Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 ottobre 2007
Riconoscimento, al sig. Alushaj Lulzim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Alushaj Lulzim, nato a Vlore (Albania) l'8 dicembre 1977, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Avokat», conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum» di Bologna in data 15 giugno 2004 e che detto titolo e' stato riconosciuto equipollente in Albania ed inoltre e' in possesso di un master di primo livello in «Giuristi internazionali» presso la medesima universita' come attestato in data 29 novembre 2006;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania dal 25 febbraio 2006;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 maggio 2007;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense, nella conferenza dei servizi di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Bologna, come da quest'ultima confermato in data 3 marzo 2006;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Alushaj Lulzim, nato a Vlore (Albania) il 8 dicembre 1977, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 24 ottobre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra inoltre su deontologia e ordinamento forense.
d) Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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