Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 ottobre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Chicue Lopez Hilda Consuelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Chicue Lopez Hilda Consuelo, nata a Cali Valle Colombia il 10 settembre 1965, cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Trabajadora Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Titulo de Trabajadora», conseguito presso la «Universidad del Valle» in data 28 settembre 1990; Considerato inoltre che e' iscritta al «Consejo Nacional de Trabajo Social» dal 20 aprile 1992; Preso atto che l'istante ha anche documentato attivita' nel campo dell'assistenza sociale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007 ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misure compensative; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di 10 mesi di adattamento in strutture pubbliche; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trieste rinnovato in data 11 luglio 2006, con scadenza l'11 luglio 2008 per lavoro dipendente; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Chicue Lopez Hilda Consuelo, nata a Cali Valle (Colombia) il 10 settembre 1965, cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di dieci mesi in strutture pubbliche. Roma, 24 ottobre 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Tirocinio di adattamento:,e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'assistente sociale tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un assistente sociale, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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