L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre, in particolare nella sua prosecuzione dell'8 novembre 2007; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»; Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che, l'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che, anche attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, deve garantire e favorire la possibilita' della libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e imparzialita'; Considerato che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive; Rilevato, altresi', che il citato art. 7, comma 3, del testo unico prevede che l'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti nei programmi di informazione e di propaganda; Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare: «1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista e la necessita' del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo, di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza ...»; Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», secondo la quale, in particolare: «1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettivita', equita', lealta', imparzialita', pluralita' dei punti di vista e parita' di trattamento»; Considerato che, in virtu' del quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, i principi di pluralismo, obiettivita', completezza, lealta' e imparzialita' devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmesse; Considerate le plurime segnalazioni pervenute all'Autorita' negli ultimi tempi in occasione dello svolgimento di iniziative od eventi di importanza nazionale che rivestono rilievo per la vita socio-politica del Paese, con le quali gli esponenti hanno richiesto la messa a disposizione di adeguati spazi informativi da parte delle emittenti pubbliche e private onde assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pluralismo, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione; Considerato che le norme sopra richiamate compongono, invero, in sintesi, un principio che richiede la salvaguardia dell'interesse informativo dei cittadini nei confronti delle iniziative e degli eventi a carattere nazionale che rivestano carattere di rilievo per la vita socio-politica del Paese, quali momenti collettivi di partecipazione democratica e di formazione dell'opinione pubblica, e che, per costante giurisprudenza dell'Autorita', a simili iniziative ed eventi si applicano i principi in materia di pluralismo, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione; Rilevata l'opportunita' di orientare preventivamente gli operatori adottando, pertanto, un atto di indirizzo generale inteso a richiamare la necessita' che l'informazione radiotelevisiva relativa a tutte le iniziative ed eventi di importanza nazionale che rivestano carattere di rilievo per la vita socio-politica del Paese, in quanto costituenti momento di partecipazione democratica e di formazione dell'opinione pubblica, si svolga nell'osservanza dei principi citati, sottolineando l'esigenza centrale che al riguardo venga quindi fornita una adeguata e corretta informazione sulla portata dell'iniziativa e sulle sue concrete modalita' di svolgimento, dando altresi' conto del dibattito politico ad essa connesso, nei suoi vari aspetti, in modo completo, imparziale ed obiettivo; Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
1. In applicazione dei principi vigenti in materia di informazione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale garantiscono nei programmi di informazione uno spazio adeguato a tutte le iniziative ed eventi di importanza nazionale che rivestano carattere di rilievo per la vita socio-politica del Paese, quali momenti collettivi di partecipazione democratica e di formazione dell'opinione pubblica, nel rispetto dei principi in materia di pluralismo, obiettivita', completezza e imparzialita' dell'informazione. In particolare, essi forniscono una adeguata e corretta informazione sulla portata dell'iniziativa e sulle sue concrete modalita' di svolgimento e danno altresi' conto del dibattito politico ad essa connesso, nei suoi vari aspetti, in modo completo, imparziale ed obiettivo, al fine di garantire e favorire la possibilita' della libera formazione delle opinioni da parte dei cittadini. La presente delibera e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita' ed e' trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Roma, 8 novembre 2007
Il presidente: Calabro' I commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria |