Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE |
CIRCOLARE 13 novembre 2007, n. 1853 |
Modalita' per l'applicazione nel 2008 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri. |
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Premessa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero del commercio internazionale (di seguito: Ministero) concede contributi ai consorzi agro-alimentari, ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, ed ai consorzi costituiti tra piccole e medie imprese agro-alimentari, ittiche e turistico-alberghiere ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge finanziaria 2007). La presente circolare indica le modalita' per la presentazione e successiva rendicontazione dei programmi promozionali da realizzare nel 2008 e co-finanziati ai sensi della normativa in questione. Le modalita' di rendicontazione dei programmi promozionali 2007 sono stabilite nella circolare n. 20060145855 del 7 novembre 2006 (scaricabile dal sito www.mincomes.it).
Sezione I Finalita' della concessione dei contributi. 1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed, in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia». 2. Il contributo e' destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse. 3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali rivolte al mercato estero. Non sono finanziabili progetti ed azioni volti al diretto sostegno delle vendite. Soggetti beneficiari dei contributi. 4. Ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, e successive modificazioni e con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ai contributi: a) consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari aventi come scopo esclusivo l'esportazione dei prodotti agroalimentari; b) consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda turistica estera; c) consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera; d) consorzi monoregionali di cui alle lettere a), b) e c) ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta, tenuto conto che il trasferimento delle competenze a tali regioni a statuto speciale non e' stato ancora attuato. (decreto legislativo n. 112/1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000). 5. Per i soggetti beneficiari di cui al punto d) il contributo e' subordinato alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo unico incentivi alle imprese. La presente circolare potra' pertanto subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due regioni sopra citate. Definizione di consorzio multiregionale. 6. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi con piu' di sessanta imprese associate, il requisito minimo e' fissato in quindici imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese. Requisiti. 7. Per l'accesso al contributo i seguenti requisiti devono essere posseduti dai consorzi ininterrottamente, dalla data della domanda di presentazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso: a) multiregionalita' (ad eccezione dei consorzi monoregionali ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta); b) le consorziate devono essere piccole e medie imprese ai sensi della normativa dell'Unione europea (le PMI sono definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 con cui e' stata recepita la raccomandazione CEE del 6 maggio 2003); c) divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente; d) il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna); e) il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci; f) per i consorzi di cui alle lettere a) e c) del punto 4, nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo esclusivo verso l'estero dell'attivita' consortile. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' della domanda.
Sezione II
Presentazione delle domande di contributo per il programma promozionale 2008. 8. Le domande di contributo sul programma promozionale 2008 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston, 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 20 dicembre 2007. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre la data specificata. Le domande spedite successivamente alla data stabilita non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. 9. Le domande devono essere redatte in bollo secondo il modello A allegato, accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso. 10. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia del documento di riconoscimento (modalita' previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilita', attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsita' in atti, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445. 11. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identita' del sottoscrittore comportano l'inammissibilita' della domanda. 12. I consorzi agro-alimentari devono inviare copia della domanda anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, via XX Settembre 20 - Roma. I consorzi turistico-alberghieri devono inviare copia della domanda anche al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio sviluppo del turismo e gestione degli interventi - via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma. 13. Non possono presentare domanda i consorzi che presentino contestualmente domanda per il 2008 sulla legge n. 83/1989. Programma promozionale. 14. L'attivita' promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto. 15. Il programma promozionale si articola in singoli progetti, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk, CD o penna USB). 16. Ad ogni scheda-progetto il consorzio deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare l'esatta previsione di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi (da indicare) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante. 17. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende: a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti: ad esempio il numero di accessi dall'estero al sito web; la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori; b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto: ad esempio il numero atteso di accessi al sito web; il valore medio dei giudizi espressi nei questionari; c) per valore realizzato: il valore oggettivo che l'indicatore assume al momento della realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto). 18. Occorre altresi' precisare i metodi di rilevazione garantendone l'obiettivita', specificando ad esempio l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione, fornendo un fac-simile del questionario di intervista, ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovra' essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche. Il raggiungimento dello standard previsto e' elemento fondamentale per la liquidazione del contributo. Ammissibilita' dei progetti. 19. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2008. Eventuali progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte corrispondente. 20. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Deve essere altresi' comunicato, preventivamente e tempestivamente, l'annullamento di singoli progetti o azioni. In caso di verifiche con esito negativo da parte di questa amministrazione su azioni per le quali non e' stato comunicato l'annullamento o la modifica, l'intero programma promozionale sara' respinto. 21. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcune tipologie di progetti: a) partecipazione a fiere estere; b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali dal calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, consultabile al sito www.regioni.it; c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo; per la concessione del contributo devono essere espressamente comunicate le modalita' di distribuzione all'estero; d) pubblicita' all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione; e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri; f) azioni dimostrative e degustazioni con operatori esteri e/o all'estero; g) missioni di operatori esteri in Italia; h) ricerche di mercato, finalizzate a successive azioni promozionali sul mercato prescelto, da descrivere; i) apertura e aggiornamento sito internet predisposto in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche; j) realizzazione e promozione all'estero del marchio consortile; k) formazione ed educational per operatori esteri; l) attivita' preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali. 22. Sono ammissibili le seguenti spese: spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti; spese generali (di gestione e di personale) effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purche' il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attivita' svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle iniziative; per le trasferte all'estero, sono ammissibili le spese di viaggio (aereo e treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonche' quelle sostenute per non piu' di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio. 23. Non sono ammissibili le seguenti spese: le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese per la partecipazione alle fiere. Le aree espositive, cosi' come la pubblicita' su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.); le spese non pertinenti e imputate in modo generico; le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione. Approvazione del programma. 24. Il Ministero da' comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2008. In assenza di comunicazione entro tale data il programma si intende approvato. 25. Per i consorzi monoregionali ubicati nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta il Ministero da' comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2008. In assenza di comunicazione entro tale data il programma si intende approvato. 26. Il programma presentato potra' essere successivamente modificato e/o integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2008. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni. 27. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma, tenendo conto: della validita' tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero; la validita' e' valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente ed alla ricaduta multiregionale dei benefici; della coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita' promozionale 2008-2010 (reperibili sul sito www.mincomes.it); della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare; della completezza delle informazioni fornite; della coerenza con la promozione integrata del territorio multiregionale (consorzi agro-ittico-turistici).
Sezione III
Modalita' di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sul programma promozionale 2008. 28. Il consorzio che nel corso del 2008 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero inoltra la richiesta di liquidazione del contributo entro il 15 aprile 2009. La domanda deve essere redatta secondo il modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarita' della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel modello D. In particolare, il modello B1 (sintesi del programma promozionale), il modello E (schede progetto), il modello F (elenco fatture) devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy, CD o penna USB); 29. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si fossero verificati tra gli importi dei preventivi e quelli rendicontati. Valutazione del rendiconto. 30. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato (a questo fine puo' richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente, ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati; raffronta le spese rendicontate con quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto le spese non pertinenti; possono essere ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 31. Le fatture devono essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per le fatture superiori ai 12.500 euro non e' ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione, dovranno essere indicate in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (ad es.: numero di bonifico e relativo Codice riferimento operazione, fornito dall'Istituto bancario; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento). Determinazione del contributo spettante. 32. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e successive modificazioni, e di seguito indicati: 40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di cinque anni; 60% delle spese ammesse per i consorzi aventi sede legale e imprese ubicate per almeno i 4/5 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; 70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non piu' di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero. 33. Il contributo non puo' superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi aventi fino a ventiquattro soci, di euro 103.291,38 per i consorzi aventi da venticinque a settantaquattro soci e di euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno settantacinque soci. 34. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinche' l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni. 35. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto deve specificare la copertura delle spese, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicita' o altro. 36. La liquidazione del contributo e' comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero. Conservazione della documentazione di spesa. 37. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco. Ispezioni e verifiche. 38. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. 39. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente all'erogazione del contributo, sull'effettivo utilizzo dei contributi per le finalita' previste, anche con sopralluoghi e verifiche dirette, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento. 40. In caso di dichiarazione mendace o falsita' in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo. Reperimento della normativa. 47. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale e' possibile scaricare, in particolare, i file in formato word e excel. In particolare i modelli B, B1, C, E e G (elenco imprese ) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk, CD o penna USB) in file word o excel. Come contattare il Ministero. 48. Per informazioni e chiarimenti e' possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti: indirizzo: Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma; dirigente: dr.ssa Orietta Maizza - Fax: 06-5993 2454 - E-mail: promo3@mincomes.it incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re - simonare@mincomes.it - tel. 06-5993 2638; sig. Alberto Vaccaro - a.vaccaro@mincomes.it - tel. 06-5993 2515.
Pubblicazione. 49. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero. (www.mincomes.it). Roma, 13 novembre 2007
Il direttore generale per la promozione degli scambi Caprioli |
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