Gazzetta n. 270 del 20 novembre 2007 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA E COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2007 |
Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
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LA BANCA D'ITALIA E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, del TUE, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitivita' del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in talune materie; Considerato che l'art. 6, comma 2-ter, del TUF specifica, nelle materie oggetto del regolamento congiunto, gli aspetti di competenza di ciascuna Autorita' per l'esercizio della vigilanza; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, commi 5-bis e 5-ter, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ed e' allegato al regolamento di cui all'art. 6, comma 2-bis, del TUF; Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabilite; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati e che ciascuna Autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra Autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza; Considerato che la Banca d'Italia e la Consob si scambiano le informazioni nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4, commi 8 e 11, del TUF e 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito TUB);
Stipulano il presente protocollo d'intesa
1. Definizioni. Ai fini del presente protocollo, si intendono per: a) Autorita': la Banca d'Italia e/o la Consob; b) Regolamento congiunto: regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF; c) servizi: i servizi e le attivita' di investimento; il servizio di gestione collettiva del risparmio; i servizi accessori prestati da SIM e SGR; il servizio indicato all'art. 1, comma 6, lettera f) del TUF, prestato da banche; la commercializzazione di quote o azioni di OICR; d) intermediari: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del TUF, nonche' gli agenti di cambio e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta. 2. Ambito di applicazione. 2.1. Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. Le previsioni dei punti 3, 4, 6, 7, 8 e 11 si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 25-bis del TUF. 3. Principi generali. 3.1. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti. 3.2. In relazione alle finalita' di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sugli intermediari, la Banca d'Italia e la Consob operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attivita'. 4. Vigilanza regolamentare. 4.1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare di rispettiva competenza, ciascuna Autorita' trasmette all'altra le proposte regolamentari sulle quali sia tenuta a richiedere il parere prima della data di inizio della consultazione pubblica. 4.2. Ciascuna Autorita' fornisce risposta ai quesiti sulle materie di propria competenza, secondo la ripartizione prevista dalla legge. Nelle materie oggetto del Regolamento congiunto e' competente l'Autorita' alla quale l'art. 6, comma 2-ter del TUF attribuisce l'esercizio della vigilanza. La competenza e' congiunta sui quesiti aventi ad oggetto il controllo di conformita' alle norme previsto dagli articoli 12 e 16 del Regolamento congiunto nonche' l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attivita'. 4.3. Al fine di assicurare celerita' e coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni, ciascuna Autorita': a) trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti non di propria competenza; b) concorda con l'altra una risposta congiunta qualora il quesito coinvolga la competenza di entrambe le Autorita' secondo quanto previsto dal punto 4.2. 4.4. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del Regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorita'. 5. Provvedimenti autorizzativi. 5.1. La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di snellire le istruttorie e di ridurne i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri. 5.2. Ai fini dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche, la Banca d'Italia e la Consob concordano la documentazione da richiedere per verificare la capacita' dell'intermediario di osservare le regole in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori. Tale documentazione e' trasmessa alla Consob unitamente alla comunicazione relativa all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. 6. Vigilanza informativa. 6.1. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorita'. 6.2. Le Autorita', nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa previsti dall'art. 8 del TUF operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie. 6.3. In relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull'esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali. 6.4. In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d'Italia trasmette le informazioni in suo possesso che possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi. 6.5. La Banca d'Italia assegna alla Consob uno specifico profilo per l'accesso diretto agli archivi informatici da essa detenuti in materia di esponenti aziendali degli intermediari (ORSO). 6.6. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi. 7. Vigilanza ispettiva. 7.1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate precisando, quando circoscritto, il relativo ambito. Le Autorita' orientano le metodologie di verifica al perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza. 7.2. La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilita' dell'altra Autorita', previa richiesta di quest'ultima formulata ai sensi dell'art. 10, comma 2 del TUF. Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, la facolta' di chiedere accertamenti va esercitata, tenendo conto dell'ambito degli accertamenti, in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini. Le Autorita' concordano le modalita' della collaborazione e le procedure di effettuazione delle verifiche richieste secondo criteri di efficienza; gli esiti delle verifiche svolte sono trasmessi quanto prima all'Autorita' richiedente. 7.3. Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorita', esse ne informano tempestivamente quest'ultima nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 11 del TUF e dall'art. 7, comma 2 del TUB. 7.4. La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalita' di coordinamento del gruppo ispettivo e di svolgimento degli accertamenti. 8. Provvedimenti assunti e irregolarita' accertate. 8.1. La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo, dei seguenti atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari, quando relativi alla prestazione dei servizi: - ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali quando rivestano rilevanza significativa a fini di vigilanza; - provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi; - sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso di quote o azioni di OICR; - provvedimenti ingiuntivi; - sospensione degli organi amministrativi; - proposta di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa. 8.2. Ciascuna Autorita' comunica tempestivamente all'altra le irregolarita' rilevanti accertate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza relativamente alla prestazione dei servizi. 9. Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attivita'. 9.1. La Consob vigila sugli effetti che l'esternalizzazione puo' determinare nel rapporto tra intermediari e clienti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto d'interessi e delle regole di comportamento. La Banca d'Italia vigila sugli effetti che l'esternalizzazione puo' determinare sul presidio dei rischi e sulla funzionalita' dei processi aziendali. 9.2. Nel caso di comunicazioni di intermediari concernenti ipotesi di esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari (ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento congiunto), ciascuna Autorita' consulta preventivamente l'altra ove intenda sollevare obiezioni agli intermediari interessati. 9.3. La Banca d'Italia e la Consob pubblicano in modo unitario e aggiornano l'elenco delle autorita' dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini dell'art. 22 del Regolamento congiunto. 10. Operativita' transfrontaliera. 10.1. La Banca d'Italia e la Consob definiscono tempi e modalita' per lo scambio tempestivo di informazioni relative all'operativita' transfrontaliera degli intermediari. 11. Comitati di contatto. 11.1. E' istituito un Comitato strategico per l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento dell'attivita' di vigilanza, per la definizione degli indirizzi sulle modalita' delle comunicazioni conseguenti ad accertamenti e per la risoluzione delle questioni significative connesse con l'applicazione del protocollo. In tale ambito le Autorita' si scambiano informazioni sulle iniziative regolamentari di reciproco interesse. 11.2. E' istituito un Comitato tecnico, con il compito di: a) valutare i quesiti che richiedono una risposta congiunta; b) esaminare le questioni che richiedono modifiche o integrazioni al Regolamento congiunto o l'emanazione di linee applicative di carattere generale relative al Regolamento medesimo; c) concordare le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5, dei dati previsti nel punto 6 e delle informazioni relative all'operativita' transfrontaliera degli intermediari di cui al punto 10, nonche' le modalita' delle comunicazioni di cui ai punti 7.1 e 7.2; d) dare attuazione agli indirizzi indicati dal Comitato strategico e valutare ogni altra questione di natura tecnica volta a migliorare il coordinamento delle funzioni di vigilanza attribuite alle due Autorita'. Il Comitato tecnico si riunisce con frequenza trimestrale e ogni qual volta, su proposta di ciascuna Autorita', sia ritenuto opportuno. 12. Unita' temporanee di analisi. 12.1. Le Autorita' possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l'analisi di rilevanti fenomeni di interesse comune, relativi alla prestazione dei servizi. 13. Integrazioni e modifiche del protocollo. 13.1. Il presente Protocollo e' integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonche' dell'esigenza di precisare strumenti e modalita' della collaborazione stessa. 14. Pubblicita' del Protocollo. 14.1. Il presente Protocollo e' pubblicato in allegato al Regolamento congiunto adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del TUF e nei Bollettini dei due Istituti. Esso e' inoltre reso disponibile, unitamente alle procedure previste nel precedente punto 11.2, lettera c), sui siti Internet della Banca d'Italia e della Consob. 14.2. Fino all'emanazione delle procedure previste nel precedente punto 11.2, lettera c), resta fermo quanto disposto dai vigenti protocolli d'intesa adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 12 luglio 1999 in materia di «procedure per il coordinamento tra le Autorita' nei procedimenti di autorizzazione, decadenza e rinuncia di SIM, SGR e SICAV» e in data 9 febbraio 2001 «relativo allo scambio di dati». Roma, 31 ottobre 2007
Il Governatore della Banca d'Italia Draghi Il Presidente della CONSOB Cardia |
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