Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Alvarez Mullner Rosana Mabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Alvarez Mullner Rosana Mabel, nata a Buenos Aires il 4 agosto 1968, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento dei titoli professionali di «psicologo» e di psicoterapeuta conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e dell'attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Psicologa» presso l'«Universidad Argentiana John F. Kennedy» il 23 dicembre 1998;
Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de Salud» dal 1° novembre 1999, matricola n. 28411;
Preso atto della documentazione, in atti allegati, che dimostra lo svolgimento di ampia e duratura attivita' nel campo della psicoterapia e di formazione;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e psicoterapeuti e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Considerato che la richiedente possiede il visto di ingresso rilasciato per motivi di studio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 25 giugno 1998 e successive integrazioni, in data 25 aprile 2007 con scadenza il 5 novembre 2007; e inoltre che l'istante ha anche richiesto il rilascio del permesso di soggiorno come da ricevuta rilasciata dall'ufficio postale abilitato, che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero (munito della copia originale dell'autorizzazione) di godere dei medesimi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno secondo i limiti enunciati nella direttiva del Ministro dell'interno datata 5 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Alvarez Mullner Rosana Mabel, nata a Buenos Aires il 4 agosto 1968, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia e per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di studio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazione.
Roma, 31 ottobre 2007

Il direttore generale: Papa
 
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