Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 ottobre 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Genovese Silvia Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Genovese Silvia Isabel nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 novembre 1959, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en psicologia» presso l'«Universidad de Buenos Aires» il 26 dicembre 2000; Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de salud y ambiente» dal 10 maggio 2001 matricola n. 30391; Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, in atti allegato; Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa. Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pordenone rinnovato in data 7 settembre 2005, con scadenza il 14 settembre 2010 per motivi famigliari; Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Alla sig.ra Genovese Silvia Isabel nata a Buenos Aires (Argentina) il 19 novembre 1959, cittadina argentina, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 18 ottobre 2007 Il direttore generale: Papa |
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