Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 novembre 2007
Abrogazione del decreto 1° agosto 2005, recante la sospensione dei decreti 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», e l'adeguamento del piano dei controlli delle citate DOC, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba»;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 con il quale, a seguito di motivata richiesta del citato Consorzio di tutela, e' stata temporaneamente sospesa l'attivita' di controllo prevista dai predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;
Vista la richiesta datata 15 febbraio 2007 con la quale il citato Consorzio di tutela, alla luce delle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2006, ha chiesto di riprendere le funzioni di controllo conferita con i citati decreto ministeriale 6 maggio 2004, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», nonche' la modifica dei relativi piani dei controlli al fine di prevedere che sulle chiusure dei recipienti delle predette denominazioni di origine controllata siano applicate le apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed approvate dal Ministero;
Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione nella specifica riunione dell'8 marzo 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Piemonte;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere espresso con note del 2 luglio 2007 e del 30 ottobre 2007 dalla regione Piemonte, favorevole alla ripresa dell'attivita' di controllo per le DOC di cui trattasi, sulla base delle modifiche apportate ai relativi piani dei controlli da parte del citato Consorzio di tutela, cosi' come depositati presso questo Ministero in data 18 ottobre 2007;
Ritenuto che i predetti piani dei controlli aggiornati ed i relativi prospetti tariffari soddisfano alle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007 e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento per consentire il riavvio dell'attivita' di controllo da parte citato Consorzio nei confronti delle predette DOC, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001, del decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2 e 3, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. E' abrogato il decreto ministeriale 1° agosto 2005 richiamato nelle premesse, recante la sospensione dei decreti ministeriali 6 maggio 2004 concernenti il conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba».
2. E' ripristinato l'incarico conferito, con i decreti ministeriali 6 maggio 2004 richiamati nelle premesse, al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle DOC «Langhe», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Verduno Pelaverga o Verduno», «Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani» e «Barbera d'Alba», sulla base delle prescrizioni previste nei nuovi piani dei controlli e nei relativi prospetti tariffari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che risultano adeguati allo schema di piano dei controlli ed al prospetto tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
3. In conformita' alle disposizioni di cui alla scheda 1 imbottigliatori dei piani dei controlli di cui al comma 2, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero.
 
Art. 2.
1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti delle DOC di cui all'art. 1, cosi' come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 4.
1. La presente autorizzazione ha la validita' di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.
2. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2007

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone