Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2007 (vai al sommario)
LEGGE 9 novembre 2007, n. 215
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;
b) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006;
c) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo di partenariato a Cotonou, dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi e' quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1800):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 18 settembre 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 settembre 2007, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, l2ª, 13ª,
14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 26 e 27 settembre
2007; 2 ottobre 2007.
Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3116):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 ottobre 2007, con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalla III commissione l'11 ed il 17 ottobre
2007.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2007 e approvato il
25 ottobre 2007.
 
Allegato

ACCORDO

CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO

A COTONOU TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI GLI STATI DELL'AFRICA,

DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO,

E LA COMUNITA' EUROPEA

E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO,

FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000,

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in appresso denominata "Comunita'", i cui Stati sono denominati in appresso "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COTE D'IVOIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

SUA MAESTA LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunita' europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo "accordo di Cotonou"),

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 1 dell'accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell'accordo e' di vent'anni a decorrere dal 1 marzo 2000;

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma dell'accordo di Cotonou prevede che dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni dell'accordo di Cotonou,

HANNO deciso di firmare l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

Armand DE DECKER Ministro della cooperazione allo sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Vladimir MOLLER Vice Ministro degli affari esteri

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Ib Ritto ANDREASEN Ambasciatore in Lussemburgo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Erich STATHER Sottosegretario di Stato, Ministero federale della cooperazione economica e dello sviluppo

Dorothee JANETZKE-WENZEL Direttore degli affari africani, Ministero degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Vaino REINART Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Constantin KARABETSIS Ambasciatore, Direttore generale della cooperazione allo sviluppo internazionale, Ministero degli affari esteri

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

Alberto NAVARRO GONZALEZ Segretario di Stato per l'Unione europea

IL PRESIDENZE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Brigitte GIRARDIN Ministro delegato alla cooperazione, allo sviluppo e alla fracofonia

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Ronan MURPHY Direttore generale, Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Rocco Antonio CANGELOSI Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

Nicholas EMILIOU Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Lelde LICE-LICITE Ambasciatore, Rappresentante permanente aggiunto presso l'Unione europea, Consigliere per l'istruzione e la cultura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Rokas BERNOTAS Direttore del Dipartimento delle relazioni multilaterali del Ministero degli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Louis SCHILTZ Ministro della cooperazione e dell'azione umanitaria, Ministro incaricato delle comunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, Andras BARSONY Sottosegretario di Stato politico, Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DI MALTA,

Bernard HAMILTON Primo Consigliere, Direttore ad interim delle relazioni bilaterali, Ministero degli affari esteri

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

P.J. YMKERS Consigliere, Rappresentanza Permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Gregor WOSCHNAGG Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Jan TRUSZCZYNSKI Segretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Joao GOMES CRAVINHO Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Marjan SETINC Ambasciatore, coordinatore per la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza umanitaria, Ministero degli affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Maros SEFCOVIC Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante permanente presso l'Unione europea

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Ritva JOLKKOSEN Direttore generale, Ministero degli affari esteri

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Agneta SODERMAN Ambasciatore in Lussemburgo

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Gareth THOMAS, MP Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo internazionale

LA COMUNITA' EUROPEA,

Jean-Louis SCHILTZ Ministro della cooperazione e dell'azione umanitaria, Ministro incaricato delle comunicazioni, Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea

Louis MICHEL Membro della Commissione delle Comunita' europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

Ana DIAS LOURENCO Ministro della programmazione

SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

Dr. Carl ROBERTS Altro Commissario di Antigua e Barbuda presso il Regno Unito

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

Errol Leroy HUMPHREYS Ambasciatore

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

Billie MILLER Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero

SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE,

Yvonne HYDE Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

Massiyatou LATOUNDJI LAURIANO Ministro dell'industria, del commercio e della promozione all'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

Lt. Gen. Mompati MERAFHE Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE Ministro delle finanze e del bilancio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

Thomas MINANI Ministro del commercio e dell'industria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

Isabelle BASSONG Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

Victor Manuel BORGES Ministro degli affari esteri, della cooperazione e delle Comunita' Presidente del Consiglio dei Ministri ACP

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

Guy ZOUNGERE-SOKAMBI Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

Aboudou SOEFO Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri e della cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

Christian KAMBINGA SELE Vice Ministro della cooperazione internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

Pierre MOUSSA Ministro di Stato per la pianificazione, l'assetto regionale e l'integrazione economica Ordinatore nazionale

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

Todd McCLAY Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

Amadou SOUMAHORO Ministro del commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

Ali Farah ASSOWEH Ministro dell'economia, delle finanze e della pianificazione, incaricato della privatizzazione

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

George R.E. BULLEN Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

Onofre ROJAS Segretario di Stato, Ordinatore nazionale

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

Andebrhan WELDEGIORGIS Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

Sufian AHMED Ministro delle finanze e dello sviluppo economico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

Ratu Seremaia T. CAVUILATI Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

Casimir OYE MBA Ministro di Stato, Ministro per la pianificazione e la programmazione dello sviluppo, Ordinatore nazionale

IL PRESIDENTE E CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA,

Yusupha Alieu KAH Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

Georg Y. GUYAN-BAFFOUR, M.P. Vice Ministro delle finanze e della pianificazione economica

SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA,

Joan-Marie COUTAIN Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

El Hadj Thierno Habib DIALLO Ministro della Cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BIS SAU,

Nagib JAHOUAD Incaricato d'affari ad interim

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

Victorino Nka OBIANG MAYE Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUYANA,

Patrick Ignatius GOMES Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

Herard ABRAHAM Ministro degli affari esteri e religiosi

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

K.D. KNIGHT, QC, MP Ministro degli affari esteri e del commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

Mare Gad NJUGUNA KAHENDE Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

Paul MALIN Capo unita', DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunita' europee

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

Mpho MALIE Ministro del commercio e dell'industria, delle cooperative e del marketing

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

Youngor Sevelee TELEWODA Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

Sahobisoa Olivier ANDRIANARISON Ministro dell'industrializzazione, del commercio e dello sviluppo del settore privato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

Brian Granthen BOWLER Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

Moctar OUANE Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

Paul MALIN Capo unita', DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunita' europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

Sidi OULD DIDI Ministro degli affari economici e dello sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

Sutiawan GUNESSEE Ambasciatore

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

Paul MALIN Capo Unita', DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunita' europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

Henrique BANZE Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione, Ordinatore nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

Peter Hitjitevi KATAJAVIVI Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

Dr. Karl H. KOCH Console onorario in Belgio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

Ali MAHAMAN LAMINE ZEINE Ministro degli affari economici e finanziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

Clarkson NWAKANMA UMELO Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NIUE,

Todd McCLAY Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

Paul MALIN Capo unita', DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunita' europee

SUA MAESTA' LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

Sir Rabbie NAMALIU KCMG, MP Ministro degli affari esteri e dell'immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

Monique NSANZABAGANWA Segretario di Stato incaricato della pianificazione presso il Ministero delle finanze

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

Timothy HARRIS Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale

SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA,

George R.E. BULLEN Ambasciatore

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

George R.E. BULLEN Ambasciatore

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

Tauiliili Uili MEREDITH Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE,

Horacio FERNANDES DA FONSECA PURVIS Incaricato d'affari ad interim

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

Saliou CISSE Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,

Patrick PILLAY Ministro degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

Mohamed B. DARAMY Ministro dello sviluppo e della pianificazione economica

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

Fredrick FONO Ministro della pianificazione nazionale e del coordinamento degli aiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

Mosibudi MANGENA Ministro della scienza e della tecnologia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

Ali Yousif AHMED Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

Maria E. LEVENS Ministro degli affari esteri

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

Clifford Sibusiso MAMBA Principale Segretario presso il Ministero degli affari esteri e del commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

Festus B. LIMBU, MP Vice Ministro delle finanze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

Abderahim Yacoub NDIAYE Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

Jose' Antonio AMORIM DIAS Ambasciatore, Capo della Missione presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

Gilbert BAWARA Ministro delegato presso il Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri e dell'integrazione africana, incaricato della cooperazione

SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA,

Paul MALIN Capo Unita', DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunita' europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

Diane SEUKERAN Ministro di Stato, Ministero del commercio e dell'industria

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU,

Paul MALIN Capo Unita', DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunita' europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

Deo K. RWABITA Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

Sato KILMAN Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

Felix CHIBOTA MUTATI Vice Ministro delle finanze e della pianificazione nazionale

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

Gift PUNUNGWE Ambasciatore

I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO UNICO

Conformemente alla procedura istituita al suo articolo 95, l'accordo di Cotonou e' modificato dalle seguenti disposizioni:

A. PREAMBOLO

1. Dopo l'ottavo considerando che inizia con le parole "RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo ..." sono inseriti i seguenti considerando:

"RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;".

2. Il decimo considerando che inizia con le parole: "CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi ..." e' sostituito dal seguente:

"CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio. adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della poverta' estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;"

B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO DI COTONOU

1. All'articolo 4 la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro societa'. Essi definiscono con la Comunita' i programmi di cooperazione previsti in conformita' del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:"

2. L'articolo 8 e' modificato come segue:

a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Obiettivo del dialogo e' di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorita' e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97."

b) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il dialogo e' condotto in modo flessibile. Esso puo' essere formale o informale a seconda delle necessita', svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale)."

c) e' inserito il seguente paragrafo:
"6 bis. Se del caso, per prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all'articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalita' di cui all'allegato VII."

3. All'articolo 9 il titolo e' sostituito dal seguente:
"Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e elemento fondamentale relativo al buon governo"

4. L'articolo 11 e' modificato come segue:

a) e' inserito il seguente paragrafo:
"3bis. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attivita' mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative."

b) e' aggiunto il seguente paragrafo:
"6. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:
- condividere l'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e
- combattere la criminalita' internazionale in conformita' del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo Statuto di Roma.

Le parti prendono le misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma e degli strumenti connessi."

5. Sono inseriti i seguenti articoli:
"Articolo 11bis
Lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono la loro ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a combattere il terrorismo attraverso la cooperazione internazionale, in conformita' della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle convenzioni e degli strumenti pertinenti, in particolare mediante la piena attuazione delle risoluzioni 1373 (2001) e 1456 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. A tal fine, le parti decidono di scambiare:

- informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonche'
- opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

Articolo 11 ter
Cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.

Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia.

Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione mediante:
- l'adozione delle misure necessarie per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sara' finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

3. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

4. Qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l'altra parte non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal paragrafo 1 del presente articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, essa fornisce all'altra parte, al Consiglio dei ministri ACP e al Consiglio dei ministri dell'UE, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione.

5. Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati piu' appropriati per il raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravita' della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non puo' durare piu' di 120 giorni.

6. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione e' rifiutata o se vi e' un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

6. All'articolo 23 e' aggiunta la seguente lettera:
"l) la promozione delle conoscenze tradizionali."

7. All'articolo 25, paragrafo 1 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) Promuovere la lotta contro:
- l'HIV/AIDS, tutelando l'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi;
- altre malattie legate alla poverta', in particolare la malaria e la tubercolosi;

8. L'articolo 26 e' modificato come segue:
a) le lettere c) e d) sono sostituite come segue:
"c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunita' locali a dare ai bambini la possibilita' di sviluppare le proprie potenzialita' fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
d) reintegrare i bambini nella societa' in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero; e"
b) la seguente lettera e' aggiunta:
"e) promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi fra studenti e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE."

9. All'articolo 28 la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente:
"La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorita' stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell' integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP: La cooperazione regionale puo' coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo non ACP, i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo contesto, il sostegno alla cooperazione mira a:"

10. All'articolo 29, lettera a) il punto i) e' sostituito dal seguente:
"i) delle istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP per promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali e"

11. All'articolo 30, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno, compresi quelli a cui partecipano paesi in via di sviluppo non ACP."

12. All'articolo 43, paragrafo 4 e' aggiunto il seguente trattino:
"- sviluppo e incoraggiamento all'uso di contenuti locali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

13. L'articolo 58 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 58
Idoneita' al finanziamento

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtu' dell'accordo gli enti o organismi seguenti:
a) gli Stati ACP;
b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP, compresi quelli di cui fanno parte anche Stati non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP;
c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunita' per conseguire taluni obiettivi specifici.

2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):
a) gli organismi e i servizi pubblici o semipubblici nazionali o regionali degli Stati ACP, compresi i parlamenti, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
b) le societa', imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;
c) le imprese di uno Stato membro della Comunita' per permettere loro, al di la' del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;
d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunita' che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;
e) gli enti locali decentrati degli Stati ACP e della Comunita';
f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un'iniziativa comune o a un'organizzazione regionale con gli Stati ACP.

3. Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunita' possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalita' stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali."

14. All'articolo 68 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione e' di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuita' dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.

3. Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonche' quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamita' naturali, ricevono un trattamento piu' favorevole."

15. All'articolo 89 il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre piu' vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cerchera' in tal modo di favorire la realizzazione delle priorita' legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano."

16. L'articolo 96 e' modificato come segue:
a) e' aggiunto il seguente paragrafo:
"1bis. Le parti decidono di esaurire tutte le possibilita' di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo."
b) al paragrafo 2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformita' dell'allegato VII.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati piu' appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravita' della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non puo' durare piu' di 120 giorni.
Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione e' rifiutata o se vi e' un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione."

17. All'articolo 97, paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In queste circostanze ciascuna delle parti puo' invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non puo' durare piu' di 120 giorni."

18. L'articolo 100 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 100
Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati Ibis, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese ciascun testo facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario."

C. ALLEGATI

1. All'allegato I e' aggiunto il seguente punto:
"9. In deroga all'articolo 58 del presente accordo, un importo pari a 90 milioni di EUR e' trasferito all'assegnazione intra-ACP del 9° FES. Questo importo, che puo' finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007, viene gestito direttamente dalla Commissione."

2. E' aggiunto il seguente allegato:
"ALLEGATO I BIS
Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo

1. Ai fini precisati nel presente accordo, e per un periodo avente inizio il 1 ° marzo 2005, il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni.

2. Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9° FES, escluse le rimanenze; a cio' vanno aggiunti, in base alle stime della Comunita', l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004.

3. Le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo"

3. L'allegato II e' modificato come segue:

a) L'articolo 2 e' modificato come segue:
i) il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:
a) per progetti infrastrutturali nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamita' naturali - diversi da quelli di cui alla lettera aa) - come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3 %;
aa) per progetti infrastrutturali di enti pubblici a gestione commerciale, come presupposto per lo sviluppo del settore privato nei paesi soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilita' del debito concordate a livello internazionale. In questi casi, la Banca cerca di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora cio' non sia possibile, si puo' abbassare il tasso d'interesse del prestito nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilita' del debito concordate a livello internazionale;
b) per progetti che comportano attivita' di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono di interessi, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non e' mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento."

ii) Il paragrafo 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si puo' utilizzare fino al 10% degli stanziamenti destinati agli abbuoni di interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP."
b) l'articolo 3 e' modificato come segue;
i) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Fondo investimenti interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonche' infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:
a) e' gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;
b) sostiene i settori finanziari degli ACP e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP;
c) si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilita' finanziaria e' garantita dall'intero portafoglio e non dai singoli interventi;
d) cerca di convogliare i fondi attraverso gli organismi e i programmi nazionali e regionali degli ACP che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI)."

ii) e' aggiunto il seguente paragrafo:
"ibis. La Banca viene risarcita dei costi sostenuti per la gestione del Fondo investimenti. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il risarcimento ammonta al 2% all'anno della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il risarcimento della Banca comprende una componente fissa pari allo 0,5% all'anno della dotazione iniziale e una componente variabile pari all' 1,5% all'anno del portafoglio del Fondo investimenti investito in progetti nei paesi ACP. I risarcimenti sono finanziati dal Fondo investimenti."

c) all'articolo 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) in caso di prestiti ordinari e di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunita', da un lato, e le altre Parti implicate, dall'altro. In media, i rischi di cambio devono essere condivisi equamente; e"

d) sono inseriti i seguenti articoli:
"Articolo 6 bis
Relazioni annuali sul Fondo investimenti

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE responsabili del Fondo investimenti, i rappresentanti degli Stati ACP, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea, il segretariato del Consiglio dell'UE e il segretariato ACP si riuniscono una volta all'anno per discutere degli interventi e dell'efficienza del Fondo investimenti nonche' delle questioni politiche connesse.

Articolo 6 ter
Valutazione dell'efficienza del Fondo investimenti

A meta' e al termine del periodo di applicazione del protocollo finanziario si procedera' a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti, da cui potranno scaturire raccomandazioni su come migliorarne il funzionamento."

4. L'allegato IV e' modificato come segue:
a) l'articolo 3 e' modificato come segue:
i) al paragrafo 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) le necessita' sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilita' degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovra' tener conto delle specifiche difficolta' dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamita' naturali; e"
ii) e' aggiunto il paragrafo seguente:
"5. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 5, paragrafo 7, la Comunita' puo' aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali."

b) L'articolo 4 e' modificato come segue:
i) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunita' un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorita' di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:
a) Il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno;
b) le misure ed operazioni piu' adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave;
c) le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attivita', nonche' l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;
d) l'identificazione dei tipi di organismi non statali idonei a beneficiare del finanziamento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, e delle risorse loro assegnate e del tipo di attivita' da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;
e) le proposte di programmi e progetti regionali;
f) una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti."

ii) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunita'. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunita', e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, e' vincolante per la Comunita' e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere:
a) operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;
b) un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi;
c) i parametri e i criteri delle revisioni."

iii) e' aggiunto il seguente paragrafo:
"5. Qualora, a seguito di una guerra, di un altro conflitto o di circostanze eccezionali con effetti analoghi, uno Stato ACP si trovi in una situazione di crisi che impedisce all'ordinatore nazionale di svolgere le sue funzioni, la Commissione puo' utilizzare e gestire direttamente le risorse assegnate a questo Stato in conformita' dell'articolo 3 per fornire un sostegno specifico. Tale sostegno puo' finanziare le politiche a favore della pace, la gestione e la soluzione dei conflitti, l'assistenza postbellica, compreso il potenziamento istituzionale, e le attivita' di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni piu' vulnerabili. La Commissione e lo Stato ACP in questione devono ripristinare le normali procedure di attuazione e di gestione non appena le autorita' competenti siano nuovamente in grado di gestire la cooperazione."

c) l'articolo 5 e' modificato come segue:
i) in tutto l'articolo i termini "capo delegazione" e' sostituito da "Commissione";
ii) al paragrafo 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) i programmi e progetti non compresi nel settore o nei settori chiave;"
iii) il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione puo' modificare, a nome della Comunita', l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato."

d) all'articolo 6 il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:
a) di due o piu' o tutti gli Stati ACP, nonche' dei paesi in via di sviluppo non ACP che partecipano a queste operazioni, e/o
b) di un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP, anche quando ne fanno parte degli Stati non ACP."

e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 9
Assegnazione delle risorse

1. All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunita' l'indicazione della dotazione finanziaria di cui puo' beneficiare per un periodo di cinque anni. La dotazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 11, la Comunita' puo' aumentare l'assegnazione a favore della regione in questione in considerazione di nuove esigenze o di risultati eccezionali."

f) all'articolo 10, paragrafo 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) i programmi e progetti che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonche' l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione."

g) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Cooperazione tra paesi ACP

1. All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunita' fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica.

2. In considerazione delle nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attivita' intra-ACP, la Comunita' puo' aumentare l'assegnazione per la cooperazione intra-ACP."

h) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 13
Richieste di finanziamento

1. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:
a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure
b) un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

2. Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da:
a) almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP delle stesse regioni, oppure
b) dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP, oppure
c) da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del Comitato degli ambasciatori ACP.

i) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Procedure di attuazione

1. (soppresso)

2. (soppresso)

3. Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, compresa la cooperazione intra-ACP, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
4. In particolare, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, per tutti i programmi e i progetti regionali finanziati con le risorse del Fondo viene concluso tra la Commissione e uno degli enti di cui all'articolo 13:

a) un accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 17; in tal caso, l'ente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell'ordinatore nazionale;
b) un contratto di sovvenzione ai sensi dell'articolo 19bis, a seconda della natura dell'operazione e quando l'ente in questione, diverso da uno Stato ACP, e' responsabile dell'attuazione del programma o del progetto.

5. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e le cui domande di finanziamento sono state presentate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) danno luogo a un contratto di sovvenzione.
6. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e per i quali le richieste di finanziamento sono state presentate dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP sono attuati dal segretariato degli Stati ACP, nel qual caso viene concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e quest'ultimo in conformita' dell'articolo 17, o dalla Commissione, a seconda della natura dell'azione."

j) Al capitolo III il titolo e' sostituito dal seguente:

"ISTRUZIONE E FINANZIAMENTO"

k) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 15
Individuazione, preparazione e istruzione dei programmi e progetti

1. I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entita' limitata in un settore particolare.

2. I fascicoli dei programmi e progetti preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei programmi e progetti o, qualora questi programmi e progetti non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sara' necessaria per la fase di istruzione.

3. L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilita' di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresi' delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP.

4. I programmi e i progetti destinati ad essere realizzati da organismi non statali ammissibili conformemente al presente accordo possono essere istruiti dalla sola Commissione e dar luogo direttamente a contratti di sovvenzione tra la Commissione e gli organismi non statali ai sensi dell'articolo 19 bis. L'istruzione deve conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) per quanto riguarda i tipi di organismi, la loro ammissibilita' e il tipo di attivita' da sostenere. La Commissione, tramite il capo delegazione, informa l'ordinatore nazionale delle sovvenzioni concesse."

l) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 16
Proposta e decisione di finanziamento

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento la cui versione definitiva e' redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato.

2. (soppresso)

3. (soppresso)

4. La Commissione, a nome della Comunita', comunica la propria decisione di finanziamento allo Stato ACP interessato entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di stesura della versione definitiva della proposta di finanziamento.

5. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Commissione a nome della Comunita', lo Stato ACP interessato e' informato immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso, i rappresentanti dello Stato ACP interessato possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

a) o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito del presente accordo; oppure
b) di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunita'.
6. Successivamente a tale audizione, la Commissione, a nome della Comunita', prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato interessato puo' comunicare alla Commissione qualsiasi elemento a suo parere necessario per completare l'informazione."

m) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 17
Accordo di finanziamento

1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, qualsiasi programma o progetto finanziato con le risorse del Fondo da' luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

2. L'accordo di finanziamento e' definito tra la Commissione e lo Stato ACP interessato entro i 60 giorni successivi alla decisione della Commissione a nome dell'organo della Comunita'. L'accordo di finanziamento:

a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunita', le modalita' e le condizioni di finanziamento, nonche' le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione;
b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

3. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei programmi e progetti e' attribuita allo Stato o agli Stati ACP interessati e viene iscritta come tale nei conti del Fondo."

n) L'articolo 18 e' sostituito dal seguente

"Articolo 18
Superamenti

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti del finanziamento disponibile a titolo dell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa la Commissione e le chiede di approvare preventivamente le misure che intende adottare per coprire questi superamenti; cio' puo' avvenire riducendo la portata del programma o progetto oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non e' possibile ridurre la portata del programma o progetto o coprire i superamenti con altre risorse, la Commissione, a nome della Comunita', puo' adottare, su richiesta motivata dell'ordinatore nazionale, una decisione di finanziamento supplementare utilizzando le risorse del programma indicativo."

o) L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 19
Finanziamento retroattivo

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, nel momento in cui e' completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento prefinanziare attivita' connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonche' talune azioni gia' avviate. Siffatte spese sono conformi alle procedure previste dal presente accordo.

2. Queste disposizioni devono essere menzionate nella proposta di finanziamento e lasciano impregiudicata la decisione di finanziamento della Commissione a nome della Comunita'.

3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtu' del presente articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del programma o progetto, dopo la firma dell'accordo di finanziamento."

p) Al capitolo 4, il titolo e' sostituito dal seguente:

"ATTUAZIONE"

q) I seguenti articoli sono inseriti:

"Articolo 19bis
Modalita' di attuazione
1. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo la cui esecuzione finanziaria compete alla Commissione vengono attuati mediante:

a) l'aggiudicazione di appalti;
b) la concessione di sovvenzioni;
c) l'esecuzione in economia
d) esborsi diretti nell'ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all'alleggerimento del debito e del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione.

2. Gli appalti ai sensi del presente allegato sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

3. Le sovvenzioni ai sensi del presente allegato sono contributi finanziari diretti concessi a titolo di liberalita' per finanziare :

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si inserisce nel quadro del presente accordo o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di quest'ultimo;
b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

Le sovvenzioni sono oggetto di un contratto scritto.

Articolo 19ter
Gara con clausola sospensiva

Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, gli Stati ACP possono, in tutti i casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, nel momento in cui e' completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti. Questa disposizione deve essere menzionata nella proposta di finanziamento."

r) L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 20
Ammissibilita'

A meno che non sia concessa una deroga in conformita' dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

1) la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP e degli Stati membri della Comunita'.
2) Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del Fondo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi del punto 1. Al riguardo, la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunita' devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare.
3) La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo e' aperta alle organizzazioni internazionali.
4) Quando il finanziamento copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonche' a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organiz7 izione, ferma restando la necessita' di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
5) Quando il finanziamento copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonche' a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
6) Quando il finanziamento copre un'operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonche' a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali."

s) L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 22
Deroghe

1. In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche e giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunita' su richiesta giustificata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato;
b) della competitivita' degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;
c) della necessita' di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;
d) delle difficolta' di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;
e) della tecnologia piu' appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;
f) dei casi di estrema urgenza;
g) della disponibilita' dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.

2. Le norme della Banca in materia di aggiudicazione degli appalti si applicano ai progetti finanziati dal Fondo investimenti."

t) L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 24
Esecuzione in economia

1. Nel caso di operazioni in economia i programmi e i progetti sono attuati da organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati, oppure dalla persona giuridica responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

2. La Comunita' contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse necessarie per assumere personale supplementare, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunita' si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessita' dei programmi e dei progetti considerati.

3. I programmi a preventivo che eseguono le operazioni in economia devono rispettare le norme comunitarie, le procedure e i documenti standard definiti dalla Commissione in vigore al momento dell'approvazione dei programmi stessi."

u) L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 26
Preferenze

1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto piu' possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o piu' Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualita' economiche e tecniche;
b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto e' di origine ACP viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualita' economiche e tecniche;
c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa nel raffronto tra offerte equivalenti per qualita' economiche e tecniche:

i) a esperti, istituzioni, uffici o societa' di consulenza degli Stati ACP che abbiano le competenze richieste;
ii) a offerte presentate da un'impresa ACP singolarmente o in consorzio con partner europei;
iii) a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;

d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, societa' e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;
e) lo Stato ACP puo', nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di societa', imprese, esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione puo' assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale gia' assunto.

2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza:

a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP, oppure
b) in mancanza di una siffatta offerta:

i) all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;
ii) all'offerta che propone le migliori possibilita' di subappalto alle societa', imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure
iii) ad un consorzio di persone fisiche, imprese e societa' degli Stati ACP e della Comunita'.";

v) Al capitolo 6, il titolo e' sostituito dal seguente:

"AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO"

w) L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 34
Commissione

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalita' di gestione principali:

a) gestione centralizzata;
b) gestione decentrata.

2. Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformita' dell'articolo 35.

3. Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il Comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo."

x) L'articolo 35 e' sostituito come segue:

"Articolo 35
Ordinatore nazionale

I. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale designa uno o piu' ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilita' di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L'ordinatore nazionale puo' delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacita' istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entita' responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del Fondo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore nazionale assume la responsabilita' finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del Fondo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore nazionale:

a) e' responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonche' del coordinamento con i donatori;
b) in stretta collaborazione con la Commissione, e' responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei programmi e progetti;
c) prepara i fascicoli di gara e, all'occorrenza, i documenti degli inviti a presentare proposte;
d) prima che siano pubblicati i bandi di gara e, all'occorrenza, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;
e) in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonche', se del caso, gli inviti a presentare proposte;
f) riceve le offerte nonche', se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio approva i risultati dello spoglio entro il termine di validita' delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;
g) invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perche' approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;
h) sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonche' le eventuali clausole aggiuntive;
i) firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;
j) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;
k) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'ordinatore nazionale decide:

a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purche' non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;
b) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano piu' unita', motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;
c) applicazione o condono delle penalita' di mora;
d) atti per lo svincolo delle cauzioni;
e) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;
f) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;
g) subappalti;
h) collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entita' delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

y) L'articolo 36 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 36
Capo delegazione

1. La Commissione e' rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta da una delegazione sotto l'autorita' di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi i provvedimenti del caso. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attivita'.

2. Il capo delegazione e' l'interlocutore privilegiato degli Stati ACP e degli organismi che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo dell'accordo. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale.

3. Il capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per facilitare e accelerare tutte le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo.

4. Il capo delegazione informa regolarmente le autorita' nazionali sulle attivita' comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP."

z) L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 37
Pagamenti

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessita' di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi.

3. (soppresso)

4. I pagamenti sono eseguiti dalla Commissione secondo le regole stabilite dalla Comunita' e dalla Commissione, eventualmente previa liquidazione e autorizzazione delle spese da parte dell'ordinatore nazionale.

5. (soppresso)

6. Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui e' responsabile, in conformita' delle procedure di cui sopra.

5. Il seguente allegato e' aggiunto:

"ALLEGATO VII DIALOGO POLITICO SUI DIRITTI UMANI, SUI PRINCIPI DEMOCRATICI E SULLO STATO DI DIRITTO

Articolo 1 Obiettivi

1. Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a) si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo.

2. Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri.

3. Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato.
Articolo 2
Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1 Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorita' comuni.

2. Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformita' degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformita'.

3. Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 e' sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilita' di dialogo.

4. Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede.

5. Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni.
Articolo 3
Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1. Le parti si adoperano affinche' il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96.

2. Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

3. Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2 dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonche' per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunita' e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordar( calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e ali' articolo 2, paragrafo 4 del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata.

4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalita' stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunita' e ai suoi Stati membri.

5. Le parti riconoscono la necessita' di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri puo' definire ulteriori modalita' a tale scopo.".
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
ATTO FINALE

I plenipotenziari di:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in appresso denominata "Comunita'", i cui Stati sono denominati in appresso "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA

da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COTE D'IVOIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTA' IL RE TAUFAAHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilacinque hanno, al momento di firmare l'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale

Dichiarazione I Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione II Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione III Dichiarazione congiunta sull'allegato I bis
Dichiarazione IV Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato IV
Dichiarazione V Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato IV
Dichiarazione VI Dichiarazione congiunta sull'articolo 12, paragrafo 2 dell'allegato IV
Dichiarazione VII Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV
Dichiarazione VIII Dichiarazione congiunta sull'articolo 19bis dell'allegato IV
Dichiarazione IX Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3 dell'allegato IV
Dichiarazione X Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII
Dichiarazione XI Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 4 e 58, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione XII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 11bis dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione XIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 11 ter, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione XIV Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di Cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV
Dichiarazione XV Dichiarazione dell'Unione europea sull'allegato Ibis
Dichiarazione XVI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 4, paragrafo 3, sull'articolo 5, paragrafo 7, sull'articolo 16, paragrafo 5 e 6, sull'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato IV
Dichiarazione XVII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 4, paragrafo 5 dell'allegato IV
Dichiarazione XVIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 20 dell'allegato IV
Dichiarazione XIX Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV
Dichiarazione XX Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3 dell'allegato VII.

[IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.]
DICHIARAZIONE I
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO DI COTONOU

In relazione al dialogo a livello nazionale e regionale, ai fini dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, il termine "gruppo ACP" comprende la troika del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del sottocomitato ACP per le questioni politiche, sociali, umanitarie e culturali; per "Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE" s'intendono i copresidenti dell'Assemblea o i loro rappresentanti designati.
DICHIARAZIONE II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 68 DELL'ACCORDO DI COTONOU

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminera', in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti pe le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX).
DICHIARAZIONE III

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ALLEGATO I BIS

Qualora l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou non sia entrato in vigore entro il 1° gennaio 2008, la cooperazione verra' finanziata dalle rimanenze del 9° FES e dai precedenti FES.
DICHIARAZIONE IV

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO IV

Per "esigenze particolari" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese e' integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale puo' essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della poverta' e a una gestione finanziaria sana.
DICHIARAZIONE V

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato IV, per "nuove esigenze" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese e' integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale puo' essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della poverta' e a una gestione finanziaria sana.
DICHIARAZIONE VI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'allegato IV, per "nuove esigenze" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come dei nuovi impegni assunti nell'ambito delle iniziative internazionali o la necessita' di far fronte a sfide comuni ai paesi ACP.
DICHIARAZIONE VII

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 13 DELL'ALLEGATO IV

Considerata la situazione geografica particolare delle regioni dei Caraibi e del Pacifico, il Consiglio dei ministri ACP o il Comitato degli ambasciatori ACP puo' presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) una specifica richiesta di finanziamento per una delle due regioni suddette.
DICHIARAZIONE VIII

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 19BIS DELL'ALLEGATO IV

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminera', a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinche' siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou.
DICHIARAZIONE IX

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO IV

Gli Stati ACP saranno consultati, a priori, su tutte le eventuali modifiche delle norme comunitarie di cui all'articolo 24, paragrafo 3 dell'allegato IV.
DICHIARAZIONE X

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 2 DELL'ALLEGATO VII

Gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale sono quelli degli strumenti citati nel preambolo dell'accordo di Cotonou.
DICHIARAZIONE XI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 4 E SULL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2
DELL'ACCORDO DI COTONOU

Ai fini dell'articolo 4 e dell'articolo 58, paragrafo 2 l'espressione "enti locali decentrati" copre tutti i livelli di decentramento, compreso il governo locale ("collectivites locales").
DICHIARAZIONE XII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 11 BIS DELL'ACCORDO DI COTONOU

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta al terrorismo sara' finanziata con risorse diverse da quelle destinate a finanziare la cooperazione ACP-CE in materia di sviluppo.
DICHIARAZIONE XIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 11 TER, PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO DI COTONOU

Rimane inteso che le misure di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou, saranno attuate secondo un calendario adeguato in funzione dei condizionamenti propri di ciascun paese.
DICHIARAZIONE XIV

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SUGLI ARTICOLI 28, 29, 30 E 58 DELL'ACCORDO DI COTONOU E
SULL'ARTICOLO 6 DELL'ALLEGATO IV

L'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione regionale che coinvolge paesi non ACP e' subordinata all'applicazione di disposizioni equivalenti nel quadro degli strumenti finanziari comunitari per la cooperazione con altri paesi e altre regioni del mondo. L'Unione europea informera' il gruppo ACP dell'applicazione di tali disposizioni.
DICHIARAZIONE XV

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
SULL'ALLEGATO IBIS

1. L'Unione europea s'impegna a proporre quanto prima, possibilmente entro settembre 2005, un importo preciso destinato al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou indicando inoltre il suo periodo di applicazione.

2. Il livello minimo degli aiuti di cui al paragrafo 2 dell'allegato I bis e' garantito ferma restando la possibilita' per i paesi ACP di usufruire di risorse supplementari nel quadro di altri strumenti finanziari gia' esistenti, o che potrebbero essere creati, per sostenere interventi in settori quali gli aiuti umanitari di emergenza, la sicurezza alimentare, le malattie legate alla poverta', l'applicazione degli accordi di partenariato economico, le misure da attuare dopo la riforma del mercato dello zucchero e quelle volte a promuovere pace e stabilita'.

3. In caso di necessita', il termine per l'impegno dei fondi del 9° FES, fissato al 31 dicembre 2007, potra' essere riveduto.
DICHIARAZIONE XVI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SULL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7,
SULL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 5 E 6, SULL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2
DELL'ALLEGATO IV

Tali disposizioni non pregiudicano il ruolo degli Stati membri nel processo decisionale.
DICHIARAZIONE XVII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO IV

L'articolo 4, paragrafo 5 dell'allegato IV ed il ripristino degli accordi di gestione standard verranno attuati tramite una decisione del Consiglio basata su una proposta della Commissione. Tale decisione verra' debitamente notificata al gruppo di Stati ACP.
DICHIARAZIONE XVIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 20 DELL'ALLEGATO IV

Le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV saranno attuate secondo il principio di reciprocita' con altri donatori.
DICHIARAZIONE XIX

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
SUGLI ARTICOLI 34, 35 E 36 DELL'ALLEGATO IV

Le competenze specifiche degli agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del Fondo sono indicate in un manuale delle procedure che sara' oggetto di una consultazione con gli Stati ACP a norma dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou e verra' messo a disposizione sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Si applichera' la stessa procedura per qualsiasi modifica del manuale.
DICHIARAZIONE XX
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
SULL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO VII

Per quanto riguarda le modalita' di cui all'articolo 3 dell'allegato VII, la posizione assunta dal Consiglio dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri si basa su una proposta della Commissione.

Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles e presso il Segretariato degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Bruxelles, addi'

i Segretari del Consiglio dei Ministri ACP-CE

Il presente accordo e' aperto alla firma a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005.
ACCORDO INTERNO

TRA I RAPPRESENTANTI DEI

GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO

DEL 18 SETTEMBRE 2000

RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE

ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER

L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

DI PARTENARIATO ACP-CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunita' europea,

VISTO l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in seguito denominato "l'accordo ACP-CE",

VISTO il progetto della Commissione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Con decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP al fine di modificare l'accordo ACP-CE. Questi negoziati sono stati conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L'accordo che modifica l'accordo ACP-CE e' stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

(2) Occorrerebbe pertanto modificare l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE', in seguito denominato "l'accordo interno".

(3) La procedura stabilita nell'accordo interno deve essere modificata per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, come indicato nell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE. Essa dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto del nuovo articolo 11 ter il cui paragrafo 1 rappresenta un elemento fondamentale dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
ARTICOLO 1

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e' modificato come segue:

1) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Ove riguardi questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l'applicazione degli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo ACP-CE e' adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'allegato.

Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio puo' deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro.";

2) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i venti testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.";

3) l'allegato e' sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

1. La Comunita' ed i suoi Stati membri esauriscono tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo ACP-CE. Il dialogo di cui all'articolo 8 deve essere sistematico e formalizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 2 dell'allegato VII dell'accordo ACP-CE. Per quanto riguarda il dialogo a livello nazionale, regionale e subregionale, ove vi sia la partecipazione dell'Assemblea parlamentare paritetica, essa e' rappresentata dai co-presidenti in carica o da un rappresentante designato.

2. Se, dopo aver esaurito tutte le opzioni di dialogo di cui all'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, nonche' su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio ritiene che uno Stato ACP sia venuto meno ad un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 o 11 ter dell'accordo ACP-CE, o in casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nell'ambito delle consultazioni la Comunita' e' rappresentata dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione e si adopera affinche' il livello di rappresentanza sia uniforme. Le consultazioni riguardano prioritariamente i provvedimenti che deve prendere la parte interessata e si svolgono secondo le modalita' di cui all'allegato VII dell'accordo ACP-CE.

3. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi e' un'urgenza particolare o se la consultazione e' rifiutata, il Consiglio, in forza dei suddetti articoli, puo' decidere, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio delibera all'unanimita' in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione.

Queste misure rimangono in vigore fintantoche' il Consiglio non si e' avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure summenzionate.

Il presidente del Consiglio notifica allo Stato ACP in questione e al Consiglio dei ministri ACP-CE le misure adottate prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

4. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei punti 2 e 3.".
ARTICOLO 2

Il presente accordo modificato e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo che modifica l'accordo ACP-CE'. Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest'ultimo.

1) La data di entrata in vigore del presente accordo
verra' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.
Fatto a Lussemburgo, addi' dieci aprile duemilasei.
ACCORDO INTERNO

TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI

NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

PER IL PERIODO 2008-2013

IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE

E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI

AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

AI QUALI SI APPLICA LA PAR'IE QUARTA DEL TRATTATO CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunita' europea,

previa consultazione della Commissione,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il terzo paragrafo dell'allegato I bis dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunita' Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 1 (in appresso denominato "l'accordo ACP-CE"), stabilisce che "le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo".

(2) Il Consiglio dei ministri ACP-CE , riunitosi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) 1'1 e il 2 giugno 2006, ha adottato l'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE che fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE a 21.966 milioni di EUR a valere sul 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso denominato il "10° FES"). Tale importo verra' fornito dagli Stati membri.
1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato
dall'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L
287 del 28.10.2005, pag. 4).

(3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' europea (in appresso denominata "decisione sull'associazione") si applica fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale data dovrebbe essere adottata una nuova decisione sulla base dell'articolo 187 del trattato. Prima del 31 dicembre 2007 il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, dovrebbe fissare a 286 milioni di EUR l'importo a valere sul 10° FES per gli aiuti finanziari nel periodo 2008-2013 ai paesi e territori d'oltre mare (PTOM), ai quali si applica la parte quarta del trattato CE.

(4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES) 2, fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali importi non dovrebbero piu' essere impegnati. Tale data puo' essere rivista, se necessario.

(5) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-CE e la decisione sull'associazione, e' opportuno istituire un 10° FES e stabilire una procedura per lo stanziamento dei fondi e per i relativi contributi degli Stati membri.
1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

2) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.
(6) In base a una relazione della Commissione nel 2008/2009 dovrebbe essere eseguita un'analisi di tutti gli aspetti inerenti alla spesa e alle risorse dell'Unione Europea.

(7) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di destinare un importo di 430 milioni di EUR a valere sul 10° FES per le spese di sostegno sostenute dalla Commissione per la programmazione e attuazione del FES.

(8) E opportuno fissare le nonne per la gestione della cooperazione finanziaria.

(9) Il 12 settembre 2000 i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE e sullo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in prosieguo: "accordo interno per il 9° FES").

(10) E' opportuno istituire un comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione (in appresso denominato il "comitato FES") e un comitato analogo presso la BEI. I lavori della Commissione e quelli della BEI riguardanti l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione dovrebbero essere armonizzati.

(11) Si prevede che la Bulgaria e la Romania avranno aderito all'Unione europea entro il 1° gennaio 2008 e aderiranno all'accordo di partenariato ACP-CE nonche' al presente accordo interno secondo gli impegni che esse hanno assunto a norma del trattato di adesione di Bulgaria e Romania e del relativo protocollo.

(12) Nelle sue conclusioni del 24 maggio 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati nell'attuazione tempestiva e nella verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) adottata al Forum ad alto livello svoltosi a Parigi il 2 marzo 2005.
1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(13) Occorre tener presenti le conclusioni sugli obiettivi dell'aiuto pubblico allo sviluppo APS. Nel comunicare la spesa nell'ambito del FES agli Stati membri e all'OCSE/Comitato per l'assistenza allo sviluppo, la Commissione operera' una distinzione tra attivita' APS e non APS.

(14) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: il consenso europeo.

(15) Il FES dovrebbe continuare a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi a basso reddito.

(16) L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il fondo per la pace in Africa attingendo ai fondi intra-ACP per un importo fino a 300 milioni di EUR che riguarda il periodo iniziale 2008-2010. Nel corso del terzo anno verra'
 
effettuata una valutazione generale mediante la quale saranno riesaminate le modalita' e le possibilita' di ricorrere in futuro ad altre fonti di finanziamento, compreso un finanziamento PESC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO I

Risorse del 10° FES

1. Gli Stati membri istituiscono un decimo Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il 10° FES".
1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
2. Il 10° FES comprende le seguenti risorse:

a) un importo massimo di 22 682 milioni di EUR fornito dagli Stati membri in base alla seguente ripartizione:

Stato membro | Criterio di ripartizione | Contributo in EUR Belgio | 3,53 | 800674600 Bulgaria * | 0,14 | 31754800 Repubblica ceca | 0,51 | 115678200 Danimarca | 2,00 | 453640000 Germania | 20,50 | 4649810000 Estonia | 0,05 | 11341000 Grecia | 1,47 | 333425400 Spagna | 7,85 | 1780537000 Francia | 19,55 | 4434331000 Irlanda | 0,91 | 206406200 Italia | 12,86 | 2916905200 Cipro | 0,09 | 20413800 Lettonia | 0,07 | 15877400 Lituania | 0,12 | 27218400 Lussemburgo | 0,27 | 61241400 Ungheria | 0,55 | 124751000 Malta | 0,03 | 6804600 Paesi Bassi | 4,85 | 1100077000 Austria | 2,41 | 546636200 Polonia | 1,30 | 294866000 Portogallo | 1,15 | 260843000 Romania * | 0,37 | 83923400 Slovenia | 0,18 | 40827600 Slovacchia | 0,21 | 47632200 Finlandia | 1,47 | 333425400 Svezia | 2,74 | 621486800 Regno Unito | 14,82 | 3361472400
| | 22682000000

* Importo stimato.

22 682 milioni di EUR disponibili a partire dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale; di questi:

(i) 21 966 milioni di EUR vengono assegnati al gruppo di Stati ACP;

(ii) 286 milioni di EUR vengono assegnati ai PTOM;

(iii) 430 milioni di EUR vengono assegnati alla Commissione per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 legate alla programmazione e attuazione del FES da parte della Commissione;

b) ai fondi di cui all'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'allegato II A della decisione sull'associazione e stanziati a valere sul 9° FES per finanziare le risorse del fondo investimenti istituito nell'allegato C della decisione di associazione (in prosieguo "fondo investimenti") non si applica la decisione 2005/446/CE del Consiglio che fissa la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono piu' essere impegnati. Questi fondi sono trasferiti al 10° FES e gestiti in base agli accordi di attuazione per il 10° FES a partire dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio riguardanti gli aiuti finanziari ai PTOM per il periodo 2008-2013.

3. Le rimanenze a valere sul 9° FES o a valere sui FES precedenti non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, se tale data e' posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES precedenti al 9° FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). I fondi eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all'entrata in vigore del presente accordo di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacita' operativa dell'amministrazione dell'UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10° FES.

4. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del9° FES o dai FES precedenti non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimita', su base di una proposta della Commissione ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo detta entrata in vigore derivanti dai sistemi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES, precedenti al 9° FES che sono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 2, lettera a) punto (i) e all'articolo 3, paragrafo 1, nonche' dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b)1.

5. L'importo complessivo delle risorse del 10° FES copre il periodo compreso tra il 1 °gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013. I fondi del 10° FES non vengono piu' impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimita' su proposta della Commissione.

6. I proventi da interessi generati sulle operazioni finanziate nell' ambito degli impegni assunti a titolo dei precedenti FES e sui fondi del 10° FES gestiti dalla Commissione e depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o piu' conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 6. L'utilizzazione dei proventi da interessi generati sui fondi del 10° FES gestiti dalla BEI e' determinata nel quadro del regolamento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea, l'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) e' modificata con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.

8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita', a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

9. Gli Stati membri possono, fatte salve le norme e le procedure decisionali di cui all'articolo 8, fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo ACP-CE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare i progetti o i programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche, che devono essere gestiti dalla Commissione o dalla BEI. Occorre garantire la titolarita' ACP e livello nazionale di tali iniziative.

L'attuazione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 9 contengono anche le disposizioni necessarie per il cofinanziamento da parte del FES, nonche' per il cofinanziamento di attivita' attuato dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano anticipatamente al Consiglio i loro contributi volontari.

10. Il Consiglio in conformita' del paragrafo 7 del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE esegue, insieme con gli Stati ACP, l'analisi dei risultati valutando il livello di realizzazione degli impegni e degli esborsi nonche' i risultati e l'impatto degli aiuti forniti. L'analisi dei risultati e' eseguita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale analisi contribuisce alla decisione relativa all'importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.
ARTICOLO 2

Risorse assegnate agli Stati ACP

L'importo di 21 966 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto (i), viene riservato agli strumenti di cooperazione in base alla seguente ripartizione:

a) 17766 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali. Tale assegnazione viene utilizzata per

i) finanziare i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP in conformita' con gli articoli 1-5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE;

ii) finanziare i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP in conformita' con gli articoli 6-11, con l'articolo 13, paragrafo 1, e con l'articolo 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.

b) 2700 milioni di EUR per finanziare la cooperazione interregionale e intra-ACP con molti se non tutti gli Stati ACP, in conformita' con l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda l'attuazione e le procedure di gestione. Tale dotazione comprende il sostegno strutturale alle istituzioni comuni: il centro per lo sviluppo delle imprese (CDE) e il centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA) menzionati e controllati secondo le norme e le procedure di cui all'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-CE e per l'assemblea parlamentare paritetica, di cui all'articolo 17 di tale accordo. Tale dotazione copre inoltre l'assistenza per le spese d'esercizio del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-CE.

c) Una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a crisi esterne e ad esigenze impreviste, ivi comprese (ove opportuno) le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso nel breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate a valere sul bilancio UE, per attenuare gli effetti negativi in caso di fluttuazione dei proventi delle esportazioni.

d) 1500 milioni di EUR sotto forma di stanziamento a favore della BEI per finanziare il fondo investimenti in conformita' con le modalita' e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, ivi compreso un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del fondo investimenti, gestito come fondo rotativo e 400 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili per il finanziamento degli abbuoni di interesse di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE nel periodo del 10° FES.
ARTICOLO 3

Risorse destinate ai PTOM

1. L'importo di 286 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), viene stanziato in conformita' con la decisione del Consiglio adottata prima del 31 dicembre 2007, che modifica la decisione sull'associazione ai sensi dell'articolo 187 del trattato, di cui 256 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali, e 30 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare il fondo di investimento conformemente alla decisione sull'associazione.

2. Laddove un PTOM diventa indipendente e aderisce all'accordo di partenariato ACP-CE, l'importo di cui al paragrafo 1 viene ridotto e gli importi di cui all'articolo 2, lettera a), vengono aumentati in maniera corrispondente mediante una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
ARTICOLO 4

Prestiti derivanti dalle risorse proprie della BEI

1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo, 2, lettera b), destinato al fondo investimenti nell'ambito del 9° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo di max. 2 030 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse vengono stanziate per un importo fino a 2 000 milioni di EUR per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e per un importo fino a 30 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione di associazione alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le disposizioni pertinenti che figurano nelle modalita' e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla decisione sull'associazione.

2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso la BEI, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione.

3. La garanzia di cui al paragrafo 2 e' limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio.

4. Per gli impegni degli Stati membri di cui dal paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.
ARTICOLO 5

Operazioni gestite dalla BEI

1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro dei FES precedenti al 9° ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al fondo al quale appartengono tali somme, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono detratte in anticipo dagli importi destinati agli Stati membri.

3. I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti nell'ambito del 9° e del 10° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passivita' originate nel quadro di tale fondo investimenti.

4. La BEI e' remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti di cui al paragrafo 3 in conformita' con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE.
ARTICOLO 6

Risorse riservate alle spese di sostegno associate al FES

1. Le risorse del FES coprono i costi per le misure di sostegno. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto (iii), e all'articolo 1, paragrafo 5, coprono i costi legati alla programmazione e attuazione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di sostegno alla strategia e dai programmi indicativi pluriennali che figurano nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Le risorse per le misure di sostegno potrebbero coprire le spese legate a:

a) attivita' di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilita', audit e valutazione direttamente necessarie per la programmazione e attuazione delle risorse del FES gestite dalla Commissione;
b) la realizzazione di tali obiettivi, attraverso le attivita' di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attivita' di informazione e di sensibilizzazione, le attivita' di formazione e pubblicazione; e
c) reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa che la Commissione potrebbe dover sostenere per gestire il FES.

Sono comprese anche le spese sostenute presso la sede centrale della Commissione e le delegazioni per il sostegno amministrativo richiesto per gestire le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE e della decisione sull'associazione.

Queste non sono attribuite a compiti fondamentali del servizio pubblico europeo cioe' del personale permanente della Commissione.
CAPO II

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 7

Contributi al 10° FES

1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l'esercizio in corso e per i due successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacita' concreta di erogare il livello di risorse proposto.

2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale dell'importo annuale del contributo per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+I).

3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta delle proposte al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. Il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.

4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, ne' puo' essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8 in casi di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

5. Tenendo conto delle previsioni della BEI la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio entro il 15 ottobre le sue stime di impegno, esborso e contributi per ognuno dei tre anni successivi agli anni di cui al paragrafo 1.

6. Per quanto riguarda i fondi trasferiti dai precedenti FES al 10° FES a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 3, i contributi di ciascuno Stato membro vengono calcolati in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al FES di cui trattasi.

Per quanto riguarda i fondi del 9° FES e dei FES precedenti che non sono trasferiti al 10° FES, l'impatto sul contributo di ciascuno Stato membro viene calcolato in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al 9° FES.

7. Le modalita' di pagamento dei contributi da parte degli Stati membri sono fissate in dettaglio dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
ARTICOLO 8

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. Presso la Commissione e' istituto, per le risorse del 10° FES da essa gestite, un comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (in appresso denominato "il comitato FES"). Il comitato FES e' presieduto da un rappresentante della Commissione; quest'ultima provvede al segretariato. Un rappresentante della BEI partecipa ai lavori del comitato.

Stato membro | Voti UE-27 Belgio | 35 Bulgaria * | [il] Repubblica ceca | 5 Danimarca | 20 Germania | 205 Estonia | 1 Grecia | 15 Spagna | 79 Francia | 196 Irlanda | 9 Italia | 129 Cipro | 1 Lettonia | 1 Lituania | 1 Lussemburgo | 3 Ungheria | 6 Malta | 1 Paesi Bassi | 49 Austria | 24 Polonia | 13 Portogallo | 12 Romania * | [4] Slovenia | 2 Slovacchia | 2 Finlandia | 15 Svezia | 27 Regno Unito | 148 Totale EU a 25 | 999 Totale EU a 27 * | [1004]
* Voto stimato
3. Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti.

4. In caso di adesione di un nuovo Stato all'UE la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita'.

5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del FES all'unanimita'.
ARTICOLO 9

Il Comitato del Fondo investimenti

1. Viene costituito sotto l'egida della BEI un comitato (in appresso denominato "Comitato del Fondo investimenti") costituito da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI fornisce il segretariato del Comitato o i servizi di supporto. Il presidente del Comitato del Fondo investimenti viene eletto fra i membri del Comitato del Fondo investimenti dai membri stessi.

2. Il Consiglio adotta il regolamento del Comitato del Fondo investimenti all'unanimita'.

3. Il Comitato degli investimenti delibera a maggioranza qualificata come stabilito dall'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
ARTICOLO 10

Disposizioni di attuazione

1. Fatto salvo l'articolo 8 di tale accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli da 14 a 30 dell'accordo interno per il 9° FES rimangono in vigore in attesa della decisione del Consiglio in merito ad un regolamento di attuazione per il 10° FES. Questo regolamento di attuazione e' deciso all'unanimita' sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione della BEI.

Il regolamento di attuazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche e armonizza le procedure della Comunita' e del FES quanto piu' possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresi' particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione degli articoli 11, paragrafo 6, 11 bis e 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-CE sara' finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE, le attivita' sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

2. Un regolamento finanziario verra' adottato, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima nonche' previo parere della Corte dei conti.

3. La Commissione presentera' i regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la sua proposta per la possibilita' di delegare l'attuazione dei compiti a terzi.
ARTICOLO 11

Esecuzione finanziaria, contabilita', audit e scarico

1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce sulla base dell'articolo 1, paragrafo 8 dell'articolo 2, lettere a), b), e c), dell'articolo 3, paragrafo I e dell'articolo 6 e l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi in conformita' con il regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 256 del trattato.

2. La BEI provvede, per conto della Comunita', alla gestione del fondo investimenti ed effettua le operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunita'. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

3. La BEI provvede, sulla base dei suoi statuti e delle migliori pratiche bancarie all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle risorse proprie di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.

4. Per ciascun esercizio, la Commissione redige e approva la contabilita' del FES e la invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 10, per consentire a quest'ultima di controllare in base a prove documentali l'aiuto fornito a valere sulle risorse del FES.

6. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del FES da essa gestite.

7. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita i poteri conferitile dall'articolo 248 del trattato CE in relazione alle operazioni del FES. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

8. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

9. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono soggette alle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni.
ARTICOLO 12

Clausola di revisione

L'articolo 1, paragrafo 3 e gli articoli del Capo II, ad eccezione delle modifiche dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione. La BEI e' associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attivita' e quelle del fondo investimenti.
ARTICOLO 13

Ratifica, entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.

3. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull'associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.
ARTICOLO 14

Lingue facenti fede

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne rimette copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

Fatto a Bruxelles, addi' diciassette luglio duemilasei.
 
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