Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2007, n. 219
Regolamento per l'individuazione dei criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Visto in particolare l'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che la scelta tra gli aspiranti alla nomina nell'incarico di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi e, solo nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
Visto, l'art. 44-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Viste le deliberazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adottate in data 11 luglio 2006 e 27 marzo 2007, in merito ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari;
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei criteri per la valutazione della professionalita' dei giudici tributari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adottata nella seduta del 18 settembre 2007 e comunicata dal suo presidente con nota prot. n. 11111/CPGT del 21 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-15998 del 4 ottobre 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Ai concorsi interni per la copertura dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali si applicano i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari, cosi' come disciplinati nell'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. I criteri attengono in particolare alla diligenza, laboriosita' e attitudine che gli aspiranti dimostrano di possedere.
3. Agli aspiranti deve essere assicurata la partecipazione al procedimento concorsuale secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo i criteri e le modalita' fissati nell'allegato al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 14



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9,
supplemento oridinario, e' il segiente:
«4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo
incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei
seguenti criteri: a) la vacanza dei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente e di componenti
delle commissioni tributarie provinciali e regionali e'
annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a
conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano all'incarico devono presentare
domanda; b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede in confoimita' a quanto previsto
dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F,
risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo
conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' di eta'; c) i
componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente
dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono
concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due
anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto».
-Si riporta il testo dell'art. 44-ter del decreto
legislativo n. 545/1992:
«Art. 44-ter (Modifica delle tabelle). - 1. I criteri
di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F
allegate al presente decreto sono modificati, su conforme
parere del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze».
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria) e' Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre
2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281,
supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento oridinario e' il recente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di di diritto
di accesso ai documenti amministrativi», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Allegato 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEI GIUDICI
TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI

A) Criteri per la valutazione della diligenza.
I criteri per la valutazione della diligenza devono essere rapportati al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e vanno desunti da:
1. rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti;
2. assidua e puntuale partecipazione alle udienze di calendario e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;
3. disponibilita' a far fronte all'esigenza dell'ufficio;
4. per i presidenti di commissione, presidenti e vice presidenti di sezione, oltre a quanto indicato, si terra' conto del puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni non giurisdizionali.
Punteggio da 0 a 4. B) Criteri per la valutazione della laboriosita'.
Si desumono da:
1. numero dei provvedimenti redatti, comparativamente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza dei giudici, tenendo conto dei ricorsi a ciascun componente assegnato. In attesa che, in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sara' effettuato e completato il monitoraggio sugli indici di lavoro e sul peso ponderato di ciascun ricorso, i presidenti di sezione possono segnalare una maggiore complessita' dei ricorsi stessi assegnati ad un componente in un determinato periodo. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, possono incidere sul punteggio della laboriosita'. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attivita' svolta.
Per i presidenti di sezione la comparazione va fatta sulla base di dati statistici dell'ultimo triennio, relativi agli altri presidenti della stessa commissione.
Punteggio da 0 a 4. C) Criteri per la valutazione delle attitudini.
La attitudini vanno desunte da:
1. preparazione e capacita' che si manifestano nella concreta professionalita' dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;
2. modalita' di partecipazione alle udienze;
3. qualita' di contributi in camera di consiglio, capacita' di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;
4. attivita' di massimazione;
5. capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti ed al personale;
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio;
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula «nulla da rilevare». In casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;
8. titoli accademici e professionali in materie giuridiche ed economiche, ove non previsti dalla tabella E;
9. articoli, studi e lavori scientifici, relazioni a seminari in materia tributaria;
10. insegnamento in corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria;
11. partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria.
Punteggio da 0 a 4.
Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacita' organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalle modalita' di conduzione dell'udienza.
Per i corsi di cui ai punti 10 e 11, qualora organizzati dalle universita' statali o istituti ad esse equiparati, mediante convenzione con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o comunque patrocinati dallo stesso organo di autogoverno, va attribuito ulteriore punteggio fino ad un massimo complessivo di 2 punti.
Entro il suddetto limite sara' previsto: per la sola partecipazione ai corsi di specializzazione (Master) un punteggio fino a 0,50; per il conseguimento del titolo di Master fino a 1,50; per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale della durata di almeno 12 ore un punteggio di 0,10; della durata fino a 25 ore un punteggio di 0,20; della durata fino a 40 ore un punteggio di 0,30; della durata superiore a 40 ore un punteggio di 0,50. Per l'attivita' di docenza nei suddetti corsi, potra' essere attribuito un punteggio fino a 3 punti non cumulabile con il precedente.
Il conseguito titolo di Master, come sopra specificato, va inserito nella tabella E ed il relativo punteggio non e' cumulabile con la precedente attivita' di partecipazione. Fonti di conoscenza.
1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2. autorelazione;
3. rapporto del dirigente dell'ufficio (presidente di commissione), redatto per quanto concerne i vice presidenti di sezione ed i giudici, anche sulla base di una informativa del presidente di sezione, che deve evidenziare analiticamente e sinteticamente i tre criteri di valutazione;
4. eventuali controdeduzioni dell'interessato.
Il dirigente dell'ufficio nel rapporto deve illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non piu' di cinque provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potra' a sua volta produrne altri cinque (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).
Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa. Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Per la valutazione della professionalita' dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si applicano, ove compatibili, gli stessi criteri previsti per i giudici tributari, tenuto conto della peculiarita' delle funzioni svolte.
 
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