Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 novembre 2007 |
Disciplina della pesca dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, limitatamente al mese di dicembre 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995; Visto il decreto ministeriale l° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»; Vista la disciplina sull'attivita' di prelievo delle vongole e dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone e, precisamente i decreti ministeriali: 11 febbraio 2000, 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002; Vista la richiesta unitaria dei consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone, cui e' affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 nonche' della O.P. I Fasolari; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, recante la «sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto» ed, in particolare, l'art. 2 che istituisce un «Comitato di coordinamento»; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2006 che ha prorogato la sperimentazione di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1999 ed ha integrato il comitato di coordinamento con il rappresentante della organizzazione di produttori della pesca di fasolari; Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 che, nella riunione del 26 ottobre 2007, all'unanimita' ha espresso parere favorevole alla richiesta cosi' come formulata dai Consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone nonche' dalla O.P. I Fasolari sulle modalita' di prelievo della risorsa fasolari limitatamente al mese di dicembre 2007; Valutato che analoga disciplina della pesca dei fasolari nel mese di dicembre, e' stata adottata per gli anni 2004, 2005 e 2006, senza comportare effetti negativi; Tenuto conto del parere favorevole espresso dal laboratorio di biologia marina e pesca dell'Universita' degli studi di Bologna con sede in Fano, in data 2 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1. 1. Per le imbarcazioni operanti nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia, autorizzate alla cattura dei fasolari, e' consentito, limitatamente al mese di dicembre 2007, il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 kg, in deroga al quantitativo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2007
Il direttore generale: Abate |
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