Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di' assistente sociale;
Vista l'istanza della sig.ra Gheorghe Adriana, nata ad Adjud (Romania) il 12 settembre 1973, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistenta sociala» rilasciato in data 1° febbraio 2006 dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A oppure B» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Diploma de licenta in teologie si asistenta sociala, profilul teologie, specializarea teologie - Asistenta sociala» presso la «Universitatea Bucuresti» nel febbraio 1996;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;
Rilevato che la conferenza di servizi nella seduta sopra indicata, con il conforme parere del rappresentante di' categoria, ha espresso parere positivo per l'iscrizione alla sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata e' carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, ha evidenziato la necessita' di applicare delle misure compensative;
Rilevato che il rappresentante di categoria ha fatto presente altresi', che per quanto riguarda la richiesta per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, non e' accoglibile in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Gheorghe non e' assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta
Art. 1.
Alla sig.ra Gheorghe Adriana nata ad Adjud (Romania) il 12 settembre 1973, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) organizzazione dei servizi sociali;
2) etica e deontologia professionale;
3) legislazione sociale.
 
Art. 4.
La richiesta presentata dalla sig.ra Gheorghe, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali, e' respinta.
Roma, 12 ottobre 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.
La richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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