Gazzetta n. 272 del 22 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 novembre 2007 |
Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Sforzato di Valtellina» o « Sfursat di Valtellina», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 4 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», al fine di anticipare al 26 novembre 2007 l'inizio delle operazioni di pigiatura e di vinificazione per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla sopra citata richiesta di deroga; Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, adottata nella riunione del 27 settembre 2007, con la quale, tenuto conto dell'andamento climatico anomalo che ha portato ad un anticipo della maturazione delle uve, ha espresso, sul piano della generalita', parere favorevole all'accoglimento delle richieste, presentate nelle forme di rito, intese ad ottenere l'anticipo del termine, previsto dai rispettivi disciplinari di produzione, per l'inizio della vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie di vini che comportano l'appassimento delle uve;
Decreta: Articolo unico
1. Per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», possono essere pigiate e vinificate a partire dal 26 novembre 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2007
Il direttore generale: La Torre |
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