Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi a seguito del violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola, nei giorni 4 e 5 maggio 2007. (Ordinanza n. 3626).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza in relazione al violento nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola nei giorni 4 e 5 maggio 2007;
Considerato che l'eccezionale avversita' atmosferica dei giorni 4 e 5 maggio 2007 ha provocato danni alle infrastrutture, alle strutture pubbliche e private, alle attivita' produttive, commerciali e ricettive nel territorio della media ed alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola, nonche' il crollo di un muro di sostegno del corpo stradale della s.r. 549 di Macugnaga, con conseguente franamento dell'intera massicciata per circa 30 metri, ed interruzione del traffico veicolare;
Considerato che detto evento ha causato l'interruzione del transito veicolare e il completo isolamento dei comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga e Vanzone Contrada S. Carlo con conseguente grave disagio per la popolazione interessata;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della giunta provinciale di Verbano Cusio Ossola e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza.
4. Il commissario delegato provvede anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
3. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 3.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241, nonche' tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, art. 1, comma 1, lettera c), d) e t), comma 1-quinques;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 22-bis;
legge regione Piemonte 8 luglio 1989, n. 45;
legge regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari a 10.000.000,00 euro si provvede a valere sui fondi stanziati al capitolo di spesa n. 21030 del piano della regione Piemonte degli investimenti.
2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato.
3. Il commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 5.
1. Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2007
Il Presidente: Prodi
 
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