Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2007 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
CIRCOLARE 13 novembre 2007, n. 124 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007. Condizioni e modalita' di accesso ai benefici qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea (articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007). |
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Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di amministrazione Al Presidente e ai componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci Al Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Premessa.
L'art. 1, comma 1223, della legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto, in adesione ad un impegno richiesto agli Stati membri dalla Commissione europea a seguito di specifica giurisprudenza comunitaria, che «i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea». In attuazione di tale norma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, ha individuato le modalita' con le quali rendere, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la suddetta dichiarazione. Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti di competenza dell'Istituto, nonche' il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare all'Istituto ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.
1. Campo di applicazione della disciplina.
Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, l'obbligo di dichiarare di non aver fruito o di aver restituito gli aiuti di cui al successivo paragrafo 2 si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia. In relazione a quanto di competenza dell'Istituto e al vigente ordinamento, appaiono qualificabili come aiuti di Stato: lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel «Registro internazionale» (art. 6 del decreto-legge n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998); lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attivita' di cabotaggio marittimo (art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga); i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni). Infatti, gli sgravi previsti nel settore marittimo costituiscono ipotesi in cui sussiste l'obbligo di notifica alla Commissione, mentre i benefici per i contratti di inserimento, superiori al 25%, sono subordinati alle condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1).
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(1) Art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 («Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»).
Di conseguenza, i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le modalita' descritte al successivo punto 3.
2. Oggetto della prevista dichiarazione sostitutiva.
L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 fornisce l'elenco degli specifici aiuti gia' dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, l'avvenuta fruizione dei quali, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, pregiudica la possibilita' di accedere ai benefici contributivi di cui al precedente punto 1. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni: a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro; b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione; d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Come espressamente previsto dal decreto (art. 3), l'elenco potra' essere in futuro integrato o modificato, per aggiungere altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva.
3. Modalita' di compilazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva. Adempimenti a carico delle sedi.
Secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, sono quattro i casi che danno titolo al datore di lavoro ad accedere alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, specificate al precedente punto 1. Il datore di lavoro, infatti, potra': a) non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente punto 2; b) aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui alla lettera b) dell'elenco al punto 2 entro la soglia «de minimis»; c) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere gia' restituito le somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi; d) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere gia' provveduto al deposito in un conto di contabilita' speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi. Si mette pertanto a disposizione dei datori di lavoro interessati il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1), nel quale dovra' essere evidenziata, tra l'altro, la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate. Il modello e' altresi' disponibile nella sezione «Modulistica» del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), con la denominazione «SC36 Aiuti di Stato». I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni descritte al punto 1 dovranno quindi inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, con le modalita' sotto descritte, prima dell'inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2. In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel piu' breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro che - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - fruiscano o abbiano fruito dei benefici contributivi di cui al punto 1. Il modulo contenente la prevista dichiarazione sostitutiva potra' essere inoltrato esclusivamente con modalita' telematica. Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le «Aziende, consulenti e professionisti» utilizzeranno, previa autenticazione, il servizio «Invio moduli on-line». Solo al primo accesso sara' necessario compilare una scheda informativa. Nella sezione «Servizi per modulistica on-line» e' infatti presente, nell'elenco di moduli gia' predisposti per l'invio telematico, anche il modello «Aiuti di Stato - Dichiarazione ai fini dell'accesso», che dovra' essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potra' essere compilato on-line e potra' altresi' essere allegato (se gia' scaricato in precedenza), utilizzando la funzione «Sfoglia». In ogni caso e' necessario non modificare il nome del file, altrimenti sara' inibita la funzione di invio. Gli utenti avranno cura di indicare anche la direzione I.N.P.S. cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio. Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte. Poiche' il modello viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back Office - Contact Center, che provvedera' a smistare in automatico il file prodotto alla direzione I.N.P.S. competente per l'azienda, le direzioni dell'Istituto si atterranno alle modalita' operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2 dicembre 2004, con particolare riferimento al «livello 3». Le Unita' di processo Aziende avranno inoltre cura di conservare agli atti le dichiarazioni trasmesse dalle aziende, anche al fine di procedere ad eventuali controlli successivi. Roma, 13 novembre 2007
Il direttore generale: Crecco |
| Allegato 1
----> Vedere da pag. 24 a pag. 25 <---- |
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