Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 novembre 2007 |
Non iscrizione della sostanza attiva carbofuran, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE del 13 giugno 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4; Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2007/416/CE del 13 giugno 2007, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva carbofuran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni, dal momento che sono state fornite informazioni insufficienti, riguardanti principalmente possibili rischi di contaminazione delle acque freatiche, possibili rischi per i consumatori e possibili effetti ecotossicologici; Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti carbofuran, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/416/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che tale decisione di non inclusione della sostanza attiva carbofuran, non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di una successiva richiesta d'iscrizione della citata sostanza attiva; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofuran autorizzata in Italia; Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofuran, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. 1. La sostanza attiva carbofuran non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Non possono essere rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbofuran in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2007/416/CE della Commissione. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti carbofuran, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 dicembre 2007. |
| Art. 3. 1. Il periodo di moratoria concesso a norma dell'art. 5, paragrafo 18, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto scade il 13 dicembre 2008. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2007
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere a pag. 11 <---- |
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