Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 13 novembre 2007, n. 35
Chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 2007, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Alle Amministrazioni centrali dello
Stato;
Agli Uffici centrali del bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato;
All'Ufficio centrale di ragioneria
presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
Alle Ragionerie provinciali dello
Stato;
Alla Banca d'Italia - Amministrazione
Centrale - Servizio rapporti con il
Tesoro;
All'Agenzia interregionale per il fiume
Po;
Alla Corte dei conti;
Alle Sezioni regionali della Corte dei
conti;
All'Avvocatura Generale dello Stato;
Alle Avvocature distrettuali dello
Stato;
Agli Uffici territoriali del governo;
Al Dipartimento per le politiche
fiscali;
All'Agenzia delle entrate;
All'Agenzia delle dogane;
All'Agenzia del demanio;
All'Agenzia del territorio;
Al Dipartimento del tesoro - Direzione
V;
Alle Direzioni provinciali dei servizi
vari;
Alle Poste italiane s.p.a.;
All'Ufficio italiano cambi.
e, p.c.
Alla Corte dei conti -Sezioni riunite
in sede di controllo;
Alle Amministrazioni autonome dello
Stato;
Ai Commissari o Rappresentanti del
Governo per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Alle Ragionerie delle Regioni a statuto
ordinario, delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano;
All'Associazione bancaria italiana.

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.
A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attivita' per l'esercizio 2007, avendo come riferimento le «Istruzioni» di cui all'Allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate e di spese nonche' del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, cosi' come previsto dalla normativa contabile e, da ultimo, dall'art. 193, 3° comma, delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate e rese esecutive, a partire dal 14 ottobre 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.
Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare . Entrate.

Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Al fine di superare le difficolta' operative rappresentate dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze e consentire altresi' che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.
Nel corso dell'esercizio finanziario 2007, l'I.G.I.C.S. ha attivato il nuovo sistema Entrate denominato «Sistema Informativo Entrate S.I.E.», accessibile dall'ambiente intranet della Ragioneria Generale dello Stato. Pertanto, per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2007, gli Uffici di Ragioneria (R.P.S., U.C.B. e U.C.R.) si avvarranno sia delle nuove funzionalita' gia' disponibili nel S.I.E. che di quelle ancora residenti nel S.I.R.G.S. Spese.

Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C. G. o di mod. 62 C.G.
Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.
In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.
Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.
Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.
Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto disponibilita» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».
Per quanto concerne le contabilita' speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilita' dei capitoli in questione.
Sara', pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.
Si ritiene utile richiamare l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulle innovazioni introdotte dal decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze circa le nuove modalita' di estinzione dei mandati informatici pagabili in contanti presso gli uffici delle Poste italiane s.p.a. che saranno commutati in bonifico domiciliato.
Si segnala, inoltre, che le procedure informatiche del S.I.R.G.S. saranno adeguate alle modalita' operative e di colloquio previste nell'ambito del S.E.P.A. (Single euro payments area).
Si richiama infine l'attenzione di codesti Uffici sul contenuto dell'art. 89 del disegno di legge finanziaria 2008-2010, attualmente all'esame del Parlamento (A.S. n. 1817), che prevede la modifica, tra l'altro, del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale.
Pertanto in occasione della chiusura delle scritture relative all'esercizio 2007 dovra' tenersi conto, per la conservazione dei residui propri, che detto termine per utilizzare le risorse relative viene ridotto da sette a tre anni oltre quello in cui e' stato iscritto in bilancio il relativo stanziamento. Patrimonio.
Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonche' il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».
Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/1996 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita).
Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si ricorda che tale classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si e' reso necessario affiancare alla tradizionale distinzione in «categorie» la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.
A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 codice civile suscettibili di utilizzazione economica.
Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilita' dei beni mobili di proprieta' dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO. Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili», di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare agli uffici riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili mod. 1998 C.G. a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a loro carico l'adempimento della trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni nonche' dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita validazione delle risultanze del mod. 1998 C.G.
Gli uffici di ragioneria riscontranti potranno operare la validazione delle risultanze contabili presenti al Sistema informativo, verificate sulla base della documentazione ricevuta.
Infine, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del Demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalla singole Ragionerie provinciali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.
In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilita', viene altresi' riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
La presente circolare infine e' disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it
Roma, 13 novembre 2007

Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio
 
ALLEGATO N. 1
CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
ISTRUZIONI OPERATIVE
E
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto.

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2008 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal S.I.R.G.S. come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXXII e XXXIII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.
Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Le stesse Ragionerie provinciali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.
Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.R.G.S. entro il termine improrogabile del 31 marzo 2008.
Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle nuove Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
Sara' cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 14 aprile 2008 e renderle disponibili al S.I.R.G.S. non oltre il 21 aprile 2008.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio competente.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA
A) Ordini di pagare.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il 7 dicembre 2007.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato potranno trasmettere, per via telematica, i relativi mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. fino al 19 dicembre 2007.
Le Tesorerie accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell' esercizio 2007, fino alla data ultima del 21 dicembre 2007 (cosi' come da protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la gestione del mandato informatico).
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).
B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilita' speciale entro il termine del 7 dicembre 2007 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie entro il 14 dicembre 2007.
Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie provinciali dello Stato non oltre il termine del 26 novembre 2007 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie entro il 7 dicembre 2007 e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.
Si fa presente che entro il termine del 14 dicembre 2007 le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche:
a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;
b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.
Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del 14 dicembre 2007 ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.
Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2007 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.
Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il mese di novembre 2007 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste italiane s.p.a., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al piu' presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente.
C) Decreti di assegnazione fondi.
Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'Amministrazione centrale" non oltre il termine del 20 novembre 2007.
Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il termine di cui al precedente punto A).

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.
Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2008, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
Le Ragionerie provinciali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al S.I.R.G.S.
I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.
In proposito si precisa:
a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2008;
b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2007, perche' non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2008, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2007, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "Termini di emissione dei titoli di spesa". Va altresi' rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627- modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ".
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilita' generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE" (punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.
B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.
Entro il 31 gennaio 2008, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilita' residua al 31 dicembre 2007, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.
Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2007 e trasportati all'esercizio 2008 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:
- in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2007 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2008, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. - (cfr. ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE, punto 1 relativo ai funzionari delegati); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2007, non e' stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell' elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la lettera G).
Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2008 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.
Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.
A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G.,come previsto dalla circolare R.G.S. n. 8 del 31marzo 2004.
Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2007, che la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie provinciali dello Stato e ai funzionari delegati interessati.
Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 29 agosto 2008.
Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.
Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2006 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragionerie provinciali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).
In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinche' provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2008 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.P.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.
Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 2008.
La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2007 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.
Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.
Il suddetto termine del 15 febbraio 2008 dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2007 e trasportati all'esercizio 2008.
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE", punto 1, relativo ai funzionari delegati.
C) Trasporto degli ordini di accreditamento.
L'art.61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che "gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della "spesa":
- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.
Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei Trasporti.
La facolta' del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 298 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito dei relativi centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:
DIFESA: Accordi e organismi internazionali, U.P.B. 2.1.2.1: 1170/1/2/3/4 e1173/1/2/3; U.P.B 3.1.2.2: 1345 e 1346/1/2/3; Ammodernamento e rinnovamento U.P.B. 3.1.1.5: 1320 e 1322/1/2/3/4/5/6/7; U.P.B. 4.1.1.5: 4275; U.P.B. 5.1.1.7: 4415; U.P.B. 6.1.1.5: 4570; U.P.B. 7.1.1.5: 4885.
TRASPORTI: Mezzi operativi e strumentali, U.P.B. 4.1.1.6: 2176/1/2/3/4/5 e 2179.
Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro.
Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.
I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 2008, alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sara' possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.
Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 15 gennaio 2008.
Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente.
A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, entro il 22 gennaio 2008, un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al S.I.R.G.S.
I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.
Il S.I.R.G.S. assegnera' l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avra' richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie entro e non oltre il termine del 10 gennaio 2008.
Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto S.I.R.G.S., notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.
D) Trattamento in chiusura dei mandati informatici inestinti
A seguito di quanto previsto dal citato decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, non sara' piu' effettuato il trasporto dei mandati informatici.
Per l'esercizio in corso, i mandati informatici da estinguere in contanti presso le tesorerie e presso gli uffici postali, non pagati e non perenti, saranno contabilizzati in esito definitivo con l'emissione in contropartita di un ordine di pagamento per trasferimento fondi.
Con apposita circolare verranno impartite istruzioni operative di dettaglio.
E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2007.
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie non oltre il 31 dicembre 2007, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio.
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2007, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati.
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2008.
Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.
In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio 2007, ai quali sono stati imputati gli ordini di pagamento di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2008 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che le Direzioni provinciali dei servizi vari provvedano ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle predette Direzioni provinciali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra, con l'indicazione dei relativi "codici meccanografici". Le D.P.S.V. avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei conti.
F) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2007.
Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilita' generale dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2007 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2007 al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.
G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).
L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti .
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2007, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2008. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2006 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2007, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza.
Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.
H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ulteriori e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

L'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, entro il 21 gennaio 2008, trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:
a) mandati informatici rimasti inestinti al 31 dicembre dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati informatici perenti che erano pagabili presso gli sportelli delle Tesorerie;
c) mandati informatici perenti che erano assegnati per il pagamento agli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la predetta Amministrazione centrale segnala al S.I.R.G.S. i mandati di cui al punto c), pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste italiane S.p.a.
Tali informazioni, tramite lo stesso S.I.R.G.S., sono rese disponibili agli Uffici centrali del bilancio, alle Ragionerie provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 2007, si raccomanda agli uffici delle Poste italiane S.p.a. di tenere presente che i relativi documenti sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Tesoreria mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, si interessano i medesimi Uffici postali ad inviare con ogni consentita sollecitudine i documenti sostitutivi dei mandati pagati entro il 31 dicembre 2007 per i quali le Tesorerie scrittureranno i relativi importi al conto sospeso collettivi in attesa che le amministrazioni emettano i mandati a favore del capo della Tesoreria per la sistemazione delle partite in sospeso.
Le Tesorerie entro il 18 gennaio 2008, dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state disposte nell'esercizio 2007 sub - anticipazioni,. l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31- quinquies C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre 2007, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo relative alla riduzione dei buoni speciali mod. 31-quater C.G).
I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2008 (come gia' indicato nelle "SPESE DA SISTEMARE") alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.
Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 21 aprile 2008, trasmettono:
- agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonche' una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;
- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 2008 l'elenco predetto, le Tesorerie - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli
Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Tesorerie provvederanno a trasmettere all'Ufficio centrale di ragioneria i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonche' due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati.
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.
Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvedera' con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
Inoltre le medesime Tesorerie, entro il 12 febbraio 2008, dovranno trasmettere:
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2007. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo e' stato gia' compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2008.
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2008 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2006, trasportati all'esercizio 2007 e non ancora estinti al 31 dicembre 2007, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2007 con la stampigliatura "da non trasportare" rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato;
2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita', rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita' speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinche', entro il 31 dicembre 2007, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane s.p.a. e da eventuali altri uffici pagatori.
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' delle spese fisse e delle pensioni.
Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali modello 31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.
Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane s.p.a. e da altri uffici pagatori nonche' dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2008 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.
A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "SPESE DA SISTEMARE ", all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2008, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2008, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 2007. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2007 e pagati entro il 31 dicembre 2007, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle " SPESE DA SISTEMARE", sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane s.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2008 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.
Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro il 16 gennaio 2008 alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2007.
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2007, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle D.P.S.V. interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.
Le Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno, altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2008, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2007 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (U.P.B. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2007, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare". E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .
Le D.P.S.V. provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2007, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera E) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2007

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2008.
In relazione al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2007, che stabilisce nuove modalita' di estinzione per i mandati informatici, ed al fine di adeguare le procedure informatiche del S.I.R.G.S. al S.E.P.A. sara' possibile emettere ordini di pagare a partire dal 7 gennaio 2008.
Le Amministrazioni che debbono provvedere a pagamenti in conto dell'esercizio 2008, aventi data di esigibilita' improcrastinabile che ricade nei primi otto giorni del mese di gennaio 2008, invieranno all'I.G.E.P.A. apposite richieste di pagamento da effettuare secondo la procedura stabilita per i pagamenti urgenti (art. 159 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato e circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 7 del 6 febbraio 2002). Tali richieste, da far pervenire per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 21 dicembre 2007, dovranno contenere tutti gli elementi che sarebbero stati inseriti nel mandato informatico ordinario, compresa la Tesoreria che dovra' disporre il pagamento. L'I.G.E.P.A. provvedera' ad autorizzare la Banca d'Italia ad effettuare i relativi pagamenti, da contabilizzare in conto sospeso. I pagamenti saranno regolarizzati con l'emissione di appositi mandati informatici intestati al creditore originario, indicando quale modalita' di estinzione del titolo "sistemazione pagamento urgente". Ulteriori esigenze che dovessero successivamente manifestarsi saranno valutate caso per caso.
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2008.
Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2008 e che potranno essere registrati dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato, a partire dalla data di apertura dell'esercizio finanziario 2008, saranno trasmessi, ad iniziare dal 28 dicembre 2007, alla Banca d'Italia che li rendera' disponibili per le Tesorerie il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2008.
C) Debito pubblico.
Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.
Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il l° gennaio 2008 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2008, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:
"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: " i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato da ultimo cosi' modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: " Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno .
Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.
Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e precisamente: "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'.
A tale riguardo si ricorda quanto richiamato nelle disposizioni di carattere generale, relativamente al paragrafo "Spese", circa la modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale, attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento.
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati gia' estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere-e possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilita'.

PATRIMONIO
CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali.
Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre. sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003, emanata in merito per gli adempimenti degli Uffici riscontranti, la circolare n. 42 del 30 dicembre 2004 concernente "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato"ed i successivi chiarimenti forniti con le circolari n. 39 del 7 dicembre 2005, n. 43 del 12 dicembre 2006 e n 30 dell'8 ottobre 2007.
1) Contabilita' modelli 98 C.G.
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico - ex mod. 130 P.G.S. - figlia, con la relativa documentazione) entro il termine del 15 febbraio 2008 al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria provinciale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (gia' 130 P.G.S.) per l'esercizio 2007 utilizzando la procedura informatizzata "GE.CO" va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Cio' stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonche' l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.
Come per l'esercizio passato, i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO., verranno trasferiti automaticamente al S.I.R.G.S. per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Cio', ovviamente, si verifichera' a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del 'visto' e la conseguente trasmissione dei dati al S.I.R.G.S.
Gli Uffici riscontranti non potranno inserire nel S.I.R.G.S. contabilita' validate su GE.CO. e inviate in modalita' differente da quella telematica.
Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC 95 dei beni in dotazione.
Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del citato art. 19, comma 6 non risultano ancora del tutto superate, gli Uffici periferici delle Amministrazioni per le quali permangono dette problematiche continueranno, come per i trascorsi esercizi, a trasmettere il prospetto in questione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio anche per il rendiconto dell'esercizio 2007.
Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, e' necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonche' relativi codici SEC 95:
- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2007;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2007 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore ;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente piano gestionale utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2007.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari, per una piu' esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti che risultino assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2007, distintamente per competenza e residui, nonche' del piano di gestione di riferimento; ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come gia' sopra segnalato, e' necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).
Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
Va inoltre ricordato che, con l'avvenuto rinnovo degli inventari dei beni mobili, il codice SEC 95 viene richiesto per tutti i beni da inventariare, compresi quelli provenienti dalla ex posta patrimoniale "classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "categorie" previste, introdotta temporaneamente nel piano dei conti per comprendere, prima di detto rinnovo, la consistenza di tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "categoria" fino al giugno 2003.
Si ritiene inoltre utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovra' ricorrere alla classificazione SEC 95 denominata "altri beni materiali prodotti", correlata alla categoria VII - altri beni non classificabili -, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilita' del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovra' essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sara' stata regolarizzata.
A tal fine, incombe ai predetti Uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontranti l'onere di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con circolare n. 30 dell'8 ottobre 2007.
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2008, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il termine del 31 marzo 2008.
Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considerera' " inadempienti " tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilita'.
Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, e' necessario che anche i modelli 98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.
2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.
Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi e' tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilita' e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalita' di acquisizione del materiale stesso.
Secondo quanto gia' chiarito con la citata circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilita' dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtu' delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.
Analogamente alle contabilita' di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti e' fissato al 15 febbraio 2008.
Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto generale del patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovra' essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento.
B) Contabilita' dei beni mobili demaniali.
1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.
Come e' noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprieta' dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche" statali.
Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:
- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.
Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero della pubblica istruzione sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 13 del 12 marzo 2003, un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.
In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e piu' precisamente:
- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresi' l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.
E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione entro il 10 gennaio 2008, una volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 20 febbraio 2008 per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. non oltre il 31 marzo 2008.
2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.
Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilita' di Stato, sono altresi' da considerare "beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.
In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero dei trasporti e' chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente Ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2007; qualora non si sia ancora provveduto, sara' necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.
C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.
In ordine alle contabilita' dei beni immobili patrimoniali, le Ragionerie provinciali dello Stato dovranno riscontrare le predette contabilita', affluite per effetto dell'intervenuta integrazione direttamente dal Sistema di gestione automatizzata del patrimonio (S.G.A.P.) dell'Agenzia del demanio a quello della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), assicurandosi sia che dette Filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, sia che abbiano trasmessa entro il termine ultimo del 20 gennaio 2008 alle medesime Ragionerie provinciali dello Stato la relativa documentazione giustificativa di tutte le variazioni effettuate nel corso dell'intero esercizio.
Le citate Filiali avranno sempre cura di inviare, in duplice copia, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio entro il 15 febbraio 2008 i modelli 91 (come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95), concernenti le variazioni nella consistenza immobiliare per l'anno 2007, unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle vendite.
Si precisa che ciascun modello 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie provinciali dello Stato.
Devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture, sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. E' da precisare in particolare la necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle della difesa o delle infrastrutture.
Inoltre, va ricordato che nelle contabilita' di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il piu' volte citato decreto 18 aprile 2002.
In ossequio alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 28 aprile 2005, a supporto delle variazioni avvenute nella consistenza patrimoniale immobiliare, i citati modelli 91 dovranno, infine, essere corredati delle copie degli atti posti in essere dalle Filiali dell'Agenzia del demanio in precedenza non trasmesse per giustificati motivi nel corso dell'anno alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.
Le Ragionerie provinciali dello Stato, prima di aggiornare le scritture contabili, provvedono a riscontrare e vistare entro il 31 marzo 2008 le predette contabilita' con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi alle variazioni dei beni che l'Agenzia del demanio fara' confluire nel S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 15 aprile 2008 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modelli 91, allegando copia degli stessi, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.
A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984).
L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e' necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:
a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "12")";
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:
1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.
Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
Al fine di poter superare le difficolta' incontrate dalle Ragionerie provinciali dello Stato nel parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale con quelli della contabilita' finanziaria - a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie provinciali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 21316 del 26 aprile 2000.
Tale adempimento si e' reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo cosi' agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui e' ubicato il cespite acquistato.
***
Si ricorda, infine, che nel Conto generale del patrimonio sono da includere i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono stati estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, successivamente stabiliti con l'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002.
Limitatamente ai beni del demanio storico-artistico gestiti dall'Agenzia del demanio, qualora individuati e valorizzati in base agli anzidetti criteri - come, peraltro, richiesto anche dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con le note n. 109404 del 29 settembre 2003 e n. 11631 del 2 febbraio 2004 - e' stata resa possibile gia' dall'esercizio in corso la diretta acquisizione dei relativi dati attraverso la realizzata procedura di integrazione tra il sistema informativo della citata Agenzia ed il S.I.R.G.S. secondo le modalita' previste anche per i beni patrimoniali.
In analogia a quanto avviene per questi ultimi, tuttavia, le Filiali dell'Agenzia del demanio, entro il 15 febbraio 2008, sono comunque sempre tenute a comunicare con apposita nota alle Ragionerie provinciali dello Stato per ciascun bene i dati in questione concernenti, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.
Similmente procederanno, nulla essendo stato al riguardo innovato, per i beni di propria pertinenza, le Amministrazioni della difesa e delle Infrastrutture nei confronti dei relativi Uffici riscontranti.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

20 novembre 2007 - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per l'invio ai competenti Uffici centrali del bilancio dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.

26 novembre 2007 - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato.

7 dicembre 2007 - Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;

- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilita' speciale ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato;

- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria.

14 dicembre 2007 - Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilita' speciale.

- Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Tesorerie di:
titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "Spese da sistemare", lettera F);
ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

19 dicembre 2007 - Termine ultimo per l'inoltro, per via telematica, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato dei mandati informatici al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -I.G.E.P.A.

21 dicembre 2007 - Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici da parte delle Tesorerie;
- Termine ultimo per l'inoltro via fax a IGEPA da parte degli Uffici centrali del bilancio delle richieste di pagamenti in conto dell'esercizio 2008, aventi data di esigibilita' improcrastinabile nei primi otto giorni del mese di gennaio.

28 dicembre 2007 Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Tesorerie il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2008, degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2008.

31 dicembre 2007 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi "trasportati" emessi nell'esercizio precedente;
* Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;
Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

7 gennaio 2008 Inizio della registrazione nelle scritture del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2008, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

10 gennaio 2008 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilita' amministrativa delle entrate da parte degli Uffici di ragioneria e delle Agenzie fiscali;
- Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare;
- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici;
- Termine per la restituzione da parte degli Uffici delle Poste italiane S.p.a. alle Tesorerie dei documenti sostitutivi dei mandati informatici inestinti e perenti al 31 dicembre 2007.

15 gennaio 2008 - Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.

16 gennaio 2008 - Termine per l'inoltro alla Sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

18 gennaio 2008 - Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2007.

20 gennaio 2008 - Termine ultimo per l'invio da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio della documentazione giustificativa delle variazioni effettuate per i beni immobili nel corso dell'intero esercizio.

25 gennaio 2008 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici centrali del bilancio nonche' alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2008 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2007 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali dei servizi vari, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie provinciali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2007 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

12 febbraio 2008 - Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie:
1. ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2005 alla chiusura dell'esercizio;
2. ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilita' rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilita' speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3. agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2008 - Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali - mod. 98 C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie provinciali dello Stato per gli uffici periferici;
- Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa;
- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;
- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alla Ragionerie provinciali dello Stato, competenti per territorio, dei modelli 91(come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95) concernenti le variazioni annuali alla consistenza immobiliare unitamente al modello 16 - riassunto delle scritture delle vendite - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio;
- Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio dei dati relativi ai beni del demanio storico-artistico concernente, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione e il valore;
- Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.

20 febbraio 2008 - Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

15 aprile 2008 - Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato;
- Termine ultimo per l'inoltro alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

16 aprile 2008 - Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91, con allegata copia del modello 91 stesso, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali.

21 aprile 2008 - Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.R.G.S. le variazioni di entrata effettuate;
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie:
1. agli Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, degli ordini di accreditamento cartacei concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti);
2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria provinciale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

30 giugno 2008 Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2006 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI
PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.
Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.
Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.
Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.
Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).
Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)
Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.
Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.
Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.
Mod. 31 - quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)
Buono speciale su ordine di accreditamento.
Mod. 31 - quinquies C.G. (a cura del sub- funzionario delegato)
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.
Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.
Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.
Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)
Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.
Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni provinciali dei servizi vari)
Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.
Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)
Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.
Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero della pubblica istruzione)
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.
Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)
Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.
Mod. 91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)
Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.
Mod. 98 C. G. - nuovo - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)
Prospetto per "categoria" e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.
Buono di carico e scarico - gia' Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).
Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie)
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.
Mod.108 C.G. (a cura delle Tesorerie)
Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

A B B R E V I A Z I O N I

G.E.C.O. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili
S.E.C .95 - Sistema europeo dei conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)
S.E.P.A. Single euro payments area
S.I.E. - Sistema informativo entrate
S.I.R.G.S. - Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
S.G.A.P. - Sistema di gestione automatizzata del patrimonio (dell'Agenzia del demanio)
D.P.S.V. - Direzioni provinciali dei servizi vari
I.G.S.T. - Istruzioni generali sui servizi del tesoro
R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
I.G.P.B. - Ispettorato generale per le politiche di bilancio
I.GE.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni
I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato
D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi
U.P.B. - Unita' previsionale di base (unita' elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare
R.D. - Regio decreto
D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
D.M. - Decreto ministeriale
U.C.R. Ufficio centrale di Ragioneria

----> Vedere tabelle alle pagg. 46-47 <----
 
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