Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 ottobre 2007 |
Modifica del decreto 23 aprile 2007, concernente termini e modalita' relativi alle comunicazioni dei concessionari di rete per la determinazione del PREU. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato dal comma 82, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare; le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo; le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare; i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'art. 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; le modalita' con cui AAMS puo' concedere, su istanza dei soggetti passivi d'imposta, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 aprile 2007, n. 452, concernente le modalita' di determinazione della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per l'anno solare; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 23 aprile 2007, n. 535, concernente i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete comunicano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; Considerate le problematicita', evidenziate dai concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, emerse in sede di prima applicazione del decreto 23 aprile 2007, n. 535, con specifico riferimento alla disciplina delle comunicazioni per la determinazione del prelievo erariale unico; Considerata l'esigenza di modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 23 aprile 2007, n. 535, in ragione dei provvedimenti amministrativi in corso di emanazione diretti a disciplinare l'attivita' ed i livelli di servizio richiesti ai concessionari di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni; Ritenuta, pertanto, l'indifferibile necessita' di disciplinare in modo coerente la determinazione del prelievo erariale unico per gli ultimi due periodi contabili dell'anno 2007 a far tempo dai quali e' entrata in vigore la nuova disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1. Limitatamente ai dati delle somme giocate da ciascun apparecchio di gioco negli ultimi due periodi contabili dell'anno solare 2007, le comunicazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS n. 535 del 23 aprile 2007, si considerano regolarmente effettuate anche con la trasmissione, tramite la rete telematica, entro i tre giorni successivi alla fine del periodo contabile, dell'ultimo contatore estratto nel periodo contabile stesso. Per gli ultimi due periodi contabili dell'anno solare 2007, non si applica il disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 23 aprile 2007, n. 535. |
| Art. 2. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 23 aprile 2007, n. 535, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), sono effettuate a decorrere dal periodo contabile successivo a quello di rilascio del nulla osta»; b) nell'allegato tecnico, al paragrafo 1, le parole: «; confisca; sequestro» sono soppresse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2007
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 270 |
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