Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 ottobre 2007 |
Proroga d'ufficio dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 ottobre 2007, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della revisione comunitaria. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995, che riporta nell'elenco positivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari anche le sostanze attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che e' stata iscritta in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 al termine della revisione comunitaria; Visto il decreto dirigenziale 27 giugno 2006 di proroga al 30 giugno 2007 dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di alcuni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della revisione comunitaria; Viste in particolare le scadenze delle autorizzazioni dei prodotti di cui trattasi, scadenze che cadono entro il 31 ottobre 2007; Considerato altresi' che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell'iscrizione in allegato I di almeno una delle sostanze attive componenti; Considerato inoltre che la valutazione della documentazione predisposta conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e' attualmente in corso per alcuni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo; Considerato che e' stato necessario precisare e differenziare le procedure a seconda delle tipologie di prodotti fitosanitari (monocomposti e miscele di sostanze attive); Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio fino al 30 giugno 2008 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, al fine di portare a termine la ricognizione alla luce delle sopra citate precisazioni, attualmente in corso, assicurando nel contempo la legittima continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;
Decreta:
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti almeno una sostanza attiva che e' stata iscritta in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, sono prorogate fino al 30 giugno 2008. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 alle condizioni che verranno definite al termine delle valutazioni attualmente in corso. 3. Per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto contenenti anche sostanze attive non ancora iscritte in allegato I sono altresi' fatti salvi gli adeguamenti alle condizioni che verranno stabilite per tali sostanze attive al termine della loro revisione comunitaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 10 ottobre 2007
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE IN ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 194/1995 CHE VENGONO PROROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2008
----> Vedere da pag. 43 a pag. 45 <---- |
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