, della zona in cui e' ubicata, dell'anno di costruzione, del numero di vani di cui si compone, della metratura, di eventuali sanatorie edilizie, e cosi' via ed in ogni caso dei seguenti ulteriori elementi informativi: libero, occupato senza titolo, locato ad uso abitazione/ad uso ufficio/ad altro uso da specificare/ con contratto avente scadenza il giorno..... mese....anno...., per il quale e' stata/non e' stata data regolare disdetta.
1.2 L'unita' immobiliare e' venduta a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui essa attualmente si trova.
1.3. La documentazione concernente la proprieta' dell'immobile ed ogni altro atto ad esso relativo, ivi compresi quelli afferenti eventuali vincoli e formalita' pregiudizievoli, sono depositati in copia presso lo studio del notaio designato dott. .......... sito in...., via/piazza ........., telefono .......... e possono essere consultati, a richiesta, presso il suddetto studio. Articolo 2 - Prezzo base e altri oneri
2.1 L'unita' immobiliare e' posta in vendita al prezzo base di euro .......... (anche in lettere), oltre oneri fiscali.
2.2 Gli aumenti minimi saranno di euro..... in euro....;
2.3. In assenza di offerte in aumento rispetto al prezzo base, l'aggiudicazione avverra' anche con offerte pari al prezzo base;
2.4 Tutte le spese ed imposte di trasferimento e di ogni altro genere relative o conseguenti alla vendita, e comprese quelle sostenute per l'espletamento della gara e per la pubblicita', saranno a carico dell'aggiudicatario acquirente. Nel caso in cui siano poste in vendita piu' unita' immobiliari, le spese di pubblicita' e tutte le altre spese sostenute per l'espletamento della gara saranno a carico degli aggiudicatari delle singole unita' nella misura pari a quella derivante dal rapporto tra il prezzo base di ciascuna e quello totale delle unita' poste in vendita. Articolo 3 - Modalita' di partecipazione alla gara
3.1 Ciascun soggetto potra' presentare per ogni unita' immobiliare una sola offerta.
3.2 L'offerta e' presentata in nome proprio, in regola con le norme sul bollo, e' vincolante e non e' modificabile ne' revocabile da parte dell'offerente.
3.3. L'offerta dovra' essere indirizzata a .......... (segue la denominazione dell'impresa) in liquidazione coatta amministrativa presso lo studio dei notaio designato .......... sito in...., via/piazza .......... L'offerta e' contenuta in una busta chiusa che dovra' essere indirizzata come sopra precisato e dovra' recare la seguente indicazione "Offerta per acquisto immobile in .......... (nome citta), via/piazza .......... interno ..........
3.4 La busta dovra' contenere assegno circolare non trasferibile intestato a .......... (segue denominazione dell'impresa) in liquidazione coatta amministrativa, di importo pari al 15% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 5% per spese.
3.5 La busta contenente l'offerta e l'assegno dovra' essere consegnata allo studio del notaio designato per l'espletamento della gara entro le ore .......... del giorno .......... La busta potra', in alternativa, essere spedita all'indirizzo del notaio designato mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cura e rischio dell'offerente e l'offerta sara' ritenuta valida soltanto se perverra' presso lo studio del notaio designato entro il termine e l'ora sopra indicati.
3.6 Non saranno prese in considerazione le offerte presentate dagli amministratori, sindaci, direttori generali e procuratori di .......... (segue denominazione dell'impresa) o delle societa' da questa controllate o collegate. Articolo 4 - Svolgimento della gara
4.1 L'apertura delle buste avverra' pubblicamente presso lo studio del notaio designato (o presso la sede della liquidazione) nel giorno e nell'ora indicati in premessa.
4.2 Sara' dichiarato vincitore della gara e aggiudicatario l'offerente che avra' presentato l'offerta di importo piu' alto, senza alcuna successiva gara tra gli offerenti e senza che possa invocarsi l'applicazione dell'articolo 584 del codice di procedura civile.
4.3 Nel caso in cui vi siano piu' offerenti che abbiano indicato lo stesso importo, si procedera' a nuova gara, seduta stante, soltanto tra i pari offerenti ove siano tutti presenti, con aumenti palesi e minimi di euro .......... Ogni offerta in aumento dovra' essere formulata entro e non oltre tre minuti dalla precedente offerta.
4.4 Nel caso in cui tutti o alcuni degli offerenti lo stesso importo non siano presenti all'apertura delle buste, il commissario liquidatore provvedera' ad informarli dell'esito della gara mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con invito a partecipare, limitato ai suddetti offerenti, ad una nuova gara, della quale e' indicata la data, dinanzi allo stesso notaio designato che verra' indetta il quindicesima giorno feriale successivo, con aumenti palesi e minimi di euro .......... Ogni offerta in aumento dovra' essere formulata entro e non oltre tre minuti dalla precedente offerta. In assenza degli offerenti a detta ultima gara o di rifiuto degli stessi a presentare offerte palesi in aumento rispetto a quelle di pari importo gia' presentate, si provvedera' all'aggiudicazione fra i pari offerenti mediante estrazione a sorte curata dal notaio designato.
4.5 Dell'esito della gara verra' redatto apposito verbale dal notaio designato e, contestualmente, verra' restituito ai non aggiudicatari il deposito per cauzione e spese. Articolo 5 - Modalita' e condizioni di pagamento
5.1 Entro il termine di 60 giorni da quello della gara il vincitore dovra' effettuare il versamento dell'intero prezzo di aggiudicazione e di tutte le spese, dedotto l'importo di quanto versato anticipatamente a titolo di cauzione e spese, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a .......... (segue denominazione dell'impresa) in liquidazione coatta amministrativa.
5.2 In caso di mancato pagamento, nel termine essenziale indicato, dell'intero prezzo, l'aggiudicatario sara' considerato inadempiente, verra' dichiarato decaduto da ogni diritto e la liquidazione avra' diritto di incamerare l'intero importo anticipatamente da esso versato per cauzione e spese. Articolo 6 - Trasferimento della proprieta' dell'immobile
6.1 Il trasferimento della proprieta' dell'immobile avverra' con la stipula dell'atto pubblico di vendita che dovra' aver luogo, a mezzo dello stesso notaio designato per la gara, entro 30 giorni dalla data di versamento dell'intero prezzo. 6.2 La cancellazione di eventuali formalita' pregiudizievoli resta a carico e spese della liquidazione e l'esistenza di tali formalita' non sara' di ostacolo alla stipula dell'atto di vendita. Articolo 7 - Pubblicita' della gara 7.1 L'avviso di vendita dell'immobile sara' pubblicato sui quotidiani .......... (segue indicazione dei giornali), per almeno due volte, almeno 45 giorni prima di quello fissato per la gara, oltre che sul sito internet .......... Notizie sull'immobile in vendita sono pubblicate anche sul sito www.isvap.it Articolo 8 - Informazioni 8.1 Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli Uffici della liquidazione in .......... (segue indirizzo completo), ai seguenti numeri telefonici ed ai seguenti numeri di telefax dal lunedi' al venerdi', dalle ore .......... alle ore ..........
Il commissario liquidatore dott./avv./rag ........... ALLEGATO N. 3 AL REGOLAMENTO
SCHEDA INFORMATIVA AI CREDITORI SULL'ANDAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI .......... (segue la denominazione sociale completa dell'impresa in liquidazione) CON SEDE IN .......... (segue l'indirizzo completo della liquidazione). DATA DI RIFERIMENTO: AL 30 GIUGNO 200... (AL 31 DICEMBRE 200...)
A) Informazioni generali - Estremi dei provvedimento di liquidazione: .......... (tipo di provvedimento, numero e data, con i dati. relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - Nome e cognome commissario/i liquidatore/i: .......... - Comitato di sorveglianza: nome, cognome e qualifica dei singoli componenti - Numero di telefono della liquidazione: .......... - Numero di telefax della liquidazione: .......... - E - mail ..........
B) Sistema di liquidazione dei sinistri r.c.auto Imprese designate/impresa cessionaria/commissario liquidatore (indicare la sola categoria di riferimento. Nel caso in cui si tratti di impresa cessionaria, indicare anche la denominazione completa e l'indirizzo della sede della suddetta impresa)
C) Dichiarazione dello stato di insolvenza - Data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: .......... - Tribunale che ha emesso la sentenza: .......... - Stato del giudizio: .......... ( pendente in appello, sentenza d'appello non definitiva, in cassazione, sentenza definitiva) - (nel caso in cui sia ancora pendente il giudizio di primo grado, specificare la circostanza con indicazione del tribunale competente)
D) Giudizi penali nei confronti degli esponenti aziendali e/o della societa' di revisione - Data sentenza di primo grado e tribunale competente: .......... - Esito dei giudizio di primo grado: .......... (indicare l'esito per ciascuno dei soggetti coinvolti) - Stato dei giudizio: .......... ( pendente in appello, sentenza d'appello non definitiva, in cassazione, sentenza definitiva) - (nel caso in cui sia ancora pendente il giudizio di primo grado, specificare la circostanza con indicazione del tribunale competente) - Costituzione di parte civile da parte della liquidazione: ............ (SI/NO) E) Azione di responsabilita' nei confronti degli esponenti aziendali elo della societa' di revisione - Data sentenza di primo grado e tribunale competente: .......... - Esito del giudizio di primo grado: .......... ( indicare l'esito per ciascuno dei soggetti coinvolti) - Stato del giudizio: .......... ( pendente in appello, sentenza d'appello non definitiva,in cassazione, sentenza definitiva) - (nel caso in cui sia ancora pendente il giudizio di primo grado, specificare la circostanza con indicazione del tribunale competente)
F) Deposito stato passivo - SI/NO - Data deposito stato passivo: .......... - Tribunale competente: ..........
G) Acconti corrisposti ai creditori - SI/NO (se SI) - specificare le singole categorie di creditori alle quali sono stati corrisposti acconti, con indicazione per ciascuna categoria della data di autorizzazione rilasciata da ISVAP, dell'importo autorizzato e della sua percentuale rispetto agli importi riconosciuti.
H) Deposito piani di riparto parziale - SI/NO (se SI) - primo: .......... (data deposito) - specificare le singole categorie di creditori alle quali sono state corrisposte somme, con indicazione per ciascuna categoria dell'importo autorizzato da ISVAP (al lordo degli acconti gia' autorizzati) e della percentuale di riparto rispetto agli importi ammessi allo stato passivo; - secondo: .......... (data deposito) - idem
I) Situazione dell'attivo (in migliaia di euro) - Disponibilita' liquide in cassa e banca: .......... - Titoli in patrimonio espressi in valore nominale: .......... - Immobili da vendere espressi nel valore dell'ultima stima: .......... - Crediti ancora da recuperare espressi nel valore iscritto in contabilita': .......... - Altre attivita' ancora da realizzare espresse nel valore iscritto in contabilita': .......... - Totale attivo: ..........
L) Stato passivo (in migliaia di euro) (solo in caso di deposito dello stato passivo) - Posizioni ammesse in via definitiva (comprese opposizioni, impugnazioni e tardive accolte) N: .......... Importo: .......... - Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso: N: .......... Importo: .......... ALLEGATO N. 4 AL REGOLAMENTO
(SCHEMA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE, SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA, AI CREDITORI NOTI CHE HANNO LA RESIDENZA ABITUALE, IL DOMICILIO O LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA)
(L'OGGETTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE - RIPORTATO IN GRASSETTO - E' TRADOTTO NELLA LINGUA DEL DESTINATARIO OVVERO, SE QUESTA E' DIVERSA DA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO, NELLE LINGUE PREDETTE. IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE E' REDATTO IN LINGUA ITALIANA)
RACCOMANDATA A..R.
Al sig. .......... Via .......... Citta' e Paese estero
OGGETTO: Informazione iniziale ai creditori dell'impresa di assicurazione .........., con sede legale in Italia, sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Modalita' e termini per ottenere il riconoscimento del credito vantato nei confronti della suddetta impresa. Informativa generale sui diritti degli assicurati e dei danneggiati e sugli effetti della liquidazione. Si rende noto che l'impresa assicurativa .........., con sede legale in Italia, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del .......... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.... del.... e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. .......... del .......... Il commissario liquidatore della suddetta impresa e' .......... La sede dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e' ubicata in .......... Via .......... cap .......... I recapiti telefonici della liquidazione sono i seguenti: .......... I numeri di telefax della liquidazione sono i seguenti: .......... L'indirizzo di posta elettronica della liquidazione e' il seguente: .......... L'Autorita' di vigilanza italiana sulla liquidazione e' IISVAP che ha sede in Roma, Via dei Quirinale, 21 - cap 00187. Il sito web dell'ISVAP e' il seguente: www.isvap.it
A) Accertamento delle posizioni creditorie 1) Il commissario liquidatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, comunica, mediante consegna diretta o raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa, con riserva di eventuali contestazioni. 2) Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il creditore puo' presentare, o inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario liquidatore i propri reclami allegando i documenti giustificativi. 3) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nel caso in cui non sia stata ricevuta la comunicazione di cui punto 1), il creditore puo' richiedere al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento del proprio credito allegando i documenti idonei a provare l'esistenza, la specie e l'entita' del credito, nonche' la data in cui e' sorto. Nel caso si tratti di creditore diverso dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nella stessa richiesta sono indicati gli eventuali privilegi che assistono il credito ed i beni che li garantiscono. 4) Ultimato l'accertamento dei crediti, il commissario liquidatore provvede a depositare presso il tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale l'elenco dei creditori (stato passivo), con il relativo importo, le cui posizioni hanno trovato riconoscimento nonche' l'elenco delle posizioni che sono state parzialmente o totalmente escluse, oppure di quelle ammesse con riserva. Il commissario liquidatore provvede a dare comunicazione a tutti i creditori del deposito dello stato passivo e della decisione assunta con riguardo a ciascuna posizione. 5) Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' data notizia anche sul bollettino ISVAP reperibile sul sito web dell'Istituto sopra indicato.
B) Mezzi di tutela in caso di esclusione parziale o totale del credito dallo stato passivo 1) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo i creditori esclusi totalmente o parzialmente nonche' quelli ammessi con riserva possono proporre opposizione al tribunale. 2) Entro un anno dal deposito dello stato passivo, salvo che il creditore provi che il ritardo e' dipeso da causa a lui imputabile, i creditori' che non hanno ricevuto alcuna comunicazione e non sono stati inseriti nello stato passivo possono presentare una domanda di riconoscimento del credito (domanda tardiva).
C) Priorita' di soddisfacimento per i crediti di assicurazione Ai crediti derivanti da contratti assicurativi e' riconosciuta una priorita' di soddisfacimento rispetto agli altri creditori su tutti gli attivi obbligatoriamente accantonati dall'impresa a garanzia dei propri impegni nei confronti degli assicurati e danneggiati. Questi attivi risultano indicati in un apposito registro previsto dalla vigente normativa.
D) Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione I contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio. I contratti assicurativi diversi da quelli prima indicati, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi fino ai sessantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione. Gli eventuali crediti vantati per sinistri accaduti dopo la pubblicazione dei provvedimento di liquidazione ed entro i termini prima indicati, rispettivamente per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto e per i contratti diversi, hanno diritto di essere ammessi allo stato passivo della liquidazione. Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, da esercitare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione. I commissario liquidatore puo' trasferire il portafoglio, in tutto o in parte e senza che cio' sia causa di scioglimento dei contratti assicurativi ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante convenzione approvata dall'ISVAP. In caso di trasferimento i rischi sono assunti dall'impresa resasi cessionaria del portafoglio alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.
E) Diritti degli assicurati per la responsabilita' civile auto nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada La liquidazione dei danni da responsabilita' civile auto, per i sinistri causati da veicolo assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, e' effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto (seguira' l'indicazione dell'impresa designata con il relativo indirizzo). Gli assicurati possono far valere i loro diritti, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei confronti della CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro. Nel caso in cui il commissario sia stato autorizzato alla liquidazione dei danni, si utilizzera' la seguente dizione: Il commissario liquidatore e' stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio. Gli assicurati possono far valere i loro diritti nei limiti dei massimali minimi di legge, nei confronti della CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario liquidatore.
F) Adempimenti dei terzi danneggiati da veicoli assicurati per la responsabilita' civile auto Nel caso in cui il commissario liquidatore sia stato autorizzato con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa a procedere per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada alla liquidazione dei danni, gli aventi diritto devono presentare al commissario liquidatore la richiesta di risarcimento presso la sede della liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se detta richiesta sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta. L'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento non puo' essere proposta nei confronti della liquidazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla richiesta sopraindicata. Nel caso in cui il decreto di liquidazione coatta non contenga alcuna autorizzazione per il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, questa e' effettuata a cura dell'impresa designata dall'ISVAP. La richiesta di risarcimento deve essere presentata nelle medesime forme alla suddetta impresa designata, che puo' essere individuata nell'ambito dell'elenco pubblicato sul sito web www.isvap.it. o, in alternativa, alla CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada con sede in Roma, Via Yser 14, codice di' avviamento postale 00198. Anche in questo caso l'azione giudiziaria di risarcimento non puo' essere promossa nei confronti dell' impresa designata se non siano trascorsi sei mesi dalla richiesta di risarcimento. In caso di liquidazione coatta amministrativa il danno e' risarcito dall'impresa designata o dalla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada esclusivamente nei limiti dei massimali vigenti al momento del sinistro che per l'impresa liquidata sono pari ad euro... Per l'eventuale eccedenza puo' essere richiesta l'ammissione al passivo dell'impresa liquidata, a condizione che i massimali stabiliti nel contratto assicurativo siano superiori a quelli indicati in precedenza. |
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