IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi; Visto l'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanita' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale e puo' vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aostae la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 143 e 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario, per il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale, previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992; Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria», con il quale e' stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo sanitario nazionale, includendo anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che determina in 96.040.000.000 di euro, per l'anno 2007, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre ordinariamente lo Stato; Visto l'art. 1, comma 796, lettera d, punto 7 della legge finanziaria 2007, il quale autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale; Visti i commi 830 e 831 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, nei quali e' indicata la misura del concorso della regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007; Visto l'art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Vista la nota prot. n. 1732/07/4.11 del 4 aprile 2007, con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, espressa nella seduta del 15 marzo 2007, repertorio atti n. 43/CSR; Vista la nota prot. n. D.G. PROG. 17017 del 31 luglio 2007, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso la proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2007 tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Delibera:
A valere sulle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007 - parte corrente - ammontanti a 96.040.000.000 di euro, vengono assegnati i seguenti importi: 94.069.320.000 euro, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza di cui: 168.519.181 euro per l'Ospedale Bambino Gesu', per la mobilita' sanitaria; 33.198.212 euro per l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, per la mobilita' sanitaria; 478.000.000 di euro come concorso alla copertura degli oneri contrattuali, (legge n. 350/2003 e legge n. 266/2005); 1.970.680.000 euro a destinazione vincolata, di cui quote assegnate: 10.000.000 di euro per il contratto IZS; 6.840.000 euro per attivita' di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia; 205.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (decreto legislativo n. 270/1993); 126.500.000 di euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 di euro per la regione Lazio (Ospedale Bambino Gesu), art. 1, comma 796, lettera a, legge n. 296/2006; Resta accantonata, in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministro della salute, la somma di 1.572.340.000 euro di cui: 1.199.950.000 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi indicati nel Piano sanitario nazionale 2006-2008, ai sensi dell'art. 1, comma 34, legge n. 662/1996; 372.390.000 euro, per altre attivita' a destinazione vincolata. Le predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera. Roma, 28 settembre 2007 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 321 |