IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, intitolata «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»; Visto l'art. 2 della citata legge a tenore del quale «Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di cui all'art. 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)»; Visto l'art. 3, comma 1, della medesima legge, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, denominati «Autorita' delegata»; Visto l'art. 1, comma 1, della ripetuta legge, che individua le funzioni attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto di dover istituire l'«Autorita' delegata» per la sicurezza della Repubblica;
Decreta:
1. E' istituita l'«Autorita' delegata» per la sicurezza della Repubblica. 2. L'on. Enrico Micheli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di «Autorita' delegata» ai sensi del presente decreto e della legge ivi richiamata. 3. All'«Autorita' delegata» sono conferite tutte le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, fatta eccezione per quelle espressamente riservate in via esclusiva al medesimo Presidente dall'art. 1, comma 1, della legge. Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni. Roma, 26 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi |