IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in riferimento agli articoli 13, comma 5 e 154, comma 1, lettera h); Esaminate le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di clienti, associazioni di tutela dei consumatori e banche, pervenute in tema di trattamento di dati personali della clientela nell'ambito di rapporti bancari; Viste le pronunce adottate in proposito dall'Autorita' anche a seguito di ricorso di interessati; Ritenuta l'opportunita' di definire, in tale contesto, un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per gli operatori economici e i clienti in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse all'attivita' bancaria, individuando, a tal fine, i comportamenti piu' appropriati da adottare; Rilevata l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verra' curata la pubblicita' anche attraverso il sito Internet dell'Autorita' (http://www.garanteprivacy.it); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
Delibera:
1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario», di cui al documento che e' allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1); 2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del Codice che i titolari del trattamento che si rendano cessionari di sportelli bancari possano effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13 secondo le modalita' indicate al punto 3.7. delle allegate «Linee guida», ovvero: a) mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'informativa avente le caratteristiche di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Codice; b) inoltre, mediante la successiva comunicazione agli interessati, alla prima occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso art. 13, commi 1 e 2; 3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2007
Il presidente Pizzetti
Il relatore Fortunato |